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Valentina R., lawyer
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 4 (4)
data: 15.02.2017
Bruxelles, 15.2.2017 C(2017) 1189 final
Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.
Alle parti notificanti
Alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Italia
Egregi signori,
Oggetto: Caso M.8044 – LH/Financo/JV Decisione della Commissione di rinvio del caso all’Italia a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento 1 n.139/2004e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico 2europeo.
Data della notifica: 11 gennaio 2017 Termine per la risposta degli Stati membri: 1° febbraio 2017 Termine per la decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4: 15 febbraio 2017
1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“Regolamento Concentrazioni”). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) ha introdotto alcune modifiche, come la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell’espressione “mercato comune” con l’espressione “mercato interno”. Nella presente decisione sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.
2GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 (“accordo SEE”).
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europea Commission, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË
Tel.: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
1.1. L’11 gennaio 2017 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata di rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (“regolamento sulle concentrazioni”) in relazione all’operazione proposta concernente la cessione di [numero degli] impianti per la produzione di calcestruzzo pronto per l’uso (RMX) (“gli attivi ceduti”), attualmente proprietà di Holcim Aggregati Calcestruzzi (“HAC”) e Colabeton S.p.A. (“Colabeton”), a un’impresa da esse controllata congiuntamente, la società Cava di Cusago S.r.l. (“JV”) (“la Transazione”). HAC e Colabeton saranno denominate da ora in poi “le Parti”.
2.2. Conformemente alle norme del regolamento sulle concentrazioni in materia di rinvio, prima che un caso sia formalmente notificato alla Commissione, le parti della concentrazione possono chiedere che l’operazione sia rinviata dalla Commissione agli Stati membri ai fini della sua valutazione sotto il profilo della concorrenza.
3.3. Le Parti richiedono che la Transazione sia esaminata nella sua interezza dall'autorità competente dell'Italia. Una copia di tale richiesta è stata trasmessa agli Stati membri in data 11 gennaio 2017.
4.4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), autorità competente dell’Italia, non si è opposta alla richiesta di rinvio e si considera che abbia espresso il suo consenso.
5.5. HAC è una società controllata al 100% di Holcim (Italia) S.p.A., controllata in ultima istanza da LafargeHolcim (“LH”). Il gruppo LH è attivo a livello mondiale nella produzione e distribuzione di cemento, RMX, aggregati e altri prodotti correlati come l’asfalto e materiali cementizi.
6.6. Colabeton è una controllata al 100% del gruppo Financo, controllata in ultima istanza dalla famiglia Colaiacovo. Il gruppo Financo è attivo principalmente nella produzione e distribuzione di cemento e RMX e svolge attività residue nei seguenti settori: trasporti, turismo, attività alberghiere, servizi editoriali e assicurativi.
7.7. JV è un’impresa comune detenuta in parti eguali e controllata congiuntamente dalle Parti. Pre-Transazione JV è attiva principalmente nella produzione e distribuzione di aggregati e, in misura minore, di RMX. La società è stata fondata nel 1980 con l’obiettivo di sfruttare un impianto per la produzione di aggregati. Tuttavia, nel corso degli anni le attività di estrazione si sono esaurite e JV ha avviato attività secondarie nel settore dell’RMX limitatamente ad alcune aree geografiche (principalmente nelle province di Milano, Bergamo e Torino, sia in maniera diretta che attraverso una controllata, la società Calcestruzzi Germaire S.r.l). L’operazione amplierebbe pertanto la portata originaria delle attività di JV.
3L’AGCM non ha espresso un parere positivo né uno negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso entro i 15 giorni lavorativi successivi alla sua presentazione. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in mancanza di tale decisione da parte dello Stato membro entro detto periodo, la richiesta si considera approvata.
4Il consiglio di amministrazione di JV comprenderà 6 membri e ciascuna delle parti ne nominerà 3. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice e il voto di nessun membro del consiglio di amministrazione è decisivo in caso di blocco.
8.8. La Transazione riguarda la cessione della totalità delle attività delle parti relative all’RMX nell’Italia del nord all’impresa comune. HAC e Colabeton cederanno rispettivamente […] e […] impianti di RMX all’impresa comune. Tale operazione costituisce una concentrazione ai sensi del paragrafo 107 della comunicazione consolidata in base alla quale se le imprese fondatrici cedono un volume consistente di attivi a un’impresa comune già esistente, ampliandone le attività al di là degli obiettivi originari, l’allargamento delle attività di un’impresa comune già esistente può essere considerato analogo alla creazione di una nuova impresa comune.
