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ENEL PRODUZIONE / ERG POWER

M.10685

ENEL PRODUZIONE / ERG POWER
May 24, 2022
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Valentina R., lawyer

COMMISSIONE EUROPEA DG Concorrenza

Caso M.10685 – ENEL PRODUZIONE/ERG POWER)

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 4(4) data: 25/05/2022

EUROPEAN COMMISSION

Bruxelles, 25.05.2022 C(2022)3618 final

VERSIONE PUBBLICATA

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Enel Produzione S.p.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma Italia

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Piazza G. Verdi, 6/A 00198 Roma Italia

Oggetto: Caso M.10685 – ENEL PRODUZIONE/ERG POWER Decisione della Commissione di rinvio del caso all’Italia a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento 1 n.139/2004e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico 2europeo .

GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“Regolamento Concentrazioni”). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) ha introdotto alcune modifiche, come la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell’espressione “mercato comune” con l’espressione “mercato interno”. Nella presente decisione sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 (“accordo SEE”).

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

Data della notifica: 19.04.2022 Termine per la risposta degli Stati membri: 11.05.2022 Termine per la decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4: 25.05.2022

Egregi signori,

1. INTRODUZIONE

1.(1) Il 19 aprile 2022, la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata di rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (“regolamento sulle concentrazioni”) in relazione all’operazione proposta, concernente l’acquisizione da parte di Enel Produzione S.p.A. (“Enel Produzione”) dell’intero capitale sociale di ERG Power S.r.l. (“ERG Power” o “Target”), in forza di un contratto di compravendita (“SPA”) concluso con ERG Power Generation S.p.A. (“Venditore” o “ERG Power Generation”) (“Operazione”).

2.(2) Conformemente alle norme del regolamento sulle concentrazioni in materia di rinvio, prima che un caso sia formalmente notificato alla Commissione, le parti della concentrazione possono chiedere che l’Operazione sia rinviata, in tutto o in parte, dalla Commissione agli Stati membri, nel caso in cui detta concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato membro che presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe, quindi, essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

3.(3) Le Parti richiedono che l’Operazione sia esaminata nella sua interezza dall'autorità competente per l’Italia. Una copia di tale richiesta è stata trasmessa agli Stati membri in data 19 aprile 2022.

4.(4) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), autorità competente per l’Italia, non si è opposta alla richiesta di rinvio e si considera che 3abbia espresso il suo consenso .

2. LE PARTI

5.(5) Enel Produzione è una società attiva nella produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica. Il capitale sociale di Enel Produzione è interamente detenuto da Enel Italia S.p.A., a sua volta, interamente controllata da Enel S.p.A. (“Enel”), società capogruppo dell’omonimo Gruppo industriale attivo, principalmente, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Enel è una società quotata dal 1999 sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il cui capitale sociale è attualmente detenuto per il 23,6%, dal Ministero dell’Economia e Finanza, per il 62,3% da investitori istituzionali e per il restante 14,1% da investitori individuali.

L’AGCM non ha espresso un parere positivo né uno negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso entro i 15 giorni lavorativi successivi alla sua presentazione. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in mancanza di tale decisione d a parte dello Stato membro entro detto periodo, la richiesta si considera approvata.

6.(6) ERG Power, società del Gruppo ERG, è soggetta al controllo esclusivo di ERG Power Generation che ne detiene l’intero capitale. ERG Power è proprietaria di un complesso industriale composto da:

(a) due unità, ciascuna comprendente due turbine a gas a ciclo combinato ad alta efficienza (CCGT) ed una turbina a vapore, alimentate a gas naturale con una capacità installata complessiva di 480 MW ed una capacità netta di 470 MW situata nella parte nord della raffineria ISAB Nord, che a sua volta è all’interno del più ampio sito industriale di Priolo Gargallo (SR), in Sicilia;

(b) un sistema di distribuzione elettrica a 150/30/15kV che comprende 3 sottostazioni (una rete di distribuzione elettrica interna attraverso la quale l’energia elettrica viene distribuita alle utenze presenti nel sito industriale e alla rete di trasmissione nazionale);

(c) un impianto di trattamento di acque demineralizzate da 1.000m3/h.

