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FONDO STRATEGICO ITALIANO / ENI / SAIPEM

M.7870

FONDO STRATEGICO ITALIANO / ENI / SAIPEM
January 10, 2016
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Valentina R., lawyer

COMMISSIONE EUROPEA DG Concorrenza

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 11/01/2016

In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32016M7870

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 11.1.2016 C(2016) 130 final

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICATA

MERGER PROCEDURE

Alle parti notificanti:

Egregio Signore, Gentile Signora

(1) In data 26 Novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione Fondo Strategico Italiano S.p.A. ("FSI"), ed Eni S.p.A. ("ENI") acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto di Saipem S.p.A. 3 ("Saipem") mediante acquisto di quote (azioni). ENI, FSI e Saipem saranno di seguito collettivamente indicate come le "Parti".

1 GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”). Con effetto dal 1 Dicembre 2009, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ('TFEU') ha introdotto alcuni cambiamenti, quali la sostituzione di 'Comunità' con 'Unione' e 'mercato comune' con 'mercato interno'. La terminologia del TFEU sarà in seguito impiegata in questa decisione.

2 GU L 1, 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

3 GU C 372, 10.11.2015, pag 2.

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

I. ATTIVITÀ DELLE PARTI

(2) FSI è una holding di partecipazioni creata per legge (Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con Legge 26 maggio 2011 n. 75; Decreto Ministeriale 2 luglio 2014) che ha per oggetto l’assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni sul capitale di società di capitali che presentino significative prospettive di sviluppo e che operino in settori strategici o comunque svolgano un’attività rilevante in termini di indotto e di benefici per l’economia italiana. FSI è soggetta alla direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la quale ne possiede 4 l’80% del capitale sociale.

(3) Eni è una società quotata presso la Borsa valori di Milano e di New York, operante a livello mondiale, direttamente e attraverso società controllate, lungo tutta la filiera dei settori del petrolio e del gas naturale, nonché nella generazione e commercializzazione di energia elettrica, petrolchimica, ingegneria, finanza e servizi. I principali azionisti di ENI sono Cassa Depositi e Prestiti (25.76%) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (4.34%).

(4) Saipem è una società che agisce quale contrattista nella fornitura di servizi per l’industria petrolifera e del gas naturale. In particolare, Saipem è attiva nei seguenti settori: fornitura di sistemi di produzione in mare, collocamento di condotte (c.d. pipeline) sottomarine, trivellazioni in mare e sulla terra, costruzione di impianti per gas e petrolio e collocamento di gasdotti o oleodotti terrestri. Saipem è attualmente soggetta al controllo esclusivo da parte di ENI.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

(5) In forza dell’operazione prospettata FSI acquisterà da Eni una partecipazione in Saipem rappresentativa del 12.503% del capitale sociale ordinario. La partecipazione residua di Eni sarà pari a circa il 30,6%. Le Parti si sono impegnate altresì a sottoscrivere pro-quota un aumento di capitale da deliberarsi da parte di 5 Saipem.

(6) In virtù del Patto Parasociale sottoscritto dalle Parti, ENI e FSI eserciteranno controllo congiunto su Saipem. Il Patto Parasociale prevede le seguenti regole di governance:

a. sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (“CdA”) in corso (coincidente con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017), il CdA sarà composto da 2 membri designati congiuntamente dalle Parti, 2 membri designati da Eni, 2 membri designati da FSI e 3 membri designati dalle minoranze, per un totale di 9 membri;

b. successivamente alla scadenza del mandato in corso, ENI e FSI presenteranno e si impegneranno a votare in assemblea una lista contenente 9 nominativi, di cui

4 Il 20% residuo del capitale sociale é detenuto da Banca d’Italia.

c. ENI e FSI si impegnano a consultarsi preventivamente “per discutere e concordare in buona fede una comune linea di condotta e una comune espressione di voto” in relazione a tutte le riunioni assembleari, nonché ad alcune riunioni del CdA relative alle c.d. Materie Rilevanti, tra cui, l’approvazione o modifica del piano strategico di Saipem o del relativo gruppo societario; in particolare, ai sensi dell’art. 5.1.3, ENI e FSI si impegnano a votare in assemblea, e a far sì che i consiglieri di rispettiva designazione votino in sede consiliare, “in conformità alla decisione comune assunta dalle Parti in sede di consultazione preventiva”. In mancanza di accordo sul voto, il Patto Parasociale prevede che FSI e ENI si astengano dal votare ed indichino ai consiglieri da loro designati di astenersi dal votare in sede consiliare in relazione alle delibere sulle Materie Rilevanti;

d. ai sensi degli artt. 15 e 23 dello Statuto di Saipem, l’assemblea di Saipem è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, mentre il CdA è validamente costituito in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (5 consiglieri), e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

(7) Alla luce di quanto sopra, ENI e FSI avranno la possibilità di indicare la maggioranza dei consiglieri e di nominare il Consiglio di Amministrazione di Saipem. Inoltre, avranno l’obbligo di trovare un accordo a riguardo delle decisioni strategiche di Saipem. Per effetto dell’Operazione, pertanto, Saipem passerà dal controllo esclusivo di Eni, al controllo congiunto di FSI (con una partecipazione pari al 12.503%) ed Eni (con una partecipazione residua pari a circa il 30,6%).

