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PIRELLI / EDIZIONE / OLIVETTI / TELECOM ITALIA

M.2574

PIRELLI / OLIVETTI / TELECOM ITALIAPIRELLI / EDIZIONE / OLIVETTI / TELECOM ITALIA
August 4, 2002
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Valentina R., lawyer

Caso n. COMP/M.2574 - PIRELLI / EDIZIONE / OLIVETTI / TELECOM ITALIA

Il testo in lingua italiana Ë il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 6, paragrafo 2 NON OPPOSIZIONE data: 20/09/2001

Disponibile anche nella base dati CELEX documento n. 301M2574

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunit‡ europee L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNIT¡ EUROPEE

Bruxelles, 20/09/2001 SG(2001) D/291533

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa È stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

ACCESSIBILE AL PUBBLICO

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89 DECISIONE IN CONFORMIT¿ DELLíART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

Alle parti notificanti

1.In data 14/08/2001 Ë pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit‡ allíarticolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Con tale operazione le imprese Pirelli S.p.A. (ìPirelliî) ed Edizione Holding S.p.A. (ìEdizioneî) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo congiunto dellíinsieme dellíimpresa Olivetti S.p.A. (ìOlivettiî) ed, indirettamente, dellíimpresa da questíultima controllata Telecom Italia S.p.A (ìTelecomî), attraverso acquisto di azioni.

2.In data 07.09.2001 líAutorit‡ Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla detta operazione.

3.A seguito dellíesame della notifica, la Commissione ha concluso che líoperazione notificata ricade nellíambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 e non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilit‡ con il mercato comune e con lo Spazio Economico Europeo (SEE).

Rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino (+32-2)299.11.11 Telecopiatrice (+32-2)296.43.01 Telex: COMEU B 21877 - Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

I. LE PARTI

4.Il Gruppo Pirelli opera tradizionalmente nel settore dei pneumatici (automobili e autocarri) dove le sue attivit‡ fanno capo a Pirelli Tyre Holding N.V. Esso Ë attivo inoltre, attraverso Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A., nel campo della ricerca, sviluppo, fabbricazione e vendita di cavi per la trasmissione di energia e cavi di telecomunicazione con relativi accessori. Infine, il Gruppo Pirelli opera con Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (gi‡ Milano Centrale S.p.A.) nel mercato immobiliare e, pi˘ in particolare, nel commercio e nella gestione di immobili di propriet‡ della societ‡ e di terzi.

5.Edizione, societ‡ holding di partecipazioni facente capo alla famiglia Benetton e controllata da ìRagione S.a.p.a. di Gilberto Benetton e C.î, detiene un portafoglio di partecipazioni principalmente nei seguenti settori di attivit‡: tessile (abbigliamento e attrezzatura sportiva); ristorazione autostradale e urbana; immobiliare e agricola; merchant banking; servizi e infrastrutture per la mobilit‡ e la comunicazione.

6.Edizione opera anche nei mercati della capacit‡ trasmissiva mediante una rete in fibra ottica di circa [3.000-4000] km di propriet‡ di Autostrade S.p.A. (ìAutostradeî), gestita dalla controllata Autostrade Telecomunicazioni S.p.A. (ìAutostrade Telecomunicazioniî), e nel mercato della telefonia mobile tramite la societ‡ Blu S.p.A. (ìBluî) [Ö].

7.Olivetti opera nel settore dei servizi e sistemi informatici. In particolare, Olivetti offre prodotti per líufficio, periferiche per la comunicazione e trattamento immagine, soluzioni innovative per Internet, nonchÈ prodotti e sistemi informatici specializzati per líautomazione dei servizi e dei giochi. Olivetti opera nel settore delle telecomunicazioni attraverso Telecom e il Gruppo da essa controllato

8.In qualit‡ di operatore di telecomunicazioni, Telecom offre, inter alia, una gamma di servizi di telecomunicazioni comprendente servizi di telefonia vocale, servizi mobili attraverso la propria controllata Telecom Italia Mobile S.p.A. (ìTIMî), servizi di trasmissione dati (inclusa líofferta di capacit‡ trasmissiva dedicata e líaccesso alla rete Internet) e servizi di comunicazione via satellite. Telecom controlla tra líaltro anche le seguenti societ‡: Seat Pagine Gialle S.p.A. (ìSeatî), attiva prevalentemente nel settore dellíannuaristica telefonica e della raccolta pubblicitaria; Matrix S.p.A., che svolge attivit‡ di gestione di siti della rete Internet (c.d. portal); e Cecchi Gori Communications S.p.A., titolare di due concessioni radiotelevisive per le emittenti ìin chiaroî TMC e TMC2.

II. LíOPERAZIONE

9.Líoperazione di concentrazione consiste nellíacquisizione da parte di Pirelli e di Edizione del controllo congiunto di Olivetti, mediante líacquisto di una partecipazione del 23,34% in Olivetti, partecipazione oggi detenuta da Bell SA. (di seguito ìBellî) per il 21,32% e da altri azionisti per il restante 2,02%.

2

10.Líoperazione di concentrazione si realizza attraverso una societ‡ veicolo (di seguito ìNewcoî), in cui Pirelli ed Edizione deterranno, rispettivamente, lí80% ed il 20% del capitale sociale.

Oltre alla partecipazione del 23,34% in Olivetti oggetto dellíoperazione in parola, Newco acquister‡ da Pirelli ed Edizione le partecipazioni da esse gi‡ detenute individualmente in Olivetti, pari rispettivamente allí1,80% e allí1,84% del capitale di questíultima. A seguito di tale cessione e delle altre acquisizioni di azioni Olivetti da azionisti diversi da Bell cui si Ë gi‡ fatto riferimento, Newco deterr‡ il 27% circa del capitale di Olivetti.

III. CONCENTRAZIONE

12.A seguito dellíoperazione sopra descritta Pirelli ed Edizione deterranno, attraverso Newco, il controllo congiunto di Olivetti.

13.Attualmente, infatti, la partecipazione di minoranza detenuta da Bell in Olivetti, che sar‡ rilevata da Newco, Ë tale da conferire a Bell il controllo esclusivo di Olivetti e delle imprese da essa controllate. CiÚ si desume dai seguenti fatti: durante gli anni compresi tra il 1997 e il 1999, le assemblee di Olivetti hanno registrato tassi di partecipazione degli azionisti aventi diritto di voto inferiori al 27% del capitale; a partire dal 1999, Bell ha detenuto la maggioranza nelle assemblee; ed infine, la composizione dell'azionariato di Olivetti Ë prevalentemente a carattere diffuso.

14.Líacquisizione del controllo congiunto di Newco e delle societ‡ del gruppo Olivetti da parte di Pirelli ed Edizione- risultano, invece, da una serie di clausole e dal tenore complessivo dei patti parasociali contenuti nella Convenzione fra soci (la ìConvenzioneî) e nello Statuto di Newco (lo ìStatutoî) sottoscritti dalle parti.

15.Lo Statuto prevede che Newco sar‡ amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dieci membri anche non soci, nominati applicando un sistema di voto di lista. Al riguardo, la Convenzione dispone che, dei dieci amministratori, due siano nominati su indicazione di Edizione, tra cui il vice presidente, e tutti gli altri, compresi il presidente e líamministratore delegato, da Pirelli.

16.In merito allíamministrazione di Newco, lo Statuto dispone che per la validit‡ delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sia necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e che esso deliberi a maggioranza assoluta dei voti. Líarticolo 4.04 della Convenzione prevede tuttavia che, relativamente ad una serie di deliberazioni del consiglio di amministrazione di Newco, tra cui in particolare tutte le deliberazioni concernenti il voto che Newco deve esprimere nelle assemblee ordinaria e straordinaria di Olivetti, sia necessario il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione.

1 Vedi Provvedimento n.8384 dellíAutorit‡ Garante della Concorrenza e del Mercato - Hopa/Olivetti, in Bollettino 24/2000.

2 Infatti, oltre a Bell, gli altri principali azionisti di Olivetti sono il gruppo Generali (3%), Capital group (2,8%) e Lehman (2,5%), mentre il restante capitale azionario Ë detenuto da investitori istituzionali e risparmiatori.

17.straordinaria di Olivetti, sia necessario il voto favorevole di un numero di soci rappresentanti almeno lí81% del capitale sociale di Newco e quindi, di fatto, il consenso di Edizione.