(7) Il 1 aprile 2022 […].

3. L’OPERAZIONE PROPOSTA

8.(8) L’Operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Enel Produzione, del controllo esclusivo di ERG Power. Nello specifico, lo SPA prevede la cessione da parte del Venditore a Enel Produzione del 100% del capitale sociale di ERG Power.

9.(9) Il 9 febbraio 2022, è stato siglato uno SPA fra Enel Produzione e il Venditore, il quale prevede che l’obbligo per le parti di addivenire al closing dell’Operazione sia condizionato al verificarsi di una serie di condizioni sospensive, fra le quali: (i) l’approvazione dell’Operazione da parte delle competenti autorità antitrust e (ii) l’approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 21/2012.

10.(10) L’Operazione costituisce, pertanto, una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sulle concentrazioni.

4. DIMENSIONE UE

11.(11) Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale complessivo superiore a 5 miliardi di euro (Enel: EUR 62 623 milioni; ERG Power: EUR [200-300] milioni). Ciascuna delle imprese interessate ha un fatturato totale realizzato nell'UE superiore a 250 milioni di euro (Enel: EUR 47 024 milioni; ERG Power: EUR [200-300] milioni). La condizione per cui le Parti realizzano più di due terzi del loro fatturato totale nell'UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro non è soddisfatta.

12.(12) L’Operazione notificata, pertanto, ha una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento UE sulle concentrazioni.

3

5. VALUTAZIONE

5.1. Mercati rilevanti

5.1.1. Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica

13.(13) La Commissione ha costantemente individuato un mercato rilevante per la generazione e la fornitura all'ingrosso di elettricità, che comprende l'elettricità prodotta nelle centrali elettriche, scambiata sul mercato all'ingrosso (attraverso accordi bilaterali, mercati regolamentati e borsa elettrica) nonché l'elettricità 4importata fisicamente tramite interconnettori .

14.(14) Nella sua prassi, l’AGCM non effettua alcuna distinzione all’interno di tale mercato in base alla fonte dell’energia prodotta o alle modalità di produzione o di 5approvvigionamento energetico .

15.(15) Dal punto di vista geografico, la Commissione ha identificato i mercati della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica come aventi, generalmente, dimensione nazionale, in ragione della scarsa interconnessione tra gli Stati 6membri. Tuttavia, con riferimento al caso specifico dell’Italia, la Commissione ha riconosciuto la possibilità che il quadro normativo nazionale e i vincoli di rete siano suscettibili di determinare una dimensione sub-nazionale del mercato in 7parola.

16.(16) Tale conclusione è stata confermata dall’AGCM, la quale, nella sua prassi decisionale, considera tale mercato come un mercato avente dimensioni sovraregionali L’AGCM ha identificato quattro “macro-zone” costituenti altrettanti mercati geografici distinti: la macro-zona Nord, la macro-zona Sud, la macro-zona 8Sicilia e la macro-zona Sardegna. Nel caso di specie, in ragione dell’operatività dell’impresa acquisita, l’Operazione comporta sovrapposizioni nella sola macro-zona Sicilia.

17.(17) Ai fini della presente Operazione, non è necessario fornire una precisa delimitazione del mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, in quanto tale delimitazione non inciderebbe in ogni caso sulla valutazione della richiesta di rinvio.

5.1.2. Vendita al dettaglio di energia elettrica

18.(18) In precedenti decisioni, la Commissione ha ritenuto che il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica possa essere segmentato secondo diversi gruppi di 9clienti finali. Tali mercati sono considerati, al più, come aventi dimensione 10nazionale .

M.10212, ANDEL/ENERGI DANMARK, §29; M.8660, FORTUM/UNIPER, §21; M.7927, EPH/ENEL/SE, §9-12;

AGCM, C12405, ENEL PRODUZIONE/ERG HYDRO, §10.

