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Valentina R., lawyer
IT
Il testo in lingua italiana Ë il solo disponibile e facente fede.
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunit‡ europee L-2985 Luxembourg
To the notifying parties
Oggetto: Caso n. COMP/M.2783 Mediatrade/Endemol Notifica del 14.11.2002 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 14064/89 del Consiglio Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit‡ europee n. C 286 del 22.11.2002, pagina 18.
1.In data 14.11.2002, Ë pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit‡ dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Endemol Italia S.p.A. (Endemol), appartenente al gruppo TelefÛnica group (Spagna) e Mediatrade S.p.A. (Mediatrade), appartenente al gruppo Mediaset (Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una societ‡ di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
Le attivit‡ svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :
-- per Endemol: produzione di programmi televisivi;
-- per Mediatrade: produzione di programmi e contenuti televisivi, acquisizione e gestione di diritti televisivi;
-- per líimpresa comune: produzione di contenuti televisivi ed in particolare di soap opera.
1GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).
Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
2.A seguito dell'esame della notifica, la Commissione Ë giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4 comma a), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate
concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione Ë adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
Per la Commissione
Mario MONTI Membro della Commissione
2GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.
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