18.Per quanto attiene alla composizione dei consigli di amministrazione di Olivetti, Telecom, TIM e Seat, le parti si sono impegnate a fare quanto in loro potere affinchÈ, nei limiti consentiti dalla legge, Edizione nomini un quinto dei relativi componenti. Analogamente, Ë previsto che ad Edizione sia concessa la possibilit‡ di nominare un quinto dei componenti dei consigli di amministrazione delle societ‡ non quotate controllate dal gruppo Olivetti attive in vari settori di attivit‡, fra i quali il settore delle telecomunicazioni (denominate dalle parti ìControllate Strategicheî). Infine, Ë previsto che relativamente ad una serie di deliberazioni dei consigli di amministrazione di Olivetti, Telecom, TIM e Seat, sia necessario il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione.

18.Líarticolo 9 della Convenzione prevede una procedura diretta a prevenire il manifestarsi di eventuali situazioni di stallo nel corso della gestione di Newco o di imprese appartenenti al gruppo Olivetti nelle ipotesi in cui Edizione non manifesti il proprio consenso sulle materie relativamente alle quali esso Ë obbligatoriamente richiesto. Detta procedura, che prevede la consultazione preventiva tra le parti al fine di trovare un comune accordo, impone ad Edizione líobbligo di astenersi dal prendere parte alla riunione assembleare o consiliare in tutti i casi in cui un accordo non possa essere raggiunto. In tale caso, tuttavia, Edizione avr‡ il diritto di vendere a Pirelli, che avr‡ líobbligo di acquistare, le azioni di Newco detenute da Edizione ad un prezzo corrispondente al valore del capitale economico delle stesse pi˘ un premio espressione del controllo pro-quota di Edizione su Olivetti.

19.Líarticolo 5.01 della Convenzione, inoltre, conferisce ad Edizione un diritto di veto nel caso in cui Pirelli decida di vendere sino al 20% della propria partecipazione in Newco, salvo il caso in cui i potenziali acquirenti siano meri soci finanziari.

Le altre deliberazioni per cui occorre il voto di almeno un amministratore di Edizione concernono: (i) líacquisto, la vendita e gli atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore per singola operazione superiore a Euro 100.000.000; (ii) la determinazione del rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi per Newco e le modalit‡, i termini e le condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne a Newco; e (iii) le proposte di deliberazione da sottoporre allíAssemblea Straordinaria di Newco.

4.Si tratta, in particolare, delle deliberazioni concernenti le seguenti materie: (i) investimenti singolarmente superiori a Euro 250 milioni; (ii) acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di controllo e di collegamento di valore unitariamente superiore a Euro 250 milioni; (iii) atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 250 milioni; (iv) proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria; (v) operazioni fra il Gruppo Olivetti e líattuale Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni; (vi) operazioni con parti correlate.

5.In caso di mancato esercizio di tale diritto da parte di Edizione, Pirelli avrebbe diritto ad acquistare tutte le azioni di Edizione in Newco al medesimo prezzo in base al quale Edizione avrebbe il diritto a venderle.

20.Infine, in base allíarticolo 13 della Convenzione, sia Pirelli sia Edizione potrebbero vedersi costrette a sostenere un notevole onere finanziario a seguito di un evento riguardante ciascuna di esse. In particolare, qualora il Sig. Marco Tronchetti Provera (attuale presidente del gruppo Pirelli) cessi, per sua volont‡ non determinante, dalla guida strategico-operativa del gruppo Pirelli, Pirelli potrebbe vedersi obbligata ad acquistare, nel caso Edizione eserciti il relativo diritto di vendita, tutte le azioni detenute da Edizione in Newco ad un prezzo basato sul valore delle azioni pi˘ il doppio di tale valore e del premio espressione del controllo pro-quota di Edizione su Olivetti. Viceversa, qualora la famiglia Benetton perda il controllo della gestione di Edizione, Edizione potrebbe vedersi obbligata ad acquistare, nel caso Pirelli eserciti il relativo diritto di vendita, tutte le azioni detenute da Pirelli in Newco ad un prezzo basato sul valore delle azioni pi˘ il doppio di tale valore e del premio espressione del controllo pro-quota di Pirelli su Olivetti.

21.Per quanto riguarda, in particolare, gli articoli 4.04 della Convenzione e 12 dello Statuto, si rileva come essi conferiscano ad Edizione il diritto di esprimere il proprio consenso in merito a qualsiasi deliberazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di Olivetti. Posto che líassemblea ordinaria di Olivetti adotta decisioni quali líapprovazione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione, nonchÈ il rinnovo ogni tre anni delle cariche negli organi sociali, la necessit‡ del consenso, relativamente a tali decisioni, di almeno un membro del consiglio di amministrazione di Newco designato da Edizione, fa ritenere che Edizione sar‡ in grado di esercitare uníinfluenza determinante sulla gestione di Olivetti e delle imprese da questíultima controllate.

22.» pur vero che, in base allíarticolo 9 della Convenzione, se in occasione dellíapprovazione dei bilanci o del rinnovo delle cariche emergesse un contrasto tra gli azionisti che si rivelasse, a tentativo di conciliazione avvenuto, non sanabile, i rappresentanti di Edizione sarebbero tenuti ad astenersi dalla partecipazione allíAssemblea o dallíesercizio del voto. Ma Ë altrettanto vero che, in tali ipotesi, Edizione potrebbe esercitare, in base alla Convenzione, il diritto di vendere a Pirelli tutte le azioni di Edizione in Newco ad un prezzo basato sul valore di dette azioni pi˘ un premio espressione del controllo pro-quota di Edizione su Olivetti.

23.Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie che líesercizio dellíopzione di vendita da parte di Edizione rappresenterebbe per Pirelli (si consideri che líinvestimento iniziale di Edizione in Newco rappresenta approssimativamente pi˘ del 14% del fatturato mondiale di Pirelli), appare ragionevole ritenere che Pirelli sar‡ incentivata a cercare un accordo preliminare di Edizione su questioni quali la nomina dei membri del consiglio díamministrazione di Olivetti nonchÈ líapprovazione del bilancio preventivo della medesima societ‡.

24.Per quanto riguarda il diritto di veto che líarticolo 5.01 della Convenzione conferisce ad Edizione relativamente alla scelta da parte di Pirelli di potenziali acquirenti di una parte della propria partecipazione in Newco, esso non appare

Vedi decisione della Commissione nel Caso IV/M.425 ñ BS/BT, par. 19.

25.costituire un normale strumento di protezione di un socio finanziario. Siccome tale diritto di veto viene meno qualora i potenziali acquirenti siano meri investitori finanziari, ossia soci non in grado di influire sulla direzione strategica di Newco e del gruppo Olivetti, si deve ritenere che finalit‡ dellíarticolo 5 sia di consentire ad Edizione di evitare che líingresso di nuovi soci in Newco possa modificare líindirizzo strategico della stessa, sul quale Edizione intende pertanto esercitare, almeno indirettamente, uníinfluenza determinante.

26.Infine, a conferma dellíinfluenza che Edizione eserciter‡ sulla direzione strategica di Newco e delle societ‡ del gruppo Olivetti, si rileva che la ratio dellíarticolo 13 della Convenzione, che pone a carico di Edizione il rischio di un ingentissimo onere finanziario nel caso in cui la famiglia Benetton ne perda il controllo, Ë quella di evitare che, se ciÚ avvenisse, Pirelli incontrasse difficolt‡ nel concordare con Edizione líadozione di scelte strategiche relative alla gestione di Newco e del gruppo Olivetti.

Dallíinsieme di queste disposizioni deve ritenersi che Edizione acquister‡, assieme a Pirelli, il controllo congiunto di Newco e delle societ‡ del gruppo Olivetti.

IV. DIMENSIONE COMUNITARIA

27.Líoperazione notificata ha dimensione comunitaria in quanto il fatturato totale dellíinsieme delle imprese interessate a livello mondiale supera i 5 miliardi di EURO (Pirelli: EURO 7.477 milioni nel 2000; Edizione: EURO 7.177 milioni nel 2000, Olivetti: EURO 30.100 milioni nel 2000), il fatturato realizzato individualmente dalle imprese interessate nella Comunit‡ supera i 250 milioni di EURO (Pirelli: EURO 2.622 milioni nel 2000; Edizione: EURO 4.796 milioni nel 2000, Olivetti: EURO 25.286 milioni nel 2000) e Pirelli non realizza oltre i 7 due terzi del proprio fatturato comunitario in nessun Stato membro.