M.7137, EDF/DALKIA EN FRANCE, §35-39; M.6984, EPH/STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, §15.

M.7816, EGP/F2I/JV, §19 ; M.4368, EDISON/ENECO ENERGIA, §12.

AGCM, C12405 - ENEL PRODUZIONE/ ERG HYDRO §11.

M.8870 E.ON / INNOGY §56-62.

M.8870 E.ON / INNOGY §91.

4

19.Sulla base della prassi dell’AGCM, l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica sul libero mercato, consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali, allacciati alla rete di distribuzione. La differenziazione in diversi sotto-mercati, sulla base delle diverse categorie di clienti finali rifornite, dipende da fattori quali i volumi e profili di consumo, i costi di commercializzazione, la più o meno accentuata standardizzazione dei contratti di vendita, il diverso grado di mobilità e il diverso rischio di morosità. In particolare, si distingue tra il mercato dei clienti non domestici connessi alla media e alta tensione (grandi clienti industriali e commerciali), e il mercato dei clienti non domestici connessi alla bassa tensione (piccole imprese). Il mercato dei grandi clienti industriali e commerciali è considerato di dimensione nazionale mentre quello delle piccole imprese di dimensione sub-nazionale.

20.Ai fini della presente Operazione, non è necessario fornire una precisa delimitazione del mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica, in quanto tale delimitazione non inciderebbe in ogni caso sulla valutazione della richiesta di rinvio.

5.1.3. Mercato dei servizi del dispacciamento

21.Il mercato dei servizi di dispacciamento ha ad oggetto l’approvvigionamento da parte del gestore della rete elettrica delle risorse (fornite dagli impianti di produzione) necessarie a risolvere le congestioni della rete all’interno di ciascuna zona, a costituire adeguati margini di capacità di riserva o a mantenere la tensione sulla rete al fine di garantire il dispacciamento in sicurezza dell’energia immessa nel sistema.

22.La Commissione ha individuato diverse categorie di dispacciamento e servizi accessori, in base all'ordine di attivazione e all'entità della deviazione di frequenza. La Commissione ha tuttavia lasciato aperto la questione relativa al se i mercati per queste diverse categorie di dispacciamento e servizi accessori, possano costituire mercati del prodotto distinti.

23.La Commissione osserva che l’AGCM, nella sua prassi, ha concluso che il mercato dei servizi di dispacciamento in Italia si articola in due fasi di programmazione:

(a)Fase Ex-Ante (“MSD”), a sua volta articolata in 6 sessioni, nella quale Terna S.p.A. (“Terna”, il gestore della rete elettrica) si approvvigiona delle risorse necessarie a costituire i margini di riserva secondaria e terziaria, a risolvere le congestioni locali e a mantenere la tensione sulla rete, al fine di garantire il dispacciamento in sicurezza dell’energia immessa nel sistema;

(b)Fase di Bilanciamento in tempo reale (“MB”), a sua volta articolata in 6 sessioni, in cui Terna utilizza in tempo reale le risorse approvvigionate nella fase Ex-Ante.

AGCM, C12170 - GREEN NETWORK/RAMO DI AZIENDA DI BURGO ENERGIA, §8.

AGCM, C12170 - GREEN NETWORK/RAMO DI AZIENDA DI BURGO ENERGIA, §8.

AGCM, C12170 - GREEN NETWORK/RAMO DI AZIENDA DI BURGO ENERGIA, §8.

In Italia, Terna S.p.A. (di seguito “Terna”) è l’unico operatore attivo dal lato della domanda.

M.8626 ORLEN/ ENERGA §25.

24.Nel valutare tale mercato, l’AGCM ha considerato la possibilità di definirlo sia come un unico mercato sia come mercati distinti in base alle due fasi, senza, tuttavia, fornire una determinazione conclusiva sul punto .

