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Valentina R., lawyer
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 7(3) data: 28/01/2005
Bruxelles, 28/01/2005
SG-Greffe(2005) D/200424
Alla parte notificante
Egregi Signori,
Oggetto: Case N. COMP/M.3682 – Intek/ Gim – deroga ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004.
1.1. La presente è in riferimento alla Vostra richiesta, effettuata in data 15 dicembre 2004 e riconfermata nella Vostra lettera datata 25 gennaio 2005, di una deroga ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) agli obblighi di cui al paragrafo 1 del citato articolo, in merito all’operazione di concentrazione con la quale l'impresa Intek S.p.A. (“INTEK”) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del medesimo Regolamento, il controllo esclusivo di G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. (“GIM.”; insieme ad INTEK, le “Parti” ) attraverso acquisto di azioni. L’ operazione in questione è stata notificata alla Commissione in data 14 gennaio 2005.
2.2. INTEK è una società finanziaria quotata alla borsa di Milano e controllata dalla società olandese Quattroduedue Holding BV. L’attività di INTEK consiste nell’assunzione e cessione di partecipazioni ed interessenze in società ed enti italiani ed esteri, in particolare detiene un portafoglio di partecipazioni principalmente nei seguenti settori: (i) noleggio a lungo termine di autoveicoli gestione di flotte aziendali, (ii) produzione di macchine per la pressofusione dell’alluminio, (iii) produzione e commercializzazione di componenti
1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
sinterizzati prevalentemente per il settore automotive, e (iv) progettazione, realizzazione e commercializzazione di mobili per ufficio.
3.3. GIM è una società holding, quotata alla borsa di Milano, a capo di un gruppo di imprese attive nella lavorazione e nella vendita di prodotti a base di rame e leghe di rame. Il gruppo GIM dispone di stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Cina.
4.4. L’operazione di concentrazione prevede l’ingresso di INTEK nel capitale azionario di GIM in virtù della stipula di un patto parasociale, sottoscritto in data 10 dicembre 2004, tra INTEK e gli attuali principali azionisti di GIM. In base al suddetto patto INTEK parteciperà a due aumenti di capitale che saranno deliberati dall’assemblea straordinaria della stessa GIM in data 28 gennaio 2005 o, in seconda convocazione, in data 31 gennaio 2005. A seguito della menzionata operazione INTEK deterrà una quota del capitale azionario di GIM tale da garantirne il controllo esclusivo.
5.5. INTEK ha richiesto una deroga agli obblighi di sospensione di cui all’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento sulle concentrazioni, che si sarebbe rilevata necessaria a seguito della situazione finanziaria notevolmente precaria di GIM. Secondo quanto affermato da INTEK, un ritardo nella realizzazione della transazione oggetto di notifica potrebbe danneggiare seriamente GIM, la quale attualmente verserebbe in serie difficoltà economiche ulteriormente aggravate dalle sanzioni comminate dalla Commissione per la violazione degli articoli 81 CE e 53 SEE, e dal fatto che alcune banche le avrebbero significativamente ridotto le facilitazioni di credito. Inoltre, a causa dell’indebitamento societario molte banche sarebbero in grado di determinare l’immediata risoluzione dei contratti finanziari conclusi con la stessa GIM, provocandone così l’insolvenza e il conseguente possibile fallimento.
6.6. Alla luce dell’assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale e verticale tra le attività delle Parti, l’operazione è destinata a risolversi in una sostituzione di un operatore ad un altro e, secondo quanto affermato dalle Parti, non avrà alcun effetto pregiudizievole per i terzi.
7. INTEK si impegna ad esercitare, prima della decisione finale della Commissione, esclusivamente le seguenti attività:
− sottoscrizione del primo aumento di capitale e versamento da parte di INTEK a GIM del prezzo della azioni sottoscritte nel contesto del suddetto aumento, per l’importo di Euro 29.420.231.
− designazione da parte di INTEK del vice presidente e dei direttori dei Consigli di Amministrazione di GIM e della sua controllata SMI.
2Decisioni del 3 settembre 2004, caso C. 38069 – Tubi idrotermosanitari; e del 16 dicembre 2003, caso C. 38240 – Tubi industriali in rame.
8.8. A norma dell’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004, una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune.
9.9. In conformità all’art. 7 (3) del citato Regolamento, la Commissione può accordare, su domanda debitamente motivata, una deroga agli obblighi di cui all’art. 7, paragrafo 1. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l’altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza.
