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Valentina R., lawyer
IT
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 4(4) data: 15/09/2008
Bruxelles, 15.9.2008 SG-Greffe(2008) D/205450 C(2008) 5181
Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) Gentili signore/Egregi signori,N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.
Alle parti notificanti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Oggetto: Caso n. COMP/M.5309 – CCHBCI/ SOCIB Richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 per il rinvio del caso all'Italia.
Data di deposito: 8.8.2008 Termine legale per la riposta dello Stato membro: 2.9.2008 Termine legale per la decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4: 15.09.2008
1.1. L'8 agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ('Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni') relativamente all'operazione sopraccitata. Le parti chiedono che l'intera operazione venga esaminata dalle autorità italiane competenti.
2.2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni, prima di presentare una notifica formale alla Commissione le parti che intervengono nell'operazione possono chiedere che la stessa venga rinviata, integralmente o parzialmente, dalla Commissione allo Stato membro in cui la concentrazione è suscettibile di incidere in misura significativa sulla concorrenza e che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
1 GU L 24 del 29.1.2004, p. 1.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
3.3. Una copia di tale richiesta motivata è stata trasmessa a tutti gli Stati membri in data 11 agosto 2008.
4.4. Con il fax trasmesso il 28 agosto 2008, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ('AGCM'), in qualità di autorità competente per l'Italia, ha informato la Commissione che l'Italia accetta il rinvio proposto.
5.5. L'acquirente: Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA ('CCHBC', Grecia) è un imbottigliatore di riferimento (cosiddetto «anchor bottler») autorizzato da The Coca Cola Company ('TCCC', USA) attivo in 28 paesi nella fornitura di bevande commerciali con i marchi TCCC così come di altre bevande di cui la CCHBC è titolare. Con il termine «anchor bottler» si fa riferimento a talune imprese di imbottigliamento nelle quali TCCC detiene una partecipazione azionaria di minoranza e che sono fortemente impegnate a raggiungere gli obiettivi strategici di TCCC e a promuovere gli interessi dei sistemi di produzione, distribuzione e commercializzazione mondiali di TCCC. Coca-Cola HBC Italia S.r.l. ('CCHBCI', Italia) è una controllata di CCHBC.
6.6. L'impresa oggetto dell'operazione: SO.C.I.B. S.p.A. ('SOCIB', Italia) è un imbottigliatore autorizzato da TCCC che fornisce bevande commerciali con i marchi TCCC in cinque regioni dell'Italia meridionale: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.
7.7. L'operazione riguarda una concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni, secondo il quale l'impresa CCHBCI acquisisce, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa SOCIB mediante acquisto delle quote.
8.8. L'acquisizione ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni, in quanto sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo: il fatturato totale realizzato a livello mondiale da CCHBC e SOCIB supera i 5 miliardi di EUR e CCHBC e SOCIB hanno entrambe un fatturato comunitario superiore ai 250 milioni di EUR, che nel caso di CCHBC è realizzato per più di un terzo al di fuori dell'Italia.
9.9. Sulla base di quanto affermato dalle parti, è possibile identificare i quattro seguenti mercati del prodotto rilevanti: (i) la fornitura di bevande analcoliche gassate nel canale per il consumo domestico, (ii) la fornitura di bevande analcoliche gassate nel canale per il consumo sul posto; (iii) la fornitura di bevande analcoliche non gassate nel
2 Cfr. anche il Caso COMP/M.1683 The Coca Cola Company / Kar-Tess Group, punto 7: CCHBC è controllata congiuntamente da TCCC e da Kar-Tess Group.
canale per il consumo domestico; e (iv) la fornitura di bevande analcoliche non gassate nel canale per il consumo sul posto.
10.10. Sulla base di quanto affermato dalle Parti, l'ambito geografico della concentrazione notificata è rappresentato dall'Italia e i mercati sono regionali e coincidono con le cinque regioni in cui è attiva SOCIB. Nelle precedenti decisioni, l'AGCM, nelle valutazioni di concentrazioni riguardanti fornitori di bevande commerciali autorizzati da TCCC, ha concluso che i mercati geografici rilevanti sono più ristretti rispetto al territorio nazionale, riducendoli al territorio geografico in cui ogni distributore è attivo.
Mercati particolarmente interessati
11.11. Alla luce di quanto precede, gli effetti principali dell'operazione proposta sarebbero probabilmente da limitare all'Italia e potrebbero incidere in misura significativa sui mercati rilevanti italiani. Inoltre, i mercati in questione presentano tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
12.12. Le parti affermano che le quote di mercato di SOCIB sul mercato per la vendita di CSD attraverso il canale "a casa" ([40-50]% in volume, [50-60]% in valore) e sul mercato per la vendita di CSD attraverso il canale "fuori casa" ([60-70]% in volume) nell'Italia meridionale sono notevoli. Sebbene, secondo le Parti, le sovrapposizioni orizzontali siano limitate, le suddette quote di mercato possono determinare effetti concorrenziali rilevanti sui mercati in questione.
13.13. Alla luce di quanto precede, i principali effetti della transazione notificata sarebbero probabilmente limitati all'Italia. Inoltre, i mercati in questione presentano tutte le caratteristiche di mercati separati; essi inoltre non eccedono il territorio nazionale. La concentrazione può condizionare in maniera significativa tali mercati rilevanti in Italia. Le condizioni poste dall'Art. 4(4) del regolamento sulle Concentrazioni sono pertanto soddisfatte.
Altri fattori
14.14. Posto che gli effetti sulla concorrenza dell'operazione proposta interesseranno probabilmente l'Italia, l'AGCM è l'Autorità più indicata per esaminare il caso. Essa ha, in aggiunta, un'ampia esperienza per valutare l'impatto sui mercati a cui si fa riferimento al punto 9. L'AGCM ha deciso di accettare la richiesta di rinvio. Un tale rinvio del caso risulta essere appropriato dal punto di vista della ripartizione dei casi e del principio di sussidiarietà.
3 Cfr. le decisioni dell'AGCM del 11.4.1996, Caso C2365, SO.BI.B – SO.C.I.B. – SOSIB/SNIBEG, Boll. n. 15/1996, p. 29; 17.10.1996, Caso C2572, Coca-Cola Bevande Italia/Fagib-Fabbrica Gardesana Imbottigliamento di Bevande Gasate-Emmefin ("CCBI/Fagib"), Boll. n. 42/1996, p. 55; e 15.11.2001, Caso C4896, SO.CI.B. – Società Calabrese Imbottigliamento Bevande Gassate/SOBIB-Società Barese Imbottigliamento Bevande Gassate ("SOCIB/SOBIB"), Boll. n. 46/2001, p.76.
4 Ibid.
15.15. In base alle informazioni fornite dalle Parti nella richiesta motivata, il caso è conforme alle condizioni giuridiche previste all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni, in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Il punto 17 della Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni('Comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni') indica che nel chiedere un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, "le parti richiedenti devono […] dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame" e che le "indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare". Sulla base delle informazioni presentate nella richiesta motivata, la Commissione ritiene che l'impatto più significativo della concentrazione sulla concorrenza possa aver luogo su mercati distinti italiani e che il rinvio richiesto sarebbe conforme al punto 20 della Comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni.
16.16. Per i motivi di cui sopra, e dato che l'Italia ha espresso il suo consenso, la Commissione ha deciso di rinviare l'intera operazione all'Italia affinché sia da essa esaminata. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Comunitario sulle Concentrazioni.
Per la Commissione (firmato da L. Evans in nome e per conto di) Philip LOWE
5GU C 56 del 05.03.2005, p. 2.
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