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RIVA / SAM (See ECSC.1340)

M.2071

RIVA / SAM (See ECSC.1340)
August 28, 2000
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Valentina R., lawyer

IT

Caso n. COMP/M.2071 - RIVA / SAM (See ECSC.1340)

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 29/08/2000

Disponibile anche nella base dati CELEX documento n. 300M2071

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee L-2985 Luxembourg

EUROPEAN COMMISSION Competion DG

Directorate B – Merger Task Force

Bruxelles, il 29-08-2000 SG (2000) D/ 106437

VERSIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO CONCENTRAZIONI DECISIONE EX ART. 6(1)(b)

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Alla parte notificante

Oggetto: Caso N. COMP/M. 2071 – RIVA/SAM Notifica del 27.07.2000 a norma dell’articolo 4 del Regolamento (CEE) N. 4064/89 del Consiglio.

1.1. In data 27.07.2000 é pervenuta alla Commissione la notifica, a norma dell’articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 4064/89, come da ultimo emendato dal Regolamento (CE) n. 1310/97, di un progetto di concentrazione con cui Riva Acciaio Spa (Riva), ha comunicato l’intenzione di acquisire la Société des Aciers d’Armature pour le Béton SA (SAM) a seguito di acquisto di azioni.

2.2. In seguito all’esame della notifica, la Commissione e’ giunta alla conclusione che l’operazione rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n.4064/89 del Consiglio e che non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità’ con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE.

I. LE PARTI

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium - Office: C158 7/25. Telephone: direct line (+32-2)2955126, exchange 299.11.11. Fax: 2967245. Telex: COMEU B 21877. Telegraphic address: COMEUR Brussels.

3.3. Riva é la società controllante di un gruppo di varie società (Gruppo Riva Acciaio S.p.a.) attive nella produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici in acciaio al carbonio, non alto-legato ed inossidabile, e di beni e servizi connessi. Tra questi, vi sono la vergella, ed alcuni prodotti derivati come fili e reti metalliche elettrosaldate destinati al settore edile .

4.4. SAM é una società produttrice di acciaio grezzo e di vergella. Essa controlla inoltre alcune altre società che producono e commercializzano fili trafilati e deformati a freddo derivati dalla vergella e reti elettrosaldate.

II. LA CONCENTRAZIONE

5.5. L’operazione notificata consiste nell’acquisizione, da parte di Riva, del controllo esclusivo di SAM a seguito di acquisto della totalità delle azioni che formano il suo capitale sociale. Entrambe le società, acquirente ed acquisita sono controllanti di altre imprese.

6.6. A seguito dell’operazione, SAM entrerà a far parte del gruppo Riva, e sarà totalmente integrata con le altre realtà produttive dello stesso. La presente operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’art.3(1) del Regolamento (CEE) n.4064/89 sulle concentrazioni.

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

7.7. Il fatturato totale mondiale realizzato dall’insieme delle imprese interessate e’ superiore a 2,5 miliardi di EURO (4.076 milioni di EURO per Riva., 370 milioni di EURO per SAM), quello globalmente generato in ciascuno di almeno tre Stati membri é superiore a 100 milioni di EURO (Belgio, 123 milioni di EURO, Germania 553 milioni di EURO, Francia 553 milioni di EURO) e quello individualmente generato dalle imprese interessate negli stessi Stati é superiore a 25 milioni di EURO (in Belgio per Riva 2.172 milioni, per SAM 32 milioni, in Germania per Riva 449 milioni, per SAM 104 milioni, in Francia per Riva 401 milioni, per SAM 152 milioni). Inoltre, ciascuna delle imprese interessate ha individualmente generato un fatturato totale nella Comunità superiore a 100 milioni di EURO (3.786 milioni di EURO per Riva, 351 milioni di EURO per SAM) e nessuna delle stesse imprese realizza oltre due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione notificata ha, pertanto, una dimensione comunitaria ai sensi dell’art.1(3) del Regolamento sulle concentrazioni e non costituisce un caso oggetto di cooperazione nel quadro dell’accordo SEE.

IV. COMPATIBILITA’ CON IL MERCATO COMUNE

8.8. Il settore merceologico interessato dall’operazione é quello delle reti e fili per l’edilizia ed altri materiali di supporto nei quali sono presenti entrambi le imprese interessate dalla presente concentrazione.

A) Mercati del prodotto rilevanti

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9.9. Il mercato delle reti e dei fili per l’edilizia, cosi’ come genericamente individuato dalle parti, si compone di una gamma di prodotti quali: i fili trafilati, le reti elettrosaldate, ed altri materiali deformati con funzioni di supporto. Trattasi di prodotti che derivano tutti dalla vergella e che vengono utilizzati nel settore dell’edilizia.