(8) Saipem è, ed a seguito dell'Operazione continuerà ad essere, un'impresa a pieno titolo. Infatti, Saipem è dotata di risorse sufficienti ad operare sul mercato, svolge funzioni al di là di una specifica funzione delle parti e presta la propria attività in 6 favore di una moltitudine di soggetti, generando più del 90% del proprio fatturato nei confronti di soggetti diversi da ENI.

(9) Alla luce di quanto esposto, l’Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3(1)(b) del regolamento sulle concentrazioni.

III. DIMENSIONE EUROPEA

(10) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese 7 interessate dalla concentrazione è superiore a 5 miliardi di EUR[ENI EUR 109 847 milioni, FSI […], Saipem […]]; e il fatturato totale realizzato singolarmente nell’UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR [ENI EUR 59 554 milioni, FSI EUR […], Saipem EUR […]]. Inoltre, almeno una di tali imprese (ENI e Saipem) non realizza oltre i due terzi del proprio fatturato

6 Dati relativi al 2014.

7 Volume di affari calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

totale nell’UE all’interno di un unico e medesimo Stato membro dell’UE. L'operazione notificata ha pertanto dimensione europea.

IV. ANALISI CONCORRENZIALE

(11) Non sussistono relazioni orizzontali tra le imprese interessate dalla concentrazione.

(12) L'operazione dà luogo alla creazione di una relazione verticale tra il mercato a monte della produzione e commercializzazione di componenti per condutture su cui è attiva Valvitalia S.p.A. (“Valvitalia”), una società sottoposta al controllo congiunto di FSI e della Famiglia Ruggeri, ed i mercati a valle su cui è attiva Saipem, ovvero (i) il mercato per la posa di condutture sottomarine, (ii) il mercato per la costruzione di infrastrutture a terra per l’estrazione di gas e petrolio, e (iii) il mercato per la costruzione di infrastrutture a mare per l’estrazione di gas e petrolio.

(13) Con riferimento alle relazioni verticali esistenti tra Saipem ed ENI, queste sono interamente preesistenti all’operazione di concentrazione e pertanto non verranno considerate nel seguito.

4.1. Mercati del prodotto e geografici rilevanti

A. Mercato della produzione e vendita di componenti per condutture.

(14) Le componenti per condutture vengono utilizzate, generalmente in grandi infrastrutture, per l’estrazione e il trasporto di fluidi (tipicamente petrolio, gas ed acqua). Ad avviso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 8 (“AGCM”), all’interno di tale settore è possibile distinguere tra i diversi componenti, in quanto si ritiene che ciascuno di essi costituisca un distinto mercato rilevante, trattandosi di beni non sostituibili tra loro e destinati a funzioni diverse. Nello specifico, Valvitalia produce tre categorie di componenti: (i) valvole, (ii) raccordi e (iii) sistemi di regolazione e misura.

(15) Le valvole controllano e regolano diverse caratteristiche (flusso, volume, pressione, direzione) dei gas e dei liquidi estratti o trasportati; esse possono essere utilizzate all’interno di un processo industriale ovvero inserite su di un prodotto finito 9 (automobili ed elettrodomestici, ad esempio).

8 Provvedimento AGCM n. 21308 del 30 giugno 2010, caso C10629 - AXA Investment Managers Private Equity Europe /Strack- Phoenix Armaturen-Werke Bregel - Praezisionsarmaturen Ostfalenpark Barleben, Provvedimento AGCM n. 17864 del 17 gennaio 2008, caso C9054 - Gruppo Banca Leonardo-Iniziativa Gestione InvestimentiSy/Valvitalia, Provvedimento AGCM n. 18710 del 31 luglio 2008, caso C9518 - Capitolosei-BPS/Velan.

9 A seconda del livello tecnologico, il comparto delle valvole per uso industriale può essere a sua volta distinto in valvole cosiddette standard (produzione standardizzata per un uso universale), speciali (per applicazioni particolari di nicchia) e engineered. Queste ultime si caratterizzano in particolare per una progettazione dedicata, che mira al soddisfacimento delle specifiche esigenze del cliente, e per l’elevato contenuto tecnologico. Provvedimento AGCM n. 21308 del 30 giugno 2010, caso C10629 - AXA Investment Managers Private Equity Europe /Strack- Phoenix Armaturen-Werke Bregel - Praezisionsarmaturen Ostfalenpark Barleben.