V. I MERCATI RILEVANTI

La concentrazione va valutata sia sotto il profilo di possibili aspetti verticali, per quanto riguarda i mercati a monte della produzione e vendita di cavi per telecomunicazioni ed i mercati a valle dei servizi di telecomunicazione (servizi di telefonia vocale fissa e mobile, di trasmissione dati, di fornitura di capacit‡ trasmissiva a lunga distanza, e di accesso alla rete locale di telecomunicazioni), sia sotto il profilo di possibili aspetti orizzontali, per quanto riguarda il mercato della telefonia mobile, e della fornitura di capacit‡ trasmissiva a lunga distanza.

A.A. Mercato del prodotto

Aspetti Verticali

Mercato dei cavi per telecomunicazioni

I cavi per le telecomunicazioni sono utilizzati per la trasmissione di dati essenzialmente da operatori di telecomunicazioni. Dalle indagini Ë emerso che il mercato dei cavi per telecomunicazioni puÚ essere distinto nella produzione di cavi in rame e cavi in fibra ottica, anche in considerazione della recente evoluzione tecnologica. Tuttavia, una pi˘ precisa definizione del mercato dei cavi per telecomunicazioni non appare necessaria ai fini della valutazione della presente operazione in quanto, comunque si definisca tale mercato, essa non contribuirebbe a creare o rafforzare alcuna posizione dominante.

Mercati dei servizi di telecomunicazione

I mercati dei servizi di telecomunicazione, in cui opera Telecom, sono rilevanti ai fini della valutazione della presente operazione in quanto mercati a valle rispetto a quello dei cavi per telecomunicazioni, in cui opera Pirelli.

I mercati dei servizi di telecomunicazione, come gi‡ definiti nel caso COMP/M.1439 Telia/Telenor, comprendono: il mercato dei servizi di telefonia vocale, il mercato dei servizi di telefonia mobile, il mercato dei servizi di trasmissione dati, il mercato dei servizi di fornitura di capacit‡ trasmissiva a lunga distanza, ed il mercato dei servizi di accesso alla rete locale di telecomunicazioni. Per quanto riguarda, in particolare, questíultimo mercato, esso consiste nella fornitura dei circuiti locali che permettono agli operatori di collegare la postazione del cliente finale con i propri nodi di rete al fine di erogare servizi di telecomunicazioni.

Una pi˘ precisa definizione di ciascuno di detti mercati non Ë necessaria al fine di valutare gli aspetti verticali di detta operazione, in quanto, comunque si definiscano tali mercati, líoperazione non appare sollevare seri dubbi di compatibilit‡ con il mercato comune.

Aspetti orizzontali

Il mercato della telefonia mobile

33.La telefonia mobile va distinta dalla telefonia fissa giacchÈ il servizio di comunicazione mobile cellulare consente allíutente, attraverso líutilizzo di tecnologie wireless, di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in movimento, prescindendo dallíutilizzo di uníapparecchiatura díutente situata in un punto terminale della rete telefonica fissa.

34.Da precedenti decisioni della Commissione risulta che i servizi radiomobili non possano distinguersi in diversi mercati del prodotto secondo la tecnologia

Mentre la tendenza di medio lungo periodo per la domanda di cavi in fibra ottica Ë prevista essere in aumento in considerazione delle richieste dei nuovi gestori e degli altri soggetti interessati ad installare tale tipologia di cavi (es. public utilities), la domanda di cavi in rame risulter‡ in flessione in quanto limitata alla sostituzione (per manutenzione) dellíesistente

impiegata, in quanto essi rispondono alle medesime esigenze dei consumatori. Anche per quanto riguarda líofferta, il mercato dei servizi di telefonia mobile comprende i servizi di comunicazione forniti sia su standard analogico, sia su standard digitale.

Il mercato della capacit‡ trasmissiva

35.Nei casi COMP/M.1439 Telia/Telenor e COMP/M.2216 Enel/FT/Wind/Infostrada, la Commissione ha indicato che esistono tre distinti mercati per la fornitura di capacit‡ trasmissiva: la rete di accesso locale, la rete dorsale nazionale e la rete dorsale internazionale. Il mercato rilevante ai fini della valutazione del presente caso Ë il mercato per la fornitura di capacit‡ trasmissiva sulla rete dorsale nazionale.

36.Le reti di telecomunicazione a lunga distanza (nel prosieguo ìrete dorsaleî o ìbackboneî) permettono lo svolgimento di varie attivit‡ commerciali volte alla trasmissione di dati e voce tra distinti centri urbani siti nel territorio nazionale. In particolare, i backbone forniscono la capacit‡ trasmissiva necessaria per garantire líofferta di servizi di telecomunicazione finali a larga banda.

Allo stato attuale un numero limitato di operatori dispone in Italia di backbone a lunga distanza. Ne consegue che gli stessi operatori che possiedono tali reti le utilizzano direttamente per offrire ai clienti finali i servizi di cui sopra. In altri casi, essi offrono a terzi la capacit‡ trasmissiva di cui dispongono mediante líaffitto di circuiti diretti e líofferta di servizi di interconnessione al fine di permettere ad altri operatori di svolgere le attivit‡ di fornitura di servizi finali a larga banda. Tali servizi finali sono oggetto di richiesta da parte di operatori che svolgono la propria attivit‡ nel mercato della telefonia e della trasmissione dati a lunga distanza, da parte di operatori stranieri che necessitano una rete dorsale sulla quale possano collegarsi (vedi carrier e roaming) nonchÈ da parte di fornitori di accesso ad Internet (ISP).

Vedi Caso IV/M.1430 del 21 maggio 1999 Vodafone/AirTouch; Caso COMP/M.1795 del 12 aprile 2000 Vodafone AirTouch/Mannesmann; Caso JV.4, Orange/Viag, del 11 agosto 1998; Caso JV.2, FT/DT/Enel/Wind, del 4 giugno 1998.

B. Mercato geografico

Mercato dei cavi per telecomunicazioni

38.Nel caso COMP/M.165 Alcatel/AEG Kabel (1991), la Commissione ha sottolineato come il mercato dei cavi per telecomunicazioni stesse acquistando una dimensione comunitaria. La presente indagine di mercato ha dimostrato che il mercato dei cavi per telecomunicazioni ha dimensione quantomeno europea. CiÚ risulta dai seguenti fatti: i flussi di importazione ed esportazione dei prodotti in questione, verso e dai singoli Stati membri, sono notevolmente aumentati negli ultimi anni; tutti i produttori europei, pur operando in molti Stati membri, hanno centralizzato la loro produzione in uno, due o massimo tre Stati, da cui esportano i cavi in tutti gli altri paesi; i prodotti presentano oggi caratteristiche tecniche omogenee su scala ben pi˘ estesa del solo territorio nazionale; ed i costi di trasporto dei cavi sono percentualmente molto ridotti rispetto al prezzo di vendita.

Mercati dei servizi di telecomunicazione

39.I mercati dei servizi di telecomunicazioneñ il mercato dei servizi di telefonia vocale, il mercato dei servizi di telefonia mobile, il mercato dei servizi di trasmissione dati, il mercato dei servizi di fornitura di capacit‡ trasmissiva a lunga distanza, ed il mercato dei servizi di accesso alla rete locale di telecomunicazioni ñ hanno dimensione nazionale in considerazione dellíestensione nazionale delle reti di telecomunicazioni, della rilevanza nazionale della regolamentazione in materia, nonchÈ della minore convenienza per gli utenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telecomunicazione offerti da operatori stranieri.

VI. ANALISI E VALUTAZIONE

A. Aspetti Verticali

Mercato dei cavi per telecomunicazioni

40.Per quanto riguarda la posizione delle parti sul mercato dei cavi in fibra ottica, secondo i dati forniti dalle parti, Pirelli deteneva, nel 2000, una quota pari al [5-15%] del mercato mondiale e del [15-25%] di quello europeo. CiÚ a fronte di concorrenti quali Corning ([20-30%] del mercato mondiale e [20-30%] di quello europeo), Alcatel ([10-20%] del mercato mondiale e [15-25]% di quello europeo) e Lucent ([10-20%] del mercato mondiale e [0-10%] di quello europeo).

