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Valentina R., lawyer
IT
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 12/03/2013
In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32013M6849
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea L-2985 Lussemburgo
Bruxelles, 12.03.2013 C(2013) 1578 final
Alle parti notificanti:
Egregio signore/Egregi signori,
Oggetto: Caso n. COMP/M.6849 – ENEL GREEN POWER/ SECI ENERGIA/ POWERCROP Decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
1.In data 11 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione Europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione Enel Green Power S.p.A ("EGP", Italia), controllata da Enel S.p.A., e Seci Energia S.p.A. ("Seci Energia", Italia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Powercrop S.r.l. ("Powercrop", Italia) mediante acquisto di quote. Attualmente Powercrop è controllata al 100% da Seci Energia.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
-- EGP: opera a livello mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
-- Seci Energia: produzione di energia da fonti rinnovabili;
1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell’espressione “mercato comune” con l’espressione “mercato interno”. Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
-- Powercrop: sviluppo, promozione e attuazione di progetti industriali nel settore dell'energia rinnovabile.
3.A seguito dell’esame della notifica, la Commissione Europea è giunta alla conclusione che l’operazione notificata rientra nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del paragrafo 5, lettera a), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
4.Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione Europea ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
Per la Commissione (firma) Alexander ITALIANER Direttore generale
2Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C47 del 19.02.2013, pag.26.
3GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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