(16) I raccordi sono componenti che uniscono tubi (o condotte, valvole e altre parti di impianto) di diversa misura permettendo di mantenere il punto di flessione. Essi possono essere di diverse forme (a gomito, a T, adattatori, ecc).

(17) I sistemi di regolazione e misura permettono il collegamento fisico tra il metanodotto di alimentazione e la rete di distribuzione; anche in questo caso è possibile distinguere tra diversi componenti (regolatori di pressione, filtri, scambiatori di calore, odorizzatori, ecc).

(18) Le Parti concordano con la definizione del mercato rilevante adottata dall’AGCM e ritengono inappropriato segmentare ulteriormente i tre mercati di prodotto sopra identificati.

(19) Nella sua prassi decisionale la Commissione non ha mai analizzato il mercato per la produzione e vendita di componenti per condutture e relative segmentazioni.

(20) Le Parti hanno indicato che esistono diverse tipologie di valvole (QT valves, control valves, safety valves, ecc), raccordi (fitting e flanges) e sistemi di misura e regolazione (sistemi di filtrazione, gas metering units, odorozing units, ecc). La Commissione ha considerato se sia opportuno segmentare ulteriormente i mercati per la produzione e vendita di componenti per condutture a seconda della tipologia di componenti.

(21) Ad avviso delle Parti, sebbene dal punto di vista della domanda le diverse tipologie di componenti non siano sostituibili tra loro in quanto hanno caratteristiche tecniche diverse e servono funzioni tecniche diverse, esse sono non di meno sostituibili dal lato dell’offerta. Ciò in ragione del fatto (i) che non sussistono costi specifici per passare dalla produzione di una tipologia di componente all’altra, in quanto non vi sono macchinari specifici per ciascun tipo di valvola, raccordo o sistema, e (ii) che la maggior parte dei produttori produce, o è in grado di produrre, molteplici tipologie di componenti. L’indagine svolta dalla Commissione ha, tuttavia, evidenziato che generalmente i produttori di valvole, raccordi e sistemi non producono l’intera gamma di componenti.

(22) Per quanto riguarda la dimensione geografica del suddetto mercato, le Parti sostengono che possa ritenersi esteso almeno al territorio europeo in considerazione della presenza prevalente, in qualità di principali utilizzatrici finali di componenti per condutture, di imprese multinazionali attive nell’estrazione, trasporto, trattamento e commercializzazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche primarie.

(23) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l’operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, a prescindere dalla definizione del mercato rilevante adottata.

B. Mercato della posa di condotte sottomarine.

(24) Il mercato della posa di conduttore sottomarine ricomprende le attività di progettazione e posa delle condotte sottomarine. In particolare, i servizi ricompresi in tali attività sono i seguenti: servizi di immersione, servizi di analisi e 10 posizionamento, servizi di gestione da remoto di veicoli, ecc .

(25) Nel settore si opera tipicamente un distinguo tra due differenti tipi di condotte: (i) grandi condotte con un diametro di 16 pollici o superiore (c.d. “trunklines”) e (ii) piccole condotte, con un diametro inferiore ai 16 pollici (c.d. “flowlines”). Le trunklines rappresentano i principali sistemi di trasporto, trattandosi di lunghe condotte che collegano i giacimenti offshore di petrolio e gas sino alla terra ferma e fungono da interconnessione all’interno e tra i giacimenti offshore sottomarini. Le flowlines sono invece sistemi di trasporto secondari che collegano i pozzi e le piattaforme offshore. Saipem è presente nel mercato della posa di condotte sottomarine attraverso una flotta di navi posatubi, ed è in grado di posare entrambe le tipologie di condotte.

(26) La Commissione ha in precedenza considerato che il mercato per la posa sottomarina di trunklines possa ritenersi distinto da quello per la posa sottomarina di flowlines, lasciando tuttavia aperta la questione circa l’esatta definizione di 11 mercato.

(27) Ad avviso delle Parti, le diverse tipologie di condotte appartengono allo stesso mercato rilevante. Tale distinzione, pur essendo ipotizzabile 10-15 anni fa, non è più rappresentativa della competizione attualmente esistente nell’industria. In passato, le navi generalmente utilizzate per la posa di condotte sottomarine avevano dei limiti tecnici tali da consentire la gestione solo di condotte con diametri inferiori a 16 pollici, mentre la posa la posa di condotte con diametri superiori richiedeva significativi investimenti in apposite navi. A detta delle Parti, l’evoluzione tecnologica che si è registrata successivamente ha portato ad un progressivo generale innalzamento dei limiti tecnici di portata delle navi che hanno reso questa distinzione di fatto obsoleta.