9.9. Nell’ambito dell’operazione, il 6 dicembre 2016, le parti hanno firmato l’accordo quadro JV (JVA) e stanno ora completando l’elaborazione dell’accordo tra azionisti che sarà firmato al termine dell’operazione.
10.10. L’operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni.
11.11. Dal momento che l’operazione equivale alla creazione di una nuova impresa comune (si veda il punto 8), le imprese interessate sono le società fondatrici dell’impresa comune.
12.12. La concentrazione ha dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, dal momento che il fatturato aggregato mondiale dell’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 000 milioni di EUR (LH: 27 263 milioni di EUR nel 2015; Financo: 493 milioni di EUR nel 2015). Entrambe le imprese hanno realizzato nell’UE un fatturato superiore a 250 milioni di EUR (LH: […] milioni di EUR nel 2015; Financo: […] milioni di EUR nel 2015) e, se il gruppo Financo realizza oltre i due terzi del suo fatturato UE in […], tale non è il caso per LH.
13.13. L’operazione ha pertanto una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
Calcestruzzo pronto per l’uso (RMX)
14.14. L’RMX è prodotto mescolando cemento e aggregati con acqua. Il calcestruzzo viene mescolato nei cantieri o, più frequentemente, in impianti appositi dai quali viene poi trasportato fino ai luoghi in cui viene utilizzato mediante appositi camion betoniera. I tempi e le distanze di tale trasporto sono limitati, dal momento che l’RMX indurisce rapidamente e di norma deve essere utilizzato entro una o due ore.
5Tutti gli attivi trasferiti si trovano nell'Italia del nord […].
15.15. Nelle decisioni precedenti la Commissione ha considerato l’RMX come un unico mercato del prodotto indipendentemente dalle caratteristiche specifiche dei vari RMX e dagli impianti (fissi o mobili) utilizzati.
16.16. La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico dell’RMX possa essere definito come i bacini di utenza intorno agli impianti di RMX in un raggio di 15-40 chilometri o, conformemente a una decisione più recente, in un raggio di 25 chilometri dagli impianti di produzione.
17.17. Le parti hanno analizzato il mercato nel raggio di 30 km intorno a ciascuno degli impianti di RMX nell’Italia del nord.
Cemento
18.18. Il cemento è prodotto macinando clinker e altri materiali cementizi. Il clinker è la principale componente nella produzione del cemento e viene prodotto ad alte temperature dal calcare e da altri elementi costitutivi nei forni per cemento. In alcuni casi vengono aggiunti alla miscela componenti minerali e altri materiali cementizi macinandoli insieme al clinker o mescolando separatamente i materiali già macinati.
19.19. Il cemento è utilizzato nel settore edile principalmente per unire altri materiali per renderli più stabili e rinforzarli nonché come prodotto intermediario, essenzialmente per la produzione di RMX, calcestruzzo e malta .
20.20. In decisioni precedenti la Commissione ha definito mercati prodotto distinti per il cemento bianco e il cemento grigio . Per quanto riguarda il cemento grigio, la Commissione non ha ulteriormente frammentato il mercato in gradi e classi (da CEM I a CEM V), principalmente perché tale distinzione non influisce sull’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza .
6Casi: M.7054 – Cemex / Holcim Assets, 9 settembre 2014, punto 319; M.6153 – Anglo American / Lafarge / JV, 16 maggio 2011, punto 22; M.4719 – HeidelbergCement / Hanson, 7 agosto 2007, punto 21; M.3572 – Cemex / RMC, 8 dicembre 2004, punto 12.
7Casi: M.7252 – Holcim / Lafarge, 15 dicembre 2014, punto 283; M.7009 – Holcim / Cemex West, 5 giugno 2014; M.4719 – HeidelbergCement / Hanson, 7 agosto 2007, punti 21 e 29; M.3713 – Holcim / Aggregate Industries, 14 marzo 2005, punto 9; M.3572 – Cemex / RMC, 8 dicembre 2004, punto 24. M.2317 – Lafarge / Blue Circle (II), 1° marzo 2001, punto 11. Nel caso M.7550 – CRH / Holcim Lafarge Divestment Business, 24 aprile 2015, punto 108, la Commissione non ha stabilito se il raggio adeguato per definire il mercato geografico per l’RMX sia di 15-40 km oppure di 25 km.
8Casi: M.7252 – Holcim / Lafarge, 15 dicembre 2014, punto 286; M.7054 – Cemex / Holcim Assets, 9 settembre 2014, punto 325; M.7550 – CRH / Holcim Lafarge Divestment Business, 24 aprile 2015, punto 110.
9Caso M.7550 – CRH / Holcim Lafarge Divestment Business, 24 aprile 2015, punto 16.