25.Dal punto di vista geografico, la Commissione ha ritenuto che il mercato dei servizi di dispacciamento è, al massimo, di portata nazionale. L’AGCM ha ritenuto che la dimensione dei mercati dei servizi di dispacciamento dipenda dalle aree geografiche all’interno delle quali Terna può approvvigionarsi degli stessi, talvolta coincidenti con le macro-zone, talvolta corrispondenti ad aree più ampie (e.g. l’Italia continentale) o più circoscritte .

26.Ai fini della presente Operazione, non è necessario fornire una precisa delimitazione del mercato dei servizi di dispacciamento, in quanto tale delimitazione non inciderebbe in ogni caso sulla valutazione della richiesta di rinvio.

5.2. Valutazione

27.Secondo la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, perché la Commissione possa rinviare un caso a uno o più Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, occorre che siano soddisfatte due condizioni giuridiche :

(a)deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati, e

(b)il mercato in questione deve essere quello di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

28.Per quanto riguarda il primo criterio, le parti richiedenti devono dimostrare che l’Operazione potrebbe avere un’incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all’interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando, quindi, un attento esame. Tali indicazioni possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano l’esito dell’indagine. Le parti non sono tenute a dimostrare che l’effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo, ma è opportuno che adducano indicatori che suggeriscano che, normalmente, l’operazione potrebbe avere un qualche effetto sulla concorrenza. Per quanto riguarda il secondo criterio, le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico nel quale l’operazione incide sulla concorrenza sia nazionale o che abbia portata più ristretta rispetto a un mercato nazionale. Entrambi i criteri saranno esaminati nei punti successivi.

29.Oltre alla verifica delle condizioni giuridiche, il punto 19 della Comunicazione prevede che si debba anche valutare se sia opportuno il rinvio del caso e, in particolare “se l'autorità o le autorità garanti della concorrenza alle quali intendono chiedere il rinvio del caso è l'autorità più appropriata per trattare il caso”.

AGCM, C12027, ALPERIA/HYDROS-SEL-EDISON, §14.

AGCM, C12018, A2A Trading/Ramo d’azienda di Sorgenia Power §7.

AGCM, C12018, A2A Trading/Ramo d’azienda di Sorgenia Power §8.

Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 16.

Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 17.

Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 18.

dispacciamento, hanno una dimensione al massimo nazionale, e l’Operazione non avrà alcuna incidenza al di fuori del territorio italiano.

Pertanto, anche la seconda condizione prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni sembra soddisfatta.

5.2.3. Ulteriori elementi supplementari

36.Un rinvio all’AGCM sarebbe giustificato anche in considerazione dell’esperienza dell’autorità italiana in materia di concorrenza sui mercati dell'energia. Considerate le caratteristiche dei mercati rilevanti (in particolare l’importanza delle normative nazionali e l’ambito infra-nazionale di alcuni mercati) l’AGCM è l’autorità più adatta ad esaminare l’Operazione, in quanto dispone di strumenti adeguati a valutare i singoli aspetti di una concentrazione di tale rilievo. E ciò anche perché l’AGCM ha di recente esaminato altre operazioni di acquisizione relative a impianti di produzione di energia ed ha sviluppato una pratica decisionale recente riguardo a questi mercati rilevanti.

37.In particolare, nel 2021, in un’altra operazione, il Gruppo ERG ha ceduto una società titolare di 13 centrali idroelettriche in Umbria, nel Lazio e nelle Marche ad Enel Produzione. L’AGCM ha autorizzato questa operazione con la decisione del 29 ottobre 2021 .

6. RINVIO

38.Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene il caso conforme alle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in una serie di mercati all’interno di uno Stato membro che presentano tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

7. CONCLUSIONE

39.Per i motivi di cui sopra, e dato che si considera che l'Italia abbia espresso il proprio consenso, la Commissione ha deciso di rinviare l’intera Operazione all’Italia. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

Per la Commissione

(Firma) Olivier GUERSENT Direttore generale

AGCM, C12405 - ENEL PRODUZIONE/ ERG HYDRO.

8

EUC

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