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ENEL / CDP EQUITY / CASSA DEPOSITI E PRESTITI / ENEL OPEN FIBER / METROWEB ITALIA

M.8234

ENEL / CDP EQUITY / CASSA DEPOSITI E PRESTITI / ENEL OPEN FIBER / METROWEB ITALIA
December 14, 2016
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Valentina R., lawyer

COMMISSIONE EUROPEA DG Concorrenza

Caso M.8234 - ENEL / CDP EQUITY / CASSA DEPOSITI E PRESTITI / ENEL OPEN FIBER / METROWEB ITALIA

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 15/12/2016

In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32016M8234

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15/12/2016 C(2016) 8826

VERSIONE PUBBLICATA

Alle parti notificanti

Egregio Signore, Gentile Signora,

(1) In data 10 novembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione le imprese Enel S.p.A. ("Enel", Italia) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP", Italia), tramite la sua controllata CDP Equity S.p.A. ("CDPE", Italia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto della società risultante dalla fusione tra Enel Open Fiber S.p.A. 3 ("EOF") e Metroweb Italia S.p.A. ("MW Italia"); la "Operazione").CDP ed Enel saranno di seguito collettivamente indicate come le "Parti".

1. ATTIVITÀ DELLE PARTI

(2) Enel, società holding dell'omonimo gruppo, è attiva, tramite le proprie controllate o partecipate, nel settore dell’energia, delle comunicazioni e delle strutture a rete.

1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell’espressione “mercato comune” con l’espressione “mercato interno”. Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

2GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 (“l'accordo SEE”).

3Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 427, 19.11.2016, p. 5.

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

(3) CDP è una società sotto il controllo pubblico del governo italiano tramite il Ministero dell'economia e delle finanze. Tramite le proprie controllate o partecipate, CDP promuove lo sviluppo del sistema economico e industriale italiano.

(4) CDPE è una holding di partecipazioni che opera nell’acquisizione e gestione di partecipazioni in aziende di rilevante interesse nazionale ed è partecipata da CDP per l’80% e da Banca d’Italia per il 20%.

(5) EOF, società costituita nel 2015, è partecipata al 100% da ENEL ed è attiva nel settore dell’installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica. EOF ha attualmente una presenza geografica limitata, ma pianifica di estendere la sua rete su tutto il territorio nazionale. Il piano industriale di EOF prevede il cablaggio di 224 comuni italiani con rete in fibra ottica nel periodo 2016-2030. I 224 comuni oggetto del piano industriale sono stati selezionati partendo dai primi 250 comuni italiani con migliore 4potenziale di mercato.

(6) MW Italia è una società attiva nel settore dell’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica. MW Italia detiene il 100% del capitale sociale di F2I Metrobit S.r.l. e Metroweb Sviluppo S.r.l., nonché una partecipazione di maggioranza in Metroweb S.p.A. e Metroweb Genova S.p.A (insieme a MW Italia, il "Gruppo Metroweb"). Il Gruppo Metroweb effettua l'attività di installazione, gestione e fornitura 5 all'ingrosso della sua rete in fibra ottica spenta (c.d. "dark fiber")nelle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova e Bologna.

(7) Nel periodo 2016-2020 MW Italia pianifica di estendere ulteriormente la propria rete in fibra ottica nelle aree metropolitane di Milano, Bologna, Torino e Genova in cui opera attualmente.

(8) F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("F2i") è una società di gestione del risparmio che gestisce F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture, un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, specializzato nell'acquisizione di partecipazioni in imprese operanti nei settori delle infrastrutture e delle reti. F2i detiene una partecipazione del 53,83% in MW Italia.

2. LA CONCENTRAZIONE

(9) In attuazione dell’accordo quadro di investimento (l'"Accordo Quadro di Investimento"), sottoscritto il 10 ottobre 2016, l'Operazione sarà strutturata nelle seguenti fasi:

4Il cablaggio in rete in fibra ottica di EOF inizierà dai maggiori comuni: Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Perugia e Venezia (prima fase). Non sono compresi i comuni di Milano, Bologna e Torino.

5La fibra ottica spenta è un mezzo di trasmissione a banda larga, caratterizzato da un'elevata capacità di trasmissione, che viene richiesto dagli operatori di telecomunicazioni con l'obiettivo di fornire servizi di telecomunicazioni ai clienti finali. A differenza della fibra ottica accesa, la fibra spenta è una connessione fisica in cui sono stati predisposti i cavi, ma non le apparecchiature per la trasmissione del segnale, che vengono installate dall'operatore che acquisisce il collegamento.