41.Sempre nel 2000, Pirelli aveva una quota pi˘ modesta nel mercato dei cavi in rame, pari al [0-10%] del mercato mondiale e del [5-15%] di quello europeo. In questo mercato i principali concorrenti di Pirelli sono Belden ([0-10%] del mercato mondiale e [15-25%] di quello europeo), Superior-Essex ([0-10%] del mercato mondiale e non presente in Europa), General Cables ([0-10%] del mercato mondiale e [0-10%] di quello europeo) ed Alcatel ([0-10%] del mercato mondiale e [20-30%] di quello europeo).

42.Si osserva che líoperazione non sembra determinare rilevanti effetti dal lato della domanda. Infatti, gli altri operatori di telecomunicazioni concorrenti di Telecom e utilizzatori di cavi possono soddisfare le proprie esigenze di fornitura presso altri qualificati concorrenti di Pirelli.

43.Dal lato dellíofferta, e sempre sotto il profilo verticale, i produttori di cavi concorrenti di Pirelli dispongono di diversi sbocchi alternativi a Telecom, posto che le relazioni concorrenziali in questo mercato hanno una dimensione sovranazionale. Anche a voler supporre che Telecom realizzi díora in avanti tutti i suoi acquisti di cavi in rame e fibra preferibilmente allíinterno del gruppo risultante dalla concentrazione, ciÚ non determinerebbe modifica alcuna dellíattuale quadro concorrenziale in quanto líincidenza degli acquisti di Telecom sul totale delle vendite di Pirelli non Ë idonea a determinare un sostanziale rafforzamento della posizione di mercato di questíultima societ‡ a livello mondiale o comunitario.

Mercati dei servizi di telecomunicazione

44.Telecom possiede una rilevante quota di mercato in ciascuno dei mercati dei servizi di telecomunicazione in cui opera. Líoperazione, tuttavia, non Ë in grado di attribuire o rafforzare una posizione dominante a favore di Telecom in alcuno di detti mercati per le seguenti ragioni.

45.Anzitutto, nonostante dalle indagini sia emerso che tra la fine del 2000 e la prima met‡ del 2001 si Ë verificata una scarsit‡ di fibra ottica sul mercato, con conseguente scarsit‡ ed aumento di prezzi dei cavi in fibra ottica, tale situazione sembra ormai essersi stabilizzata. Laddove tale situazione dovesse nuovamente verificarsi, tuttavia, deve escludersi che Telecom potrebbe trarre alcun vantaggio concorrenziale dallíintegrazione con Pirelli.

46.Come spiegano le parti, infatti, non avrebbe senso economico per Pirelli favorire commercialmente Telecom rispetto ai suoi concorrenti, sia perchÈ si tratterebbe di uníoperazione finanziariamente in perdita (Pirelli verr‡ a detenere, ad operazione realizzata, solo lí80%, o 60% in caso di cessione di una parte del pacchetto azionario a istituti finanziari, del capitale di Newco, che deterr‡ a sua volta solo il 27% del capitale Olivetti, proprietaria del 55% del capitale di Telecom Italia, con una quota quindi indiretta sugli utili distribuiti da questíultima che si aggira intorno al 10%), sia perchÈ, cosÏ facendo, Pirelli rischierebbe di compromettere i rapporti commerciali con i suoi principali clienti di cavi in fibra ottica .

47.Per quanto riguarda, poi, le tecnologie che Pirelli ha sviluppato o svilupper‡ nel campo dei cavi in fibra ottica e/o delle componenti per la realizzazione delle relative connessioni (quali, ad esempio, i convertitori fotonici monomodali o multimodali), deve escludersi che líipotetico accesso privilegiato di Telecom a dette tecnologie possa creare o rafforzare alcuna posizione dominante a favore di Telecom. Tali tecnologie, infatti, sono pi˘ che verosimilmente sviluppate anche dai concorrenti di Pirelli, i quali possono in qualsiasi momento concludere accordi di cooperazione con altri operatori di telecomunicazioni concorrenti di Telecom finalizzati allo sviluppo ed applicazione delle medesime tecnologie.

48.Basti rilevare, a questo proposito, che, secondo informazioni fornite dalle parti, Pirelli ha venduto convertitori fotonici in modo marginale a partire dal 2000, realizzando [Ö] milioni di EURO in tale anno, e circa [Ö] milioni di EURO nel 2001 (di cui solo [Ö] milioni di EURO in Italia), e che, sempre secondo informazioni fornite dalle parti, esistono numerosissimi produttori di convertitori fotonici, sia monomodali sia multimodali quali, ad esempio: AlliedTelesyn, IMC Networks, 3M, D-Link, Metrobility Optical, Farallon, Transition, Omnitron, Cabletron, Milan Technology, Canary communications, Canoga Perkins, 3com, Addtron Technology, Fuijtsu, Fujikuara.

49.Si deve pertanto concludere che, dal punto di vista verticale, líoperazione non suscita seri dubbi di compatibilit‡ con il mercato comune relativamente alla posizione di Telecom nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

B. Aspetti orizzontali

Il mercato della telefonia mobile

50.Al momento in Italia esistono solo quattro operatori di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (TIM, Omnitel, Wind e Blu), nonchÈ cinque licenziatari di servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS (TIM, Omnitel, Wind, H3G e Ipse). I servizi di terza generazione non sono ancora attivi. Per quanto riguarda i servizi di seconda generazione, invece, secondo stime fornite dalle parti, Telecom detiene, attraverso la controllata TIM, una quota di mercato di circa il [45-55%], mentre Edizione detiene, attraverso la controllata Blu, una quota di mercato di circa il [0-10%]. Altri operatori mobili sono Omnitel e Wind, con quote di mercato, rispettivamente, di circa il 36% ed il 12%.

51.La riduzione, a seguito dellíoperazione, degli operatori di servizi di telefonia mobile di seconda generazione da quattro a tre, con un conseguente consolidamento della quota di mercato di TIM ([del 0-10%] circa) rispetto a quella dei due restanti operatori, nonchÈ líesistenza di forti barriere allíingresso nel mercato della telefonia mobile consistenti nella limitata disponibilit‡ di frequenze e nella necessit‡ di ottenere una licenza, inducono a ritenere che líoperazione suscita seri dubbi di compatibilit‡ con il mercato comune relativamente al mercato in questione.

Secondo informazioni fornite dalle parti, i convertitori fotonici, comunemente indicati nellíindustria come Media Converter, sono interfacce capaci di trasmettere un segnale da un mezzo trasmissivo ad un altro ed, in particolare, di convertire un segnale elettrico in un segnale ottico trasportato su fibra ottica.

Il mercato della capacit‡ trasmissiva

52.Sia Telecom sia Autostrade sono attivi nel mercato della fornitura di connettivit‡ a lunga distanza. Infatti, i suddetti operatori dispongono entrambi di una propria rete dorsale in fibra ottica a lunga distanza. In particolare, la principale rete dorsale di fibra ottica in Itala Ë costituita dallíinfrastruttura di Telecom che si estende per circa [75.000-85.000] km e per la quale Ë previsto un ulteriore incremento di circa 5.000 km. Autostrade possiede un backbone la cui estensione Ë approssimativamente pari a [3.000-4000] km.

A partire dal 1998, anno in cui líattivit‡ di installazione di reti di telecomunicazioni Ë stata liberalizzata in Italia, altri operatori attivi nella fornitura di servizi di pubblica utilit‡ (ferrovie, gas, elettricit‡) hanno richiesto ed ottenuto le necessarie licenze per posare una rete di telecomunicazioni a lunga distanza sulle esistenti reti di servizio. In primis, Enel ha ceduto la rete dorsale in fibra di cui era titolare alla controllata Wind che attualmente dispone approssimativamente di 11.500 km. Ferrovie, non avendo proceduto direttamente allíinstallazione di una rete di trasmissioni, ha conferito rispettivamente ad Infostrada e ad Albacom i diritti per posare una dorsale lungo i tracciati delle ferrovie italiane. In particolare, Infostrada ha operato lungo le canaline ed Albacom lungo la fune di guardia della rete ferroviaria nazionale. Pertanto, Infostrada dispone oggi di circa 5.300 km di rete in fibra mentre Albacom tramite la controllata Basictel gestisce una dorsale di 2.500 km ed ha in progetto un ampliamento di 3.000 km di rete. Operatori minori sono infine, Edisontel che dispone di circa 1.500 km, Fastweb 1.600 km, Eurostrada 1.500 km, Planetwork 1.600 km ed E-Via 1.200 km.