(28) L'indagine di mercato svolta dalla Commissione non ha chiarito il punto. Uno dei concorrenti di Valvitalia ha sostenuto che tale segmentazione sia ancora rilevante poiché di tutti gli operatori di mercato attivi nel mercato della posa di condotte sottomarine, solo alcuni dispongono delle navi necessarie per la posa di 12 trunklines. Al contrario, un altro concorrente – conformemente a quanto sostenuto dalle Parti – ha indicato che la maggior parte delle navi attualmente in funzione è in grado di posare condutture fino a 40 pollici.

10 Decisione della Commissione del 2 luglio 2002, caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore.

11 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

12 Il concorrente in questione ha altresì indicato che gli investimenti necessari per dotarsi di navi adatte alla posa sottomarina di trunklines sono rilevanti.

(29) Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, le Parti sostengono che il mercato abbia una dimensione globale per la presenza di imprese che operano a livello mondiale e per via del fatto che i contratti sono aggiudicati attraverso procedure di appalto aperte ad imprese attive su scala globale. La Commissione ha precedentemente notato, senza tuttavia concludere circa l’esatta definizione del mercato, che gli operatori del settore in generale concordano nel ritenere la 13 dimensione del mercato globale.

(30) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l’operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, a prescindere dalla definizione del mercato rilevante adottata.

C. Mercato per la costruzione di infrastrutture a terra per l’estrazione di gas e petrolio

(31) Il mercato della costruzione a terra ricomprende le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di impianti a terra (onshore) di 14 petrolio e gas, terminali e condotte. Ad avviso delle Parti, il mercato in questione è distinto rispetto a quello della costruzione a mare (offshore) in ragione del diverso tipo di competenze, know-how e apparecchiature richieste per la realizzazione di tali opere.

(32) In precedenza, la Commissione ha ritenuto che non sussistesse una distinzione di mercato tra costruzioni destinate all’estrazione di petrolio e quelle destinate 15 all’estrazione del gas, ed ha inoltre considerato, senza tuttavia concludere sull’esatta definizione del mercato, se la posa di condotte onshore rientri nell’ambito dei progetti di costruzione a terra, o se viceversa sia parte di un 16 mercato distinto.

13 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

14 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit; caso COMP/M.6819 – Ratos/Ferd/Aibel Group, cit.

15 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

16 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

(33) Per le stesse ragioni indicate con riferimento alla posa di condutture sottomarine, le Parti sostengono che il mercato abbia una dimensione globale. La Commissione ha in precedenza notato, lasciando tuttavia aperta la questione della dimensione del mercato, che gli operatori del settore in generale concordano nel ritenere la 18 dimensione del mercato globale.

(34) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l’operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, a prescindere dall’esatta definizione del mercato rilevante adottata.

18 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

7

D. Mercato per la costruzione di infrastrutture a mare per l’estrazione di gas e petrolio

(35) Il mercato della costruzione a mare ricomprende le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di infrastrutture offshore per l’estrazione di petrolio e gas.

(36) La Commissione ha precedentemente ritenuto che per la costruzione di infrastrutture a mare non sussista una distinzione per tipologia di prodotto da estrarre (petrolio o gas), né una distinzione sulla base della natura delle costruzioni 19 (impianti fissi o galleggianti).Le Parti concordano con la posizione della Commissione.

19

(37) Le Parti ritengono che il mercato della costruzione di infrastrutture a mare per l’estrazione di gas e petrolio abbia una dimensione mondiale per ragioni analoghe a quelle indicate in riferimento alla dimensione geografica del mercato delle costruzioni a terra. La Commissione ha precedentemente considerato se la dimensione geografica del mercato sia da ritenersi globale o regionale, lasciando 20 tuttavia aperta l’esatta definizione del mercato .

20

(38) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l’operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

1.1. Compatibilità con il mercato interno

Mercati collegati verticalmente

(39) L’Operazione genera relazioni verticali tra il mercato a monte per la produzione e commercializzazione di componenti per condutture, dove Valvitalia è attiva, ed i seguenti mercati a valle dove Saipem opera:

a. Mercato della posa di condotte sottomarine;

b. Mercato della costruzione a terra; e,

c. Mercato della costruzione a mare.

(40) La Commissione ha valutato se la concentrazione in esame possa dar luogo a forme di preclusione a livello dei fattori di produzione o a livello della clientela.

(41) Nel valutare la probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione, la Commissione valuta se il soggetto risultante dalla concentrazione possa avere, a

19 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

20 Caso COMP/M.2842 – Saipem/Bouygues Offshore, cit.

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EUC

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