2

a.capitalizzazione di EOF da parte di ENEL e CDPE, in modo tale che ENEL e CDPE partecipino pariteticamente (50% ciascuna) al capitale di EOF;

b.acquisizione del 100% del capitale sociale di MW Italia da parte di EOF, previa acquisizione delle partecipazioni di minoranza da parte di MW Italia;

c.fusione tra MW Italia, MW Milano, MW Sviluppo e Metrobit;

d.fusione tra EOF e la società riveniente dalla fusione del gruppo Metroweb, che darà luogo una nuova società (“Nuova EOF”).

(10) Inoltre, l’Accordo Quadro di Investimento disciplina l’opzione a favore di F2i di acquisire una partecipazione compresa tra il 25% e il 30% del capitale sociale di Nuova EOF.

(11) A seguito di queste operazioni, Enel e CDP (tramite CDPE) deterranno ciascuna una partecipazione paritetica pari al 50% del capitale sociale di Nuova EOF. Il controllo comune di Nuova EOF da parte di Enel e CDP è inoltre disciplinato da un patto parasociale tra le Parti. Tale accordo prevede che il consiglio di amministrazione di Nuova EOF decida a maggioranza semplice e sia composto da 6quattro membri, la metà dei quali designata da ciascun socio.

(12) L'obiettivo delle Parti è realizzare e gestire su tutto il territorio nazionale una rete in fibra ottica, offrendo servizi di accesso esclusivamente all'ingrosso ad operatori di telecomunicazioni, senza alcuna integrazione verticale.

(13) Alla luce di quanto precede, la creazione per fusione della Nuova EOF da parte di CDP ed Enel attraverso la previa acquisizione del controllo congiunto in MW Italia costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3(1)(b) del regolamento sulle concentrazioni.

3. DIMENSIONE EUROPEA

(14) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese 7 interessate è superiore a 5 miliardi di EUR(Enel: EUR 73 076 milioni ; CDP: EUR […] milioni) e il fatturato totale realizzato singolarmente nell’UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR (Enel: EUR […] milioni; CDP: EUR […] milioni). Inoltre, almeno una di tali imprese (Enel) non realizza oltre i due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico e medesimo Stato membro dell’UE. Di conseguenza, l'operazione notificata ha dimensione europea secondo l'Articolo 1(2) del regolamento sulle concentrazioni.

6Nel caso in cui F2i eserciti l’opzione di acquisto descritta nel paragrafo precedente, il patto parasociale sarà sottoscritto anche da F2i ed Enel e CDP (tramite CDPE) manterranno comunque il controllo comune su Nuova EOF.

7Volume di affari calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

3

4. I MERCATI RILEVANTI

4.1. Mercato del prodotto e geografico rilevante

4.1.1. Mercato dei servizi a banda larga all’ingrosso

(15) Il mercato dei servizi a banda larga all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa comprende differenti tipi di accesso quali: (a) accesso fisico 8tramite il servizio di unbundling del local loop ("ULL"); (b) accesso virtuale 9tramite servizio bitstream; (c) rivendita della linea di proprietà del titolare della rete.

(16) I servizi a banda larga all'ingrosso si possono basare su differenti: (i) l'esistente 10rete telefonica di accesso in rame; (ii) le reti di nuova generazione (“NGA”) , 11che includono le infrastrutture in fibra ottica.

(17) Nella propria prassi decisionale, la Commissione ha in precedenza valutato la possibilità di considerare come distinti mercati tali sottocategorie di accesso all’ingrosso a seconda della tipologia con la quale si verifica l’accesso, lasciando tuttavia aperta la questione se trattasse o meno di mercati del prodotto distinti tra 12 loro.

(18) Le Parti considerano che il mercato del prodotto rilevante sia il sotto-mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione 13 14fissa, dove sia EOF che MW Italia sono attive.

8Il servizio di unbundling del local loop ("ULL") consiste nell’affitto da parte degli operatori alternativi del cosiddetto “ultimo miglio” della rete di accesso, ossia del collegamento tra la sede dell’utente e la prima centrale telefonica.

9Il servizio bitstream consiste nella fornitura da parte dell’operatore di accesso, di solito l'operatore dominante, della capacità trasmissiva tra la sede dell’utente ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale.

10Per “reti di accesso di nuova generazione” (“NGA”) si intendono le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi di accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame.