54.Alla luce di quanto sopra, risulta che Telecom detiene una quota pari a circa il [70-80%] della fibra cablata in Italia, mentre la quota da attribuirsi ad Autostrade Ë approssimativamente pari al [0-10%].

Le percentuali gi‡ riportate sono comunque diverse da quelle che si desumono da uníanalisi basata sui ricavi prodotti da tali infrastrutture mediante la vendita di capacit‡ trasmissiva. In proposito, gi‡ nella decisione della Commissione nel caso Enel/FT/Wind/Infostrada, la quota di mercato assegnata a Telecom si aggirava tra 85-90% dei complessivi ricavi in Italia. La situazione attuale non appare essere mutata. Al contrario, analizzando le stime dellíevoluzione 1999-2001 si deduce che líincremento dei ricavi conseguito da Telecom Ë costante. In particolare, le parti stimano che i ricavi relativi allíinterconnessione siano cresciuti da [Ö] miliardi di lire nel 1999 a [Ö] miliardi di lire nel 2001. La somma ricavata dallíaffitto di circuiti diretti ad altri operatori Ë rimasta pressochÈ immutata, mentre quella corrispondente ai clienti finali Ë cresciuta da [Ö] miliardi di lire nel 1999 ad un ammontare stimato di [Ö] miliardi di lire nel 2001. Infine anche i ricavi derivati da altri servizi sono aumentati. Infatti, sommando le predette cifre si verifica che nel 1999 la rete di Telecom ha prodotto ricavi per [Ö] miliardi di lire mentre nel 2001 le parti stimano che la stessa dorsale abbia generato [Ö] miliardi di lire. Autostrade, con un fatturato nel 2000 di 36,5 miliardi di lire nella vendita di circuiti ad operatori concorrenti di Telecom (realizzato da Autostrade Telecomunicazioni, attualmente gestore della rete dorsale in fibra di Autostrade), risultava detenere in tale anno una quota di circa [0-10%] .

Decisione n. COMP/M. 2216 del 19 gennaio 2001.

56.Díaltronde, gli operatori che, come Albacom e Wind sarebbero capaci di offrire capacit‡ trasmissiva, in concreto sfruttano la maggior parte della propria capacit‡ per lo sviluppo di servizi propri, pertanto in termini di ricavi la relativa quota Ë assolutamente limitata.

57.Alla luce dellíanalisi che precede si deve ritenere che Telecom detiene una posizione dominante nel mercato della fornitura di capacit‡ trasmissiva a lunga distanza. Esistono seri dubbi che la concentrazione in esame rafforzi tale posizione dominante. La quota di mercato aggregata di Telecom ed Autostrade nel mercato della capacit‡ trasmissiva, calcolata sulla base dei km di reti dorsali complessivamente installati in Italia, sarebbe infatti allíincirca pari a [70-80%]. La quota di mercato aggregata di Telecom e Autostrade, calcolata sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura della capacit‡ trasmissiva, sarebbe invece prossima al [85-95%].

58.Nonostante alcuni operatori stiano installando o estendendo reti dorsali in fibra ottica in Italia , allo stato attuale, il mercato della fornitura di capacit‡ trasmissiva presenta considerevoli barriere allíentrata dovute ai tempi e costi di implementazione. In particolare, problemi possono scaturire dallíesigenza di ottenere servit˘ di passaggio e di uso nei limiti in cui infrastrutture esistenti siano ancora disponibili. Inoltre, pur esistendo una normativa atta a regolamentare le modalit‡ ed i limiti entro cui i vari comuni possono prevedere obblighi di natura civica a carico di operatori che richiedano la concessione per líuso del suolo pubblico, in concreto Ë possibile che trattamenti dissimili siano applicati ai vari operatori in questione. Tale situazione Ë ulteriormente aggravata dal fatto che in relazione a tutte le infrastrutture create per fornire servizi di pubblica utilit‡ esiste gi‡ una rete dorsale che vi si appoggia. Infine, possono registrarsi disomogeneit‡ di trattamento da parte dei gestori delle reti esistenti nei riguardi degli operatori che si accingano a concludere accordi commerciali, nonostante la legge imponga parit‡ di trattamento.

Il fatturato di Autostrade Telecomunicazioni nel primo semestre 2001 si aggira intorno a 29 miliardi di lire, pertanto Ë molto probabile che si verifichi un sostanziale incremento del ricavo finale dovuto alla vendita di capacit‡ trasmissiva. Tali previsioni sono confermate dal fatto che i conti di Autostrade nel primo semestre 2001 indicano una crescita dellíutile netto pari al [Ö] rispetto al primo semestre 2000 e tale incremento Ë dovuto in parte alla crescita di vendita di capacit‡ trasmissiva.

Albacom (appartenente al gruppo ENI) sta installando un backbone di 8-12.000 km; E.Via sta installando un backbone di 8000 km, Fastweb/Metroweb sta installando un backbone di 2.000 km; Edisontel sta installando un backbone di 3630 km (fonte Autorit‡ per le Garanzie nelle Comunicazioni).

VII. MISURE CORRETTIVE PROPOSTE DALLE PARTI

59.In data 6 Settembre 2001, le Parti hanno offerto delle misure correttive al fine di risolvere i problemi concorrenziali individuati dalla Commissione sui mercati italiani della capacit‡ trasmissiva e della telefonia mobile. Successivamente, le misure correttive proposte sono state limitatamente modificate per garantire che gli impegni proposti siano fattibili ed efficaci. Il testo integrale degli impegni proposti Ë in allegato e costituisce parte integrante della presente decisione.

A. Riassunto delle misure correttive

60.Le Parti hanno presentato le seguenti misure correttive per eliminare i problemi concorrenziali individuati dalla Commissione e ristabilire sul mercato le condizioni di effettiva concorrenza:

Dismissione della partecipazione azionaria di Edizione e di Autostrade e Sitech in Blu

Prima Fase

61.Edizione si impegna a cedere le proprie partecipazioni azionarie, dirette e indirette (attraverso Autostrade e Sitech), nel capitale sociale di Blu ad un acquirente idoneo, il quale sar‡ soggetto ad approvazione da parte della Commissione, entro [Ö] mesi dallíemanazione della decisione della Commissione che dichiari la compatibilit‡ dellíoperazione in oggetto.

Seconda Fase

62.Nel caso in cui le Edizione non riuscisse a trovare un acquirente idoneo entro il periodo di tempo sopraindicato, la stessa si Ë impegnata a conferire ad un fiduciario un mandato irrevocabile di cedere le partecipazioni azionarie di cui sopra entro [Ö] mesi a partire dalla fine della prima fase, salva la previa approvazione da parte della Commissione.

[Ö]

Dismissione di Autostrade Telecomunicazioni

[Ö]

64.Edizione si impegna affinchÈ Autostrade trovi, entro [Ö] mesi dallíemanazione della decisione della Commissione che dichiari la compatibilit‡ dellíoperazione in oggetto, uno o pi˘ partner strategici per la gestione di Autostrade Telecomunicazioni, il quale si impegni a sviluppare un piano industriale per preservare ed incrementare il valore dellíattivit‡ da cedere, salva la previa approvazione da parte della Commissione.

[Ö]

65.Entro [Ö], Edizione si impegna affinchÈ Autostrade trasferisca líintera propria partecipazione in Autostrade Telecomunicazioni ad uno o pi˘ Acquirenti Idonei,

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salva la previa approvazione da parte della Commissione. Nel caso in cui una cessione completa della propria partecipazione in Autostrade Telecomunicazioni non risultasse possibile, Edizione si impegna affinchÈ il controllo unico di Autostrade Telecomunicazioni sia conferito ad uno o pi˘ partner strategici, riservando per Autostrade, se del caso e previa approvazione da parte della Commissione, una mera partecipazione azionaria di minoranza.