10Caso M.7550 – CRH / Holcim Lafarge Divestment Business, 24 aprile 2015, punto 13.
11Casi M.7550 – CRH / Holcim Lafarge Divestment Business, 24 aprile 2015, punti 35-36. M.7252 – Holcim / Lafarge, 15 dicembre 2014, punto 10 ; M.7054 – Cemex / Holcim Assets, 9 settembre 2014, punto 39; M.7009 – Holcim / Cemex West, 5 giugno 2014, punti 24 e 41; M.3713 – Holcim / Aggregate Industries, 14 marzo 2005, punto 7; M.3572 – Cemex / RMC, 8 dicembre 2004, punto 11; M.3415 – CRX / SEMAPA / Secil JV, 28 maggio 2004, punto 10; M.2317 – Lafarge / Blue Circle (II), 1° marzo 2001, punto 9. M.1157 – Skanska / Scancem, 11 novembre 1998, punto 31.
12Casi: M.7252 – Holcim / Lafarge, 15 dicembre 2014, punto 36; M.7009 – Holcim / Cemex West, 5 giugno 2014, punto 14.
In decisioni precedenti la Commissione ha ritenuto che il mercato geografico del cemento grigio consistesse in un gruppo di mercati geografici ubicati in diversi impianti di cemento che si sovrappongono l’un l’altro. La portata dei mercati geografici rilevanti è stata stabilita sulla base della distanza dall’impianto in cui viene venduto il cemento.
Le parti hanno analizzato il mercato nel raggio di 150 km e 250 km intorno a ciascuno degli impianti di cemento dell’Italia del nord.
Aggregati
In decisioni precedenti la Commissione ha ritenuto che gli aggregati costituissero un mercato prodotto distinto. La Commissione ha anche preso in considerazione, pur lasciando la questione irrisolta, un’ulteriore suddivisione in: i) aggregati primari (rocce triturate, ghiaia e sabbia); ii) aggregati secondari / aggregati riciclati (come ad esempio gli scarti di miniere di carbone, di argilla cinese, le ceneri di centrali elettriche, le scorie degli altiforni e i rifiuti da costruzione/demolizione).
All’interno della categoria degli aggregati primari la Commissione ha anche preso in considerazione, pur lasciando la questione irrisolta, un’ulteriore distinzione in: i) sabbia e ghiaia; ii) rocce triturate.
In decisioni precedenti la Commissione ha ritenuto che il mercato degli aggregati avesse una portata locale o al massimo nazionale e ha optato per un raggio tra i 50 e gli 80 km in funzione delle specificità delle aree interessate. Ciò è dovuto al fatto che gli aggregati sono prodotti pesanti e voluminosi che comportano spese elevate di trasporto.
Le parti hanno approssimato i raggi alle province e regioni in cui si trova la cava.
Secondo la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, perché la Commissione possa rinviare un caso a uno o più Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, occorre che siano soddisfatte due condizioni giuridiche : i) deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati, ii) il mercato in questione deve essere quello di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
Per quanto riguarda il primo criterio, le parti richiedenti devono dimostrare che l’operazione potrebbe avere un’incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all’interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame. Tali indicazioni possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano l’esito dell’indagine. Le parti non sono tenute a dimostrare che l’effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo, ma è opportuno che adducano indicatori che suggeriscano che normalmente l’operazione potrebbe avere un qualche effetto sulla concorrenza. Per quanto riguarda il secondo criterio, le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico nel quale l’operazione incide sulla concorrenza è nazionale o ha una portata più ristretta di un mercato nazionale. Entrambi i criteri saranno esaminati ai punti 29-44 seguenti.
i) deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati
Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, l’operazione darà luogo a mercati interessati orizzontalmente per quanto riguarda la produzione e la vendita di RMX in diversi mercati locali in Italia. Inoltre, l’operazione darà luogo a mercati interessati verticalmente per quanto riguarda il cemento grigio (a monte) in cui sono attive le società madri e la produzione e fornitura di RMX (a valle) in cui sarà attiva JV.
Nell’Italia del nord HAC gestisce attualmente […] impianti di RMX e Colabeton […] impianti di RMX che saranno ceduti a JV. Le parti hanno analizzato il mercato nel raggio di 30 km intorno ai loro impianti.
L’operazione darà luogo a mercati interessati orizzontalmente in RMX in 4 bacini di utenza con quote di mercato congiunte che spaziano tra il [20-30]% a Milano (Novate) al [40-50]% a Brescia sud (Montirone).
21Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 16.
22Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 17.
23Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni - paragrafo 18.