10.10. L’operazione di concentrazione consiste nell’acquisizione da parte di INTEK del controllo esclusivo di GIM.
11.11. L’operazione in questione non soddisfa le soglie di fatturato previste dall’articolo 1, paragrafo 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004. La concentrazione, tuttavia, si considera avente una dimensione comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, ultimo comma, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni in quanto nessuno dei sei Stati membri competenti ad esaminare la suddetta operazione a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, ha espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso alla Commissione entro il termine previsto dal citato articolo 4, paragrafo 5, che nella specie è scaduto in data 13 gennaio 2005.
12.12. Pertanto, si ritiene che la transazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione della sospensione dagli obblighi di cui all’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004.
13.13. A seguito di un esame preliminare della richiesta di deroga agli obblighi di sospensione contemplati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento sulle concentrazioni, è emerso che l’autorizzazione alla deroga consentirebbe a GIM e alle società dalla stessa controllate un riequilibrio patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione operata da INTEK, la quale intende operare una ristrutturazione dell’indebitamento bancario di GIM tenuto conto anche degli oneri relativi alle sanzioni comminate dalla Commissione europea per la violazione degli art. 81 CE e 53 SEE.
3V. supra, nota 1.
14.14. Non essendo INTEK né le sue controllate attive nei mercati, compresi quelli a monte e a valle, di alcuno dei prodotti offerti dal gruppo GIM, non sembra necessario definire con precisione i mercati del prodotto nei quali è attivo il gruppo GIM.
15.15. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, l’operazione non sembra idonea a costituire alcun pregiudizio ai diritti legittimi dei terzi e alla concorrenza.
16.16. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti e delle considerazioni che precedono appare ragionevole ritenere che la sospensione dagli obblighi contemplati nell’art. 7, paragrafo 1, possa positivamente influenzare la situazione finanziaria di GIM, mentre non sembra, prima facie, che l’operazione notificata sia idonea a produrre alcun irreversibile pregiudizio ai diritti legittimi di terzi o alla concorrenza all’interno del mercato comune o in una sua parte rilevante, tenuto conto anche del fatto che l’esercizio della deroga richiesta dalle parti è limitato al trasferimento delle azioni a INTEK, la quale non potrà esercitare alcun diritto di voto o altro diritto inerente alle azioni acquistate eccetto quelli accordati con la presente deroga.
17.17. Conformemente all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento sulle concentrazioni, la deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri.
18.18. Al fine di assicurare che l’esercizio della deroga richiesta dalle parti sia limitato al trasferimento delle azioni a INTEK, la deroga è soggetta alla condizione che INTEK non eserciti alcun diritto di voto o altro diritto inerente alle azioni acquistate, eccetto quelli accordati con la presente deroga, prima che l’operazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Ogni altra azione intrapresa da INTEK sarà soggetta ad una previa approvazione da parte della Commissione.
19.19. Sulla base delle informazioni disponibili e alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per accordare una deroga ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, agli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.
20.La deroga è soggetta alla condizione che INTEK non eserciti alcun diritto di voto o altro diritto inerente alle azioni acquistate, eccetto quelli accordati dalla presente deroga, fino a quando l’operazione non sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune.
21.INTEK si impegna, fino all’approvazione dell’operazione di concentrazione da parte della Commissione, (i) a non esercitare i diritti di voto derivanti dalla sottoscrizione del primo aumento di capitale alle Assemblee degli azionisti di GIM, (ii) affinché nessuno dei neo eletti direttori designati da INTEK eserciti il proprio diritto di voto nelle Assemblee di GIM e nei Consigli di Amministrazione di SMI su questioni diverse dall’esecuzione degli accordi per la ristrutturazione del debito del gruppo GIM, comprendendo anche le questioni relative ai finanziamenti bancari, (iii) affinché il neo eletto vice-presidente del Consiglio di
Amministrazione di GIM e della sua controllata SMI non effettui alcuna attività diversa da quelle necessarie all’esecuzione degli accordi finalizzati alla ristrutturazione del debito del gruppo GIM, e comprensive di quelle relative ai finanziamenti bancari.
22.Ogni altra azione da parte di Intek è soggetta ad una previa approvazione da parte della Commissione.
Questa decisione è adottata sulla base delle informazioni disponibili e non pregiudica in alcun modo una diversa valutazione che la Commissione potrà prendere sulla concentrazione in esame a seguito di ulteriori accertamenti condotti nel corso dell’istruttoria.
Per la Commissione (firma) Charlie McCREEVY Membro della Commissione
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