[Ö]

66.Nel caso in cui Autostrade non riuscisse a trovare uno o pi˘ Acquirenti Idonei entro il periodo di tempo sopraindicato, Edizione si Ë impegnata affinchÈ Autostrade conferisca ad un fiduciario un mandato irrevocabile di cedere líintera propria partecipazione in Autostrade Telecomunicazioni entro [Ö] mesi a partire dalla fine della seconda fase, salva la previa approvazione da parte della Commissione. Qualora una cessione completa dellíattivit‡ di Autostrade Telecomunicazioni non risultasse possibile, il fiduciario avr‡ altresÏ il mandato di conferire il controllo esclusivo di Autostrade Telecomunicazioni ad uno o pi˘ Acquirenti Idonei, riservando per Autostrade, previa approvazione da parte della Commissione, una mera partecipazione azionaria di minoranza.

B. Valutazione delle misure correttive

67.La Commissione ritiene che le misure correttive proposte dalle Parti siano sufficienti al fine di escludere la presenza di seri dubbi circa la compatibilit‡ della presente concentrazione con il mercato comune e lo SEE. In particolare, la Commissione osserva che le dette misure correttive costituiscono una soluzione adeguata ai problemi identificati nel corso dellíinchiesta di mercato.

Dismissione della partecipazione azionaria di Edizione e di Autostrade e Sitech in Blu

Cessione della partecipazione azionaria

68.Ai sensi di quanto descritto nei paragrafi che precedono, Edizione si impegna a cedere le proprie partecipazioni azionarie, dirette e indirette (attraverso Autostrade e Sitech), in Blu ad un acquirente idoneo [Ö].

La cessione delle proprie partecipazione azionarie in Blu (la quale detiene una quota di mercato stimata del [0-10%]) da parte di Edizione Ë sufficiente da escludere chiaramente la presenza di seri dubbi circa il rafforzamento della posizione detenuta sul mercato della telefonia mobile da TIM (la quale detiene una quota di mercato stimata del [45-55%]). Detta cessione eviter‡ ogni rischio di collusione tra i due operatori di telefonia mobile sopracitati, ossia Blu e TIM. Infatti, la cessione della partecipazione azionaria di Edizione in Blu ad un Acquirente Idoneo, che possieda le adeguate risorse finanziarie e una provata esperienza, contribuir‡ al rafforzamento di Blu come operatore di telefonia mobile, rendendolo indipendente dal gruppo Edizione, il quale controller‡, congiuntamente con il gruppo Pirelli, Telecom e di conseguenza la sua controllata TIM.

[Ö]

[Ö]

Dismissione di Autostrade Telecomunicazioni

[Ö]

73.Edizione si impegna affinchÈ Autostrade trovi, entro [Ö] mesi dallíemanazione della decisione della Commissione che dichiari la compatibilit‡ dellíoperazione in oggetto, uno o pi˘ partner strategici per la gestione di Autostrade Telecomunicazioni, salva la previa approvazione da parte della Commissione.

Detta [Ö] fase si presenta diversa rispetto alla normale procedura di cessione richiesta dalla Commissione nei principali tipi di impegni finora accettati nei casi valutati a norma del regolamento sulle concentrazioni. Infatti alle parti non si impegnano a cedere il controllo esclusivo di Autostrade Telecomunicazioni, ma si limitano bensÏ a trovare uno o pi˘ partner strategici per la gestione di Autostrade Telecomunicazioni. Tuttavia, detta eccezione ai principi generali della prima fase della procedura di cessione Ë giustificata da precise disposizioni regolamentari. Infatti, ai sensi del Prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 16 novembre 1999 relativo allíofferta pubblica di vendita di azioni ordinarie del Gruppo Autostrade, ìÖciascun componente di Parte AcquirenteÖsi Ë impegnato, tra líaltro, nei confronti di IRI, per un periodo di 36 mesi dal trasferimento delle azioni: Öd) a non disporre in alcun modo dellíazienda, dei suoi rami o delle partecipazioni facenti parte del perimetro di integrit‡ del Gruppo Autostrade e quelle operanti nel settore telecomunicazioniî.

[Ö]

75.Entro [Ö], Edizione si impegna affinchÈ Autostrade trasferisca líintera propria partecipazione in Autostrade Telecomunicazioni ad un Acquirente Idoneo, salva la previa approvazione da parte della Commissione. Nel caso in cui una cessione completa della propria partecipazione in Autostrade Telecomunicazioni non risultasse possibile, Edizione si impegna affinchÈ il controllo unico di Autostrade Telecomunicazioni sia conferito ad uno o pi˘ partner strategici, riservando, se del caso, per Autostrade una mera partecipazione azionaria di minoranza, salva la previa approvazione da parte della Commissione.

76.La perdita del controllo di Autostrade Telecomunicazioni da parte di Autostrade Ë sufficiente da escludere chiaramente la presenza di seri dubbi circa il rafforzamento della posizione dominante detenuta sul mercato della fornitura di capacit‡ trasmissiva da Telecom (la quale detiene una quota di mercato stimata superiore al [65-75%] in ogni possibile definizione del mercato del prodotto). In particolare, la cessione del controllo esclusivo di Autostrade Telecomunicazioni eviter‡ che il detto operatore e Telecom abbiano incentivi ad

adottare strategie commerciali congiunte nei confronti dei loro rispettivi clienti nel mercato della fornitura di capacit‡ trasmissiva.

C. Conclusioni sulle misure correttive

77.Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che le misure correttive proposte dalle parti siano sufficienti a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali identificate dalla Commissione nel corso dellíinvestigazione relativa alla presente operazione a condizione che le parti rispettino i seguenti impegni, che possono essere soggetti a cambiamenti da parte della Commissione in base ai paragrafi 20 dellíAllegato 1 (misure correttive riguardanti Blu) e 26 dellíAllegato 2 (misure correttive riguardanti Autostrade Telecomunicazioni):

(a) líimpegno di Edizione di cedere le proprie partecipazioni azionarie dirette e indirette in Blu, come descritto al paragrafo 2 dellíAllegato 1;

(b) [Ö];

(c) líimpegno di trovare uno o pi˘ partner strategici per la gestione di Autostrade Telecomunicazioni, come descritto al paragrafo 2 dellíAllegato 2;

(d) líimpegno di trasferire il controllo esclusivo di Autostrade Telecomunicazioni a uno o pi˘ operatori indipendenti, dotati delle necessarie capacit‡ finanziarie, manageriali e tecnologiche, come descritto ai paragrafi 3, 4 e 5 dellíAllegato 2 e líimpegno addizionale a non sottoscrivere accordi, ulteriori rispetto a quelli esistenti, tra Autostrade Telecomunicazioni e Telecom Italia o sue controllate concernenti la cessione di capacit‡ trasmissiva, come descritto al paragrafo 6 dellíAllegato 2;

(e) líimpegno di garantire líindipendenza, líefficacia economica e il valore commerciale e competitivo di Autostrade Telecomunicazioni e di Blu, come descritto ai paragrafi 3 e 4 dellíAllegato 1 e 7 e 8 dellíAllegato 2;

(f) líimpegno a mantenere separate le attivit‡ di Edizione da quelle di Autostrade Telecomunicazioni, come descritto ai paragrafi 9, 10 e 11 dellíAllegato 2;

(g) líimpegno a mantenere separate le attivit‡ di Edizione da quelle di Blu, come descritto ai paragrafi 5, 6 e 7 dellíAllegato 1;

(h) líimpegno di Edizione a non svolgere attivit‡ in concorrenza con quelle attualmente svolte da Autostrade Telecomunicazione, fatta eccezione per le attivit‡ inerenti alla partecipazione in Telecom, come descritto al paragrafo 13 dellíAllegato 2 e líimpegno ad adottare gli appropriati schemi di incentivi come descritto al paragrafo 12 dellíAllegato 2;

(i) líimpegno di Edizione a non svolgere attivit‡ in concorrenza con quelle attualmente svolte da Blu, fatta eccezione per le attivit‡ inerenti alla partecipazione in Telecom, come descritto ai paragrafo 8 dellíAllegato 1;

(l) líimpegno a rispettare le procedure di cessione, descritte ai paragrafi 10, 11 e 12 dellíAllegato 1 e ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 dellíAllegato 2;

(m) líimpegno a trovare un Acquirente Idoneo, descritto ai paragrafi 13, 14 e 15 dellíAllegato 1 e ai paragrafi 19, 20 e 21 dellíAllegato 2, e

(n) líimpegno a rispettare le misure imposte dal Fiduciario, come descritto al paragrafo 17(d) dellíAllegato 1 e al paragrafo 23(d) dellíAllegato 2.