I mercati interessati sono ubicati esclusivamente sul territorio italiano. Pertanto, l’operazione rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in tali mercati locali distinti.
L’operazione dà luogo a un rapporto verticale tra:
a. le attività a monte delle parti nella produzione e distribuzione di cemento grigio e le attività a valle di produzione e distribuzione di RMX cedute a JV;
b. le attività di estrazione/distribuzione di aggregati (a monte) in cui sono attive JV e HAC e la produzione e distribuzione di RMX (a valle) in cui sarà attiva JV.
34Per quanto riguarda il primo rapporto verticale, nel mercato a monte, nell'area in cui sono presenti gli attivi ceduti, il gruppo Financo gestisce, mediante Colacem, un impianto di cemento grigio a Caravate mentre HAC gestisce due impianti di cemento grigio a Ternate e Merone.
35Nel mercato a monte per la produzione e distribuzione di cemento grigio, se si considera un raggio di 250 km dagli impianti, la quota di mercato congiunta delle parti raggiunge il [20-30]%. Se si considera un raggio di 150 km dagli impianti, la quota di mercato congiunta delle parti raggiunge il [30-40]% nel raggio intorno a Merone e il [30-40]% intorno agli impianti di Ternate/Caravate.
36Pertanto, l’operazione darà luogo a mercati interessati verticalmente per quanto riguarda la produzione e distribuzione di cemento grigio (a monte) e la produzione e distribuzione di RMX (a valle) in diverse aree di mercato in Italia. Tali potenziali effetti di preclusione provocati dall’operazione dovranno essere successivamente esaminati. Le Parti hanno sostenuto che l'operazione non avrà effetti verticali transfrontalieri legati alle attività delle parti nel settore del cemento. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione non possiede elementi che si frappongano a tale conclusione.
37Per quanto riguarda il secondo rapporto verticale cui dà luogo l’operazione, segnatamente quello tra le attività di estrazione/distribuzione di aggregati (a monte) e di produzione/distribuzione di RMX (a valle), il gruppo Financo non è attivo nel mercato degli aggregati dell’Italia del nord, mentre lo sono HAC e JV.
38Le attività di HAC e JV si sovrappongono per quanto riguarda l’estrazione e distribuzione degli aggregati nella provincia di Milano in cui la loro quota di mercato congiunta raggiunge il [10-20]%. Inoltre, HAC è presente nelle province di Varese e Alessandria con quote di mercato, rispettivamente, del [10-20]% e del [0-5]%.
25Considerata la prossimità degli impianti di Ternate e Caravate (che si trovano a una distanza di 15 km), le parti hanno ritenuto che il mercato avesse un unico raggio intorno a tali impianti.
26Per quanto riguarda i potenziali effetti transfrontalieri, benché alcuni bacini di utenza degli impianti di cemento possano, in funzione del raggio considerato, comprendere una parte della Svizzera e della Francia, le parti spiegano che le Alpi costituiscono una barriera naturale che rende il trasporto transfrontaliero del cemento un’opzione non redditizia.
39JV avrà impianti RMX nelle stesse aree di Milano (Novate), Varese (Cairate) e Alessandria (Spinetta) e Bergamo Sud (Mozzanica) dove le Parti hanno una quota di mergato aggregata [tra il [10-20]% ed il [40-50]%].
40Pertanto, alla luce delle quote di mercato superiori al 30% nel mercato dell’RMX a valle, l’operazione darà luogo a mercati interessati verticalmente per quanto riguarda la produzione e distribuzione di aggregati (a monte) e la produzione e distribuzione di RMX (a valle) in poche aree in Italia. I potenziali effetti di preclusione provocati dall’operazione dovranno essere successivamente esaminati.
41In conclusione, l’operazione soddisfa la prima condizione stabilita dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto darà luogo a mercati interessati orizzontalmente e a mercati interessati verticalmente.
ii) il mercato/i mercati in questione deve/devono essere di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto
42Conformemente ai punti 14-26, il mercato distinto per la produzione e distribuzione di RMX, aggregati e cemento grigio ha una dimensione locale e l’operazione non avrà alcuna incidenza al di fuori del territorio italiano.
43Pertanto, anche la seconda condizione stabilita dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni sembra soddisfatta.
Fattori supplementari
Un rinvio all’AGCM sarebbe giustificato anche in considerazione dell’esperienza di quest’organo in materia di concorrenza sui mercati dell'RMX .
45In base a quanto precede, la Commissione ritiene il caso conforme alle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in una serie di mercati all’interno di uno Stato membro che presentano tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
Per la Commissione
(Firma) Johannes LAITENBERGER Direttore generale
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