10.10. Invero, trattasi di prodotti che, pur avendo un’autonoma connotazione, confluiscono nello stesso settore d’utilizzo e che, in assenza di precisi dati statistici sul loro consumo dissociato, risulta difficile poter inquadrare autonomamente. Tuttavia, nel caso in esame, non é necessario stabilire se tutti questi prodotti appartengano ad un unico mercato oppure facciano parte di mercati diversi poiché, in ogni caso, la concentrazione in esame non avrebbe come effetto la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante.

B) Mercati geografici rilevanti

11.11. Dal punto di vista geografico, il mercato interessato dalla presente concentrazione ha estensione pari ad almeno la UE. L’indagine di mercato effettuata nel caso in esame ha infatti rivelato che ciascuno dei prodotti offerti dalle parti ha uno spazio di diffusione almeno pari al mercato comunitario.

12.12. E’ infatti vero che nei diversi paesi dell’Unione esistono normative differenti che riguardano i prodotti sopra indicati, ma da ciò’ non deriva una segmentazione del mercato in quanto tutti i produttori sono in grado di offrire tutta la gamma di prodotti richiesta dal mercato UE.

13.13. Inoltre, com’é stato correttamente rilevato dalle parti, i prezzi dei fili e delle reti per l’edilizia sono relativamente omogenei all’interno del mercato comunitario, ed i costi di trasporto risultano relativamente contenuti. Ne consegue che gran parte dei concorrenti, cosi come anche le imprese interessate dalla presente concentrazione, godono di un’ampia articolazione di unità produttive nei diversi paesi dell’Unione.

14.14. L’unico fra i prodotti offerti dalle imprese interessate che parrebbe avere un mercato geografico più circoscritto é la vergella deformata, utilizzata anch’essa come materiale di supporto nel settore edile. Infatti, dalle risposte ottenute durante il corso dell’indagine di mercato é emerso chiaramente che mentre il mercato dei fili e delle reti per l’edilizia, anche individualmente considerati, ha dimensione comunitaria, quello di questo specifico tipo di prodotto gode di una estensione nazionale.

V. ANALISI E VALUTAZIONE

15.15. Il mercato delle reti e dei fili per l’edilizia, cosi come genericamente inteso ai fini della presente decisione, ha dimensione comunitaria ed é caratterizzato da un numero relativamente elevato di concorrenti alcuni dei quali sono integrati nella produzione di acciaio, come ISPAT, ARBED, BSW, oltre alle imprese interessate dalla presente concentrazione, altri sono produttori non integrati, come il gruppo tedesco WDI o il gruppo olandese Van Merkensteijn. Ciascuno di tali concorrenti detiene una quota di mercato complessiva non superiore al 10%.

16.16. Entrambi Riva e SAM operano nel mercato dei fili e delle reti per l’edilizia con una notevole articolazione di unità produttive in buona parte del territorio della UE, ma con una quota di mercato complessiva, a livello europeo, che per Riva non supera il

17.[0-10%] e per SAM il [5-15%]. La quota di mercato che potrà imputarsi all’entità scaturente dalla presente concentrazione non sarà quindi superiore al 15%.

18.17. La quote di mercato non risulterebbero significativamente diverse anche qualora i due prodotti, fili e reti elettrosaldate, venissero considerati mercati separati. Ne conseguirebbe una quota di mercato complessiva (per Riva e Sam) di [15-25%] per i fili e di [10-20%] per le reti elettrosaldate a livello europeo.

19.18. Inoltre, il mercato delle reti e dei fili per l’edilizia si caratterizza altresì per la sua omogeneità sul piano dei prezzi, per l’assenza di barriere all’entrata (salvo che per materiali importati dalla Russia, l’Ucraina ed il Kazakistan) e per i costi di trasporto relativamente contenuti, per cui la Commissione esclude che la concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante.

20.19. Riguardo al mercato della vergella deformata, nel quale sia Riva che SAM sono presenti, le parti rilevano come la quota combinata di mercato di cui la nuova entità potrà disporre a seguito della presente concentrazione non supera, a livello europeo, il [20-30%] e non é pertanto suscettibile di creare una posizione dominante. Tuttavia, come già anticipato, questo tipo di materiale, utilizzato come supporto nelle costruzioni edili sotto forma di barre piegate e deformate, parrebbe avere un mercato più circoscritto, di estensione nazionale.

21.20. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si assumesse la definizione del mercato geografico rilevante circoscritta al solo mercato nazionale, l’unico Stato membro in cui la quota di mercato delle parti nel consumo di vergella deformata risulta essere relativamente consistente é la Francia ([25-35%]). Tuttavia, anche qui, la sovrapposizione delle attività delle parti é relativamente modesta (Riva detiene solo il [0-10%]), e comunque la struttura del mercato risulta essere sufficientemente concorrenziale (inter alios, CELSA detiene circa il [0-10%], BSW circa il [10-20%], ARBED circa il [5-15%]).

VI. CONCLUSIONE

21.Per le ragioni sopra esposte la Commissione ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l’accordo SEA. La presente decisione e’ adottata ai sensi dell’articolo 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio (CEE) n.4064/89.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN Membro della Commissione

EUC

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