I sopraindicati impegni costituiscono condizioni, in quanto solo attraverso il loro rispetto (ferma restando la possibilit‡ di cambiamenti ai sensi dei paragrafiÖdegli Allegati 1 e 2) Ë possibile ottenere i necessari cambiamenti nella struttura del mercato rilevante.

I restanti impegni costituiscono obblighi (ferma restando la possibilit‡ di cambiamenti ai sensi dei paragrafi 20 dellíAllegato 1 e 26 dellíAllegato 2), in quanto essi rappresentano le varie fasi di adempimento necessarie per ottenere le modifiche strutturali desiderate. In particolare, ci si riferisce alle disposizioni che riguardano il fiduciario, fatta eccezione per líimpegno a rispettare le misure imposte dal Fiduciario, come descritto al paragrafo 17(d) dellíAllegato 1 e al paragrafo 23(d) dellíAllegato 2;

VIII. CONCLUSIONI

La Commissione conclude che le misure correttive proposte dalle parti durante la procedura sono sufficienti a rimuovere i seri dubbi di compatibilit‡ della presente concentrazione. Di conseguenza la Commissione ha deciso di non opporsi a detta concentrazione e di dichiararla compatibile con il mercato comune e lo SEE, subordinando la decisione de quo al pieno rispetto degli impegni proposti. La presente decisione Ë adottata in conformit‡ allíarticolo 6(2) del regolamento del Consiglio (CEE) 4064/89.

Per la Commissione

(Signed) Mario MONTI Membro della Commissione Europea

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Via fax: 00 32.2.296 4301 Commissione Europea - Merger Task Force DG Concorrenza Rue Joseph II 70 B-1000 BRUXELLES

Caso COMP/M. 2574 - Pirelli/Olivetti-Telecom Italia

MISURE CORRETTIVE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE n. 2

In applicazione dell'articolo 6(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) No. 4064/89, come successivamente modificato (il "Regolamento Concentrazioni"), con la presente lettera Edizione Holding S.p.A. (di seguito "Edizione") assume gli impegni di seguito descritti allo scopo di consentire alla Commissione Europea, sulla base della valutazione da essa effettuata, di dichiarare l'acquisizione del controllo di Olivetti S.p.A. da parte di Pirelli S.p.A e di Edizione (di seguito, la ìConcentrazioneî) compatibile con il Mercato Comune e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

I presenti impegni avranno efficacia dalla data di adozione della Decisione della Commissione che dichiari la prospettata operazione di concentrazione compatibile con il Mercato Comune e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

A. Definizioni

1. Ai fini della presente lettera, alle seguenti espressioni andr‡ attribuito il seguente significato:

Partecipazione

La partecipazione azionaria di controllo attualmente detenuta da Autostrade S.p.A. in Autostrade Telecomunicazioni S.p.A. che sar‡ oggetto di cessione secondo quanto precisato al par. 5.

Autostrade TLC o Societ‡

Autostrade Telecomunicazioni S.p.A.

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Autostrade

Autostrade S.p.A.

Acquirente Idoneo

Il soggetto terzo che acquister‡ la Partecipazione, il cui nominativo sia stato preventivamente approvato dalla Commissione.

Data della Decisione

La data di adozione della decisione della Commissione che dichiara la Concentrazione compatibile con il Mercato Comune e con l'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

Data di Sottoscrizione

La Data di Sottoscrizione dell'accordo vincolante relativo alla cessione della Partecipazione.

Periodo di Cessione

[Ö] dalla Data della Decisione, entro i quali Edizione síimpegna a fare in modo che Autostrade trasferisca la Partecipazione.

[Ö]

[Ö]

[Ö]

[Ö]

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Fiduciario

Un Fiduciario indipendente nominato da Edizione, ed approvato dalla Commissione, al quale viene affidato il compito di monitorare l'attivit‡ svolta da Edizione ed assicurare che essa sia conforme agli impegni assunti con la presente lettera.

Fiduciario per la Cessione

Un Fiduciario indipendente nominato da Edizione, ed approvato dalla Commissione, al quale viene affidato il compito di vendere la Partecipazione ad un Acquirente Idoneo nei termini ed alle condizioni specificate nella presente lettera. Il Fiduciario per la Cessione potr‡ essere lo stesso Fiduciario.

B. Oggetto dellíimpegno

2. Il presente impegno ha ad oggetto il trasferimento della Partecipazione. Edizione síimpegna a fare in modo che Autostrade avvii immediatamente la ricerca di uno o pi˘ partners strategici allo scopo di individuare [Ö] uno o pi˘ partners strategici in grado di sviluppare un piano industriale volto alla valorizzazione dellíinfrastruttura di telecomunicazioni affidata in gestione ad Autostrade TLC.

3. Al fine di meglio chiarire la rilevanza del presente impegno, Edizione sottolinea che líinfrastruttura di telecomunicazioni di Autostrade, la cui gestione Ë attualmente affidata ad Autostrade TLC, si compone di due parti: una parte destinata ad uso interno, connesso allíattivit‡ di Autostrade, ed una parte destinata allo sfruttamento commerciale (ivi inclusa la possibilit‡ di affittare capacit‡ trasmissiva a soggetti terzi).

Edizione conferma che Autostrade ha gi‡ operato una precisa scelta, di cui Ë in corso la formalizzazione, per portare sotto il suo diretto controllo quella parte dellíinfrastruttura di telecomunicazioni destinata ad uso interno del Gruppo (reti rame

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e radio e parte delle fibre), mentre Autostrade TLC sar‡ incaricata di gestire, su base esclusiva, la rete destinata ad essere utilizzata per scopi commerciali.

4. Al fine di valorizzare questa seconda parte della rete di telecomunicazioni, Ë nellíinteresse di Autostrade individuare uno o pi˘ partners strategici dotati delle necessarie capacit‡ finanziarie, manageriali e tecnologiche, e quindi in grado di elaborare e dare esecuzione ad un programma industriale volto a massimizzare il valore dei beni che sono oggetto di sfruttamento commerciale.

Una volta elaborato un piano industriale in cooperazione con il partner o i partners strategici, Edizione síimpegna a fare in modo che Autostrade proceda al trasferimento della Partecipazione [...].

Qualora Autostrade non fosse in grado [Ö] di trovare un Acquirente Idoneo, Edizione far‡ quanto necessario perchÈ Autostrade conferisca al Fiduciario per la Cessione un mandato irrevocabile a concludere [Ö] un accodo vincolante per il trasferimento della Partecipazione ad un Acquirente Idoneo.

5. Per trasferimento della Partecipazione síintende il trasferimento ad uno o pi˘ operatori indipendenti del controllo esclusivo di Autostrade TLC, conservando, se del caso, e subordinatamente in tale evenienza allíapprovazione da parte della Commissione, una partecipazione minoritaria.

La cessione ad uno o pi˘ soci indipendenti, dotati delle necessarie capacit‡ finanziarie, manageriali e tecnologiche, che costituisce líesito finale del procedimento de quo, dovrebbe garantire che sia mantenuta stabilmente una concorrenza effettiva nel mercato italiano della capacit‡ trasmissiva e quindi eliminare i potenziali problemi di concorrenza che, secondo la valutazione della Commissione, potrebbero discendere dalla prospettata acquisizione.

C. Impegni accessori

Periodo transitorio

6. In aggiunta allíimpegno assunto al punto B, ed al fine di eliminare ogni eventuale problema di concorrenza che potrebbe sorgere nel corso del Periodo di Cessione, Edizione síimpegna a fare quanto in suo potere affinchÈ Autostrade TLC non sottoscriva accordi con Telecom Italia o sue controllate, ulteriori rispetto a quelli attualmente in essere, aventi per oggetto la vendita di capacit‡ trasmissiva ad imprese del Gruppo Telecom Italia.

