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Valentina R., lawyer
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee L-2985 Luxembourg
Alla parte notificante
Oggetto: Caso n. 2076 Ifil/Alpitour
Notifica del 08.08.2000 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
1.Il 08.08.2000 è pervenuta alla Commissione la notifica, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, di un progetto di concentrazione con la quale l'impresa Ifil-Finanziaria di Partecipazione S.p.A (Ifil) controllata dalla società Giovanni Agnelli & C. Sapa (GAC) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo di Alpitour S.p.A. (Alpitour) mediante acquisto di azioni.
In esito all'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata, pur rientrando nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n 4064/89 del Consiglio, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE.
2.Ifil è una società finanziaria italiana che detiene partecipazioni in diverse aree economiche compresi i settori dei viaggi e del turismo.
3.Alpitour è una società italiana con attività nel settore turistico, e più precisamente in quello dell'organizzazione di viaggi.
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Telegraphic address: COMEUR Brussels.
Come conseguenza dell'operazione di concentrazione Alpitour/Francorosso, autorizzata dalla Commissione europea nel 1998,il capitale sociale di Alpitour risulta cosi suddiviso:
Ifil 43,5%, Blufint 43,5%, soci di minoranza (attualmente la società Park Lane) 13%. Pertanto, Alpitour è attualmente congiuntamente controllata da Ifil e Blufint.
L'operazione notificata prevede l'acquisizione da parte di Ifil della partecipazione nel capitale sociale di Alpitour, attualmente detenuta dalla Park Lane, pari al 13%.
A seguito della realizzazione dell'operazione notificata Ifil passerà dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Alpitour. Ifil verrà a disporre della maggioranza del capitale sociale di Alpitour (56,5%) e sarà presente nel consiglio di amministrazione di Alpitour con 4 consiglieri su 7. La consistente presenza nell'assemblea dei soci e nel consiglio di amministrazione attribuisce ad Ifil il diritto di veto sulle decisioni dei due organi sociali in ordine alla gestione della società.
Le imprese GAC e Alpitour realizzano assieme un fatturato totale a livello mondiale superiore a 5 miliardi di Euro (GAC € 54.208 milioni, Alpitour € 879 milioni). Ciascuna società realizza nella Comunità un fatturato complessivo superiore a 250 milioni di Euro (GAC € 40.125 milioni, Alpitour € 879 milioni). GAC non realizza in alcuno Stato membro un fatturato superiore ai due terzi del suo fatturato comunitario complessivo. L'operazione ha quindi dimensione comunitaria come stabilito nell'articolo 2(1) del regolamento.
Nella notifica, le parti hanno dichiarato che l’operazione riguarda il mercato dell’organizzazione dei pacchetti vacanza da parte dei tour operators. Tali pacchetti comprendono solitamente il trasporto, il soggiorno ed eventualmente altri servizi connessi con lo svolgimento delle vacanze. All’interno di tale mercato, é possibile individuare delle segmentazioni in base alle destinazioni oppure in base al mezzo di trasporto utilizzato. Tuttavia, nel determinare se tali segmenti possano corrispondere a mercati separati, vanno tenute in debito conto varie considerazioni in merito alla sostituibilità del prodotto dal lato dell’offerta.
Si può comunque prescindere da una più precisa delimitazione dei mercati del prodotto rilevanti dato che, qualunque sia la definizione del mercato prescelta tra quelle prospettate,
Caso n. IV/M.1062, 04.02.1998.
l’operazione non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio SEE o in una sua parte sostanziale.
Nella notifica, le parti hanno dichiarato, conformemente alla la posizione assunta dalla Commissione in casi precedenti , che il mercato rilevante dei viaggi organizzati ha dimensione nazionale (ovvero dello spazio geografico dove i pacchetti turistici vengono posti in vendita dai tour operators ed acquistati dai consumatori). Pertanto, nel caso di specie, il mercato rilevante è quello italiano. A tale riguardo, la destinazione finale dei pacchetti vacanza assume un’importanza minore. Infatti, i pacchetti vacanza vengono adattati alle esigenze dei consumatori nazionali, sia in ordine ai luoghi di partenza, sia alla lingua utilizzata nella prestazione dei servizi, sia alle preferenze dei consumatori nazionali rispetto alla qualità ed alle caratteristiche dei servizi offerti. La promozione dei prodotti é effettuata attraverso reti di distribuzione e campagne pubblicitarie nazionali e la presenza degli operatori turistici varia notevolmente tra i vari ambiti nazionali.
Si può comunque prescindere da una più precisa delimitazione dei mercati geografici rilevanti dato che, qualunque sia la definizione del mercato prescelta tra quelle prospettate, l’operazione non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio SEE o in una sua parte sostanziale.
Alpitour detiene una quota pari a circa il 15,8% del valore complessivo dei viaggi organizzati venduti in Italia da tour operators ed una quota pari a circa il 12,56% del numero complessivo dei viaggi organizzati venduti in Italia da tour operators. Ifil detiene soltanto delle partecipazioni minoritarie nel settore del turismo, ma non nel mercato dei tour operators.
Dal momento che il gruppo GAC è già presente su questo mercato con la sua partecipazione in Alpitour, che comunque il compimento dell'operazione di concentrazione in oggetto lascerà la quota di mercato detenuta dal gruppo Alpitour nel mercato dei tour operators del tutto invariata e che non ci sono mercati a monte o a valle interessati dall'operazione notificata, la Commissione ritiene che la concentrazione in oggetto non sia suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio SEE o in una parte sostanziale di esso.
Per i motivi illustrati sopra, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La
Cfr. Casi IV/M. 334 Costa Crociere/Chargeurs/Accor, IV/M. 785 Thomas Cook/Sunworld, IV/M. 1062 Alpitour/Francorosso.
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presente decisione è adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
Per la Commissione
Mario MONTI Membro della Commissione
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