11L’infrastruttura in fibra ottica si distingue in: (i) Fiber to the Node (FTTN): la fibra ottica arriva fino ad un nodo di rete che può essere o nodo di rete wired (ad es. il cabinet) o wireless (ad es. antenna radio); (ii) Fiber to the Cabinet (FTTC): la fibra arriva al cabinet, da cui parte il rilegamento in rame fino a casa dell’utente (cosiddetto sub loop); (iii) Fiber to the Building (FTTB): la rete in fibra ottica arriva fino al condominio dell’utente o nelle vicinanze e poi tramite il doppino in rame fino all’abitazione dell’utente; e (iv) Fiber to the Home (FTTH): la rete in fibra ottica arriva a casa dell’utente finale.

12Caso M.5532 - Carphone Warehouse/Tiscali UK, decisione del 29 giugno 2009; Caso M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, decisione del 20 settembre 2013; Caso M.7109 Deutsche Telecom/GTS, decisione del 14 Aprile 2014; Caso M.7421 – Orange/Jazztel, decisione del 19 maggio 2015.

13Il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa consiste nella fornitura di servizi di connessione tra centrale telefonica di commutazione, o point of presence dell’operatore ("POP") e gli utenti (il cd. “ultimo miglio” o “local loop”).

14MW Italia non fornisce accesso all'ingrosso tramite servizi bitstream.

4

(19) Quanto alla dimensione geografica del mercato, la Commissione ha ritenuto che i mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione 15 fissa avessero una dimensione nazionale.

(20) Le Parti concordano con tale definizione geografica del mercato.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

(21) La Commissione considera che, nel caso di specie, la precisa delimitazione del mercato del prodotto rilevante e del suo ambito geografico può essere lasciata aperta, giacché l’operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

4.1.2. Mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica

(22) Nella vendita di energia elettrica al dettaglio, nella propria prassi decisionale la Commissione ha in precedenza distinto ai fini della definizione del mercato del 16 prodotto rilevante:

i.il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici

connessi in media ed alta tensione;

ii.il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici e

domestici connessi in bassa tensione.

(23) Quanto alla dimensione geografica del mercato, nella pregressa prassi decisionale la Commissione ha ritenuto che i mercati della vendita al dettaglio di energia 17 elettrica avessero una portata nazionale.

(24) Le Parti concordano con tali definizioni del mercato del prodotto rilevante. In relazione alla definizione del mercato geograficamente rilevante, le Parti indicano che, da un lato, il mercato per clienti domestici ed il mercato per clienti non domestici connessi a bassa tensione hanno una dimensione geografica locale, e, dall'altro, che il mercato per clienti non domestici connessi in media ed alta tensione ha una portata nazionale.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

(25) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione dei mercati di prodotto e geografico rilevanti possa essere lasciata aperta, giacché l’Operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante eventualmente adottata.

15Caso M.5532 - Carphone Warehouse/Tiscali UK, decisione del 29 giugno 2009; Caso M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, decisione del 20 settembre 2013; Caso M.7109 Deutsche Telecom/GTS, decisione del 14 Aprile 2014; Caso M.7421 – Orange/Jazztel, decisione del 19 maggio 2015.

16Caso M.7019 - TRIMET/EDF/NEWCO, decisione del 4 febbraio 2013; Caso M.2792 EDISON/EDIPOWER/EUROGEN, decisione del 13 settembre 2002.

17Caso M.7019 - TRIMET/EDF/NEWCO, decisione del 12 dicembre 2013; Caso M.2792 EDISON/EDIPOWER/EUROGEN decisione del 3 maggio 2002.

5

5. ANALISI CONCORRENZIALE

(26) Nel corso della sua indagine, la Commissione ha contattato clienti attuali e potenziali di MW Italia ed EOF per ottenere la loro opinione sull'Operazione. La maggior parte degli operatori che hanno risposto ha ritenuto che l'Operazione avrà un impatto positivo sul mercato di accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa in Italia attraverso un miglioramento delle condizioni di offerta wholesale per gli operatori meno infrastrutturati tramite una rete di fibra più 18capillare sul territorio italiano.

(27) In primo luogo, sulla base del nuovo piano industriale collegato all'Operazione relativo al periodo 2016-2030, l'Operazione consentirà a Nuova EOF di ampliare il perimetro di cablaggio in rete fibra sul territorio nazionale rispetto ai piani sia di EOF sia del Gruppo Metroweb:

i comuni da cablare passeranno da 224 a 250, al fine di includere sia le città in cui è presente il Gruppo Metroweb, sia gli altri grandi comuni italiani non previsti nel piano iniziale di EOF;

le unità immobiliari interessate aumenteranno di circa 2 milioni (da 7,5 milioni a 9,5 milioni);

l’investimento complessivo aumenterà di circa 1,2 miliardi di euro (da circa 2,5 miliardi di EUR a circa 3,7 miliardi di EUR).

(28) Inoltre, l'operatore che nascerà dalla fusione sarà un operatore esclusivamente attivo nel mercato all'ingrosso. In quanto tale, nel perseguire il proprio obiettivo di business, Nuova EOF avrà interesse ad offrire i propri servizi in maniera non discriminatoria al più ampio numero possibile di operatori attivi nella fornitura al dettaglio di servizi di telefonia e internet. Ciò favorirà la concorrenza tra operatori a livello retail a beneficio dei consumatori finali.

(29) Infine, il fatto che le Parti abbiano dichiarato la propria intenzione di voler fare uso estensivo, tra l'altro, delle infrastrutture della rete di distribuzione di energia elettrica, rappresenta un elemento positivo in linea con gli obiettivi della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazioni elettronica ad alta 19 velocità.Tale direttiva sottolinea come "[l]'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fisse e senza fili in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di ingegneria civile. Limitare alcune costose opere di ingegneria civile renderebbe più efficace la diffusione della banda larga." La suddetta direttiva auspica il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti tra le quali "le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto."

18Risposte alla richiesta di informazioni della Commissione europea del 7 novembre 2016.

19Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 155, 23.5.2014.

6

(30) Durante l'indagine di mercato, uno degli operatori di telecomunicazioni attivi in Italia (TIM) ha tuttavia evidenziato numerose criticità riguardo all'Operazione e, in particolare, che essa:

(a)violerebbe la disciplina in materia di aiuti di Stato;

(b)potrebbe portare, in considerazione della sua natura conglomerale, a possibili pratiche anticoncorrenziali attraverso la concessione di sconti selettivi e vendita a pacchetti di prodotti energetici e telefonici, anche alla luce degli accordi conclusi da EOF con operatori di telecomunicazioni fissa a dettaglio (Vodafone e Wind);

(c)potrebbe indurre il gruppo Enel a rifiutare l'accesso alle infrastrutture energetiche esistenti a danno di operatori terzi che intendano realizzare reti NGA, come già avvenuto in passato.

(31) Tali rilievi sono da una parte generici e astratti, e, dall'altra inconferenti ai fini dell'analisi finalizzata a determinare se l'Operazione in sé possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno (per quanto 20 riguarda l'asserita violazione delle regole in materia di aiuti di Stato).In ogni caso, la Commissione analizzerà di seguito, anche alla luce dei rilievi di TIM, i possibili effetti orizzontali dell'Operazione, derivanti dalla presenza di EOF e del Gruppo Metroweb sul mercato per la fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa in Italia ed eventuali sotto-mercati geografici e di prodotto (Sezione 5.1) ed i possibili effetti non-orizzontali sui possibili mercati collegati (Sezione 5.2).

5.1. Analisi degli effetti concorrenziali orizzontali sui mercati interessati

(32) Sia EOF che il Gruppo Metroweb operano sul mercato della fornitura di servizi a banda larga all’ingrosso ed, in particolare, sono entrambe attive nel sotto-mercato per la fornitura di tali servizi mediante reti NGA in Italia. In tali mercati, la quota congiunta di EOF e del Gruppo Metroweb è inferiore al 5% e pertanto la Commissione considera che sia da escludere che l'Operazione possa comportare effetti orizzontali significativi restrittivi della concorrenza.

(33) Tale conclusione non cambierebbe anche qualora si analizzasse il mercato geografico localmente per singole città / aree metropolitane. Ad eccezione della città di Genova, l'Operazione riguarda operatori sia attualmente che potenzialmente attivi in aree geografiche complementari. In particolare, MW Italia pianifica di sviluppare in futuro la sua rete esclusivamente nelle città di Milano, Torino, Bologna e Genova (cfr. paragrafo (6)). Mentre, EOF non pianifica di sviluppare una propria rete a Milano, Torino e Bologna (cfr. paragrafo (5)). Di conseguenza, l'Operazione non determina una riduzione della concorrenza attuale o potenziale attraverso una riduzione del numero di fornitori di servizi di accesso all'ingrosso di banda larga nelle suddette città.

20Parimenti, non appare rilevante il rischio del rifiuto di accesso alla rete elettrica, in quanto tale rischio (derivante dalla proprietà della rete elettrica in capo al gruppo Enel) preesiste rispetto all'Operazione e non appare derivare dalla stessa.

7

(34) EOF e il Gruppo Metroweb sono potenziali concorrenti nella fornitura di servizi all'ingrosso in banda larga nella città di Genova. Tuttavia, la Commissione non ritiene che tale riduzione di operatori possa avere un effetto negativo sul mercato per la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso di banda larga sia a livello nazionale che locale.

(35) In primo luogo, a Genova vi sarà un numero sufficiente di operatori dotati di proprie infrastrutture che esercitano un’adeguata pressione competitiva. A Genova sono presenti TIM, Fastweb e Vodafone (quest'ultima con rete di accesso proprietaria in fibra fino al cabinet). In secondo luogo, […], EOF intende realizzare una rete in fibra più capillare, fino alla sede finale dell'utente.

(36) Infine, come descritto nel paragrafo (26), la maggior parte degli operatori contattati dalla Commissione nel corso della sua indagine ritiene che l'Operazione avrà un impatto positivo sul mercato dei servizi a banda larga all’ingrosso in Italia.

(37) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione considera che l'Operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato comune.

5.2. Analisi degli effetti concorrenziali sui mercati collegati

(38) Come discusso al paragrafo (30), nelle sue osservazioni riguardo all'Operazione TIM ha paventato il rischio che, in ragione di accordi conclusi con due operatori di telecomunicazioni attivi nel mercato al dettaglio (Vodafone e Wind), la Nuova EOF proponga pacchetti di prodotti energetici e telefonici/internet a livello retail, escludendo così operatori concorrenti. Seppur in grado di reagire a tali offerte, TIM sarebbe comunque limitata dagli obblighi regolamentari gravanti su di essa quale operatore avente significativo potere di mercato a livello nazionale.

(39) La Commissione non ritiene che tali rischi siano fondati per i seguenti motivi.

(40) In primo luogo, come già esposto al paragrafo (28), la Nuova EOF non ha intenzione di entrare nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni, ma sarà attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso. A conferma di ciò, gli accordi 21conclusi con Vodafone e Wind, […].[…]. Di conseguenza, l'Operazione non può nemmeno essere qualificata come conglomerale dato che non determinerà la creazione di uno stesso operatore in grado di far leva sulla sua forte posizione in uno dei mercati in cui è attivo per estenderla ad un altro mercato, mediante vendite abbinate o aggregate.

(41) Ad ogni modo, secondo quanto risulta dall'indagine di mercato svolta dalla Commissione, l'offerta di pacchetti di prodotti energetici e telefonici/internet in 22 Italia risulta estremamente marginale al momentoné è possibile ipotizzarne un 23significativo sviluppo nei prossimi anni.

21[…].

22In particolare, un solo operatore (Optima) offre offerte integrate di servizi energetici e telefonici/internet, con una base clienti molto limitata (circa 200mila). Alcuni operatori di telecomunicazioni (ad es. Fastweb) offrono tariffe scontate nel caso in cui il cliente sottoscriva anche

8

(42)In ogni caso, anche immaginando che Nuova EOF possa offrire pacchetti di servizi energetici e telefonici/internet al dettaglio, gli operatori di telecomunicazione concorrenti sarebbero in grado di adottare contromisure efficaci, ricorrendo ad accordi con società attive nel mercato dell'energia. Tant'è che, salvo TIM, nessuno degli altri operatori consultati durante l'indagine di mercato ha evidenziato rischi anticompetitivi derivanti da potenziali effetti conglomerali dell'Operazione. Al contrario, più operatori hanno sottolineato la natura non complementare dei servizi energetici rispetto a quelli di telecomunicazioni e, dunque, l'impossibilità di qualificare l'Operazione come 24concentrazione conglomerale.

6.CONCLUSIONI

(43)Per le ragioni suesposte, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per la Commissione (firma)

Margrethe VESTAGER Membro della Commissione

un contratto per la fornitura di servizi energetici. Tuttavia, i servizi vengono erogati autonomamente da ciascun operatore e fatturati mediante bollette separate.

23Risposte alla richiesta di informazioni della Commissione europea del 24 novembre 2016.

24Risposte alla richiesta di informazioni della Commissione europea del 24 novembre 2016.

9

EUC

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