Impegni a garanzia del mantenimento dellíindipendenza, dellíefficienza economica, del valore commerciale e competitivo di Autostrade TLC

7. Edizione síimpegna a preservare, e a fare in modo che Autostrade preservi, la piena efficienza economica ed il valore commerciale e competitivo di Autostrade TLC nelle more della cessione dellíattivit‡, avuto riguardo alla buona pratica commerciale, del cui controllo Ë incaricato il Fiduciario in virt˘ di quanto disposto alla successiva sezione F. A questo proposito, Edizione síimpegna a ridurre al

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minimo ogni possibile rischio di perdita del potenziale valore competitivo di Autostrade TLC che possa risultare da incertezze inerenti al trasferimento della Partecipazione.

8. Nel corso del Periodo di Cessione, Edizione síimpegna altresÏ a fare in modo che Autostrade collabori con il management di Autostrade TLC nel miglior interesse della Societ‡. In particolare, Edizione síimpegna, anche per conto di Autostrade, a non compiere alcun atto che possa incidere negativamente sul valore economico, sulla gestione o sul valore competitivo di Autostrade TLC fino alla Data della Cessione. Edizione síimpegna infine, anche per conto di Autostrade, a non compiere alcun atto che possa alterare la natura dellíattivit‡ di Autostrade TLC, il suo oggetto, la sua strategia industriale e commerciale, o la sua politica degli investimenti.

Impegno a mantenere separate le attivit‡ di Edizione da quelle di Autostrade TLC

9. Come gi‡ indicato al par. 3, Edizione síimpegna a mantenere le attivit‡ di Autostrade TLC separate dalle altre attivit‡ da essa esercitate.

10. Prima del completamento del trasferimento della Partecipazione, Edizione assicurer‡, ed assister‡ il Fiduciario nellíassicurare, che Autostrade TLC sia gestita come uníentit‡ vendibile separatamente dalle attivit‡ di Edizione. Il Fiduciario in particolare dovr‡ verificare che Autostrade TLC venga gestita in modo indipendente da Edizione e tale da assicurarne líefficienza economica, nonchÈ il valore commerciale e competitivo.

Riservatezza delle informazioni

11. Edizione porr‡ in essere tutte le misure necessarie ad assicurare che, successivamente alla Data della Decisione, non le venga comunicato dal management di Autostrade TLC alcun segreto díaffari, know-how, informazione commerciale o ogni altra informazione di natura confidenziale relativa alla Societ‡, con líeccezione delle informazioni ragionevolmente necessarie per il trasferimento della Partecipazione.

Clausola di non concorrenza

12. Edizione adotter‡ tutte le misure necessarie, ivi inclusi gli appropriati schemi di incentivi ove opportuni, al fine di incoraggiare il personale attualmente impiegato presso Autostrade TLC a continuare nelle sue funzioni fino alla Data della Cessione. Qualora dovesse rendersi necessario uno schema di incentivi, esso sar‡ concordato con la Commissione su raccomandazione del Fiduciario e sar‡ determinato alla luce della pratica industriale, dellíanzianit‡ e delle qualifiche dei membri del personale.

13. Edizione síimpegna altresÏ ad astenersi, e far‡ in modo che Autostrade si astenga, durante il Periodo di Cessione e per un periodo di due anni dalla Data della Sottoscrizione, dal porre in essere ogni attivit‡ in concorrenza con quelle attualmente

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svolte da Autostrade TLC, fatta eccezione, naturalmente, per quelle inerenti alla sua partecipazione nelle societ‡ del Gruppo Telecom Italia.

Accordi transitori

14. Nulla negli impegni assunti nei confronti della Commissione impedir‡ ad Autostrade TLC di mantenere e dare esecuzione a tutti gli accordi tecnologici e commerciali gi‡ in corso tra Autostrade TLC e Telecom Italia o una delle sue controllate, finalizzati a preservare e sviluppare líattivit‡ di Autostrade TLC nel periodo transitorio.

D. La procedura di cessione

[Ö]

18.Si riterr‡ comunque che Edizione abbia rispettato gli impegni assunti nei confronti della Commissione se, entro il Periodo di Cessione, Autostrade abbia sottoscritto un accordo vincolante per la vendita della Partecipazione, semprechÈ líesecuzione dellíaccordo abbia luogo entro [Ö] dalla firma dellíaccordo di cessione.

E. LíAcquirente Idoneo

19.Edizione síimpegna a fare in modo che líAcquirente (o gli Acquirenti) sia un soggetto indipendente e non legato al gruppo Edizione, che possieda risorse finanziarie e provata esperienza ed abbia interesse a mantenere e sviluppare le attivit‡ oggetto di acquisizione, operando come un concorrente di Telecom Italia e degli altri operatori presenti sul mercato. LíAcquirente Idoneo deve ragionevolmente essere in grado di ottenere, relativamente allíacquisizione in parola, tutte le necessarie approvazioni da parte della competente autorit‡ di tutela della concorrenza e delle altre autorit‡ di regolazione.

20.Al fine di preservare líeffetto strutturale di questi impegni successivamente alla cessione della Partecipazione, Edizione non acquisir‡ direttamente o indirettamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Autostrade TLC, a meno che la Commissione non abbia previamente ritenuto che la struttura del mercato Ë cambiata in misura tale che il presente impegno non sia pi˘ necessario per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

21.Nel momento in cui Edizione e Autostrade avranno raggiunto o staranno per raggiungere un accordo con líAcquirente Idoneo, Edizione presenter‡ una proposta ragionata e pienamente documentata che permetta alla Commissione di verificare la sussistenza dei criteri sopra descritti con riguardo allíidentit‡ dellíAcquirente Idoneo ed alla coerenza della cessione con gli impegni assunti. Per eliminare ogni dubbio, sar‡ richiesta líapprovazione della Commissione in ordine allíidentit‡ dellíAcquirente nonchÈ ai termini dellíaccordo finale di compravendita. Edizione invier‡

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contemporaneamente al Fiduciario una copia del contratto di compravendita al fine di permettere a questíultimo líadempimento degli obblighi previsti dalla sezione F.

F. Il Fiduciario

22.Entro due settimane dalla data della Decisione, Edizione sottoporr‡ allíapprovazione della Commissione il nome di un Fiduciario (o un elenco di Fiduciari) fornendo altresÌ adeguata informazione per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per líespletamento dei compiti che gli verranno attribuiti. Il Fiduciario potr‡ essere una banca di investimenti, un consulente o un auditor, dovr‡ essere indipendente da Edizione, possedere le necessarie caratteristiche per porre in essere il compito che gli verr‡ affidato e non dovr‡ essere esposto ad alcuna forma di conflitto di interessi. Edizione sottoporr‡ inoltre allíapprovazione della Commissione copia della lettera di incarico che intende conferire al Fiduciario. Il Fiduciario sar‡ remunerato in modo tale che non vengano meno la sua indipendenza e líefficienza nello svolgimento del mandato. Líincarico che Edizione si impegna a conferire al Fiduciario deve comprendere tutte le previsioni necessarie per consentirgli di adempiere alle obbligazioni previste dalla presente lettera di impegni.

Il Fiduciario assumer‡ i suoi specifici obblighi, per conto della Commissione, al fine di assicurare il pieno rispetto degli impegni, avuto riguardo al legittimo interesse di Edizione.

Il Fiduciario dovr‡, in forza del suo incarico:

(i) vigilare sulla vendita della Partecipazione con la prospettiva di assicurare il mantenimento da parte di Autostrade TLC della sua indipendenza, efficienza economica, valore commerciale e competitivo, e monitorare la conformit‡ dei comportamenti di Edizione alle condizioni e agli obblighi previsti dalla presente lettera díimpegni.

Pertanto, il Fiduciario dovr‡:

(a) in consultazione con Edizione, determinare la migliore struttura di gestione per assicurare che sia osservata líobbligazione di non divulgare informazioni sensibili;

(b) monitorare che Edizione faccia tutto quanto nelle proprie possibilit‡ per mantenere il valore commerciale della Partecipazione, ed assicuri la gestione e la normale operativit‡ di Autostrade TLC fino alla cessione della Partecipazione;

(c) monitorare che nessuna informazione sensibile riguardante Autostrade TLC sia comunicata ad Edizione (eccetto quanto previsto al par. 11);

(d) proporre ad Edizione eventuali misure necessarie per assicurare la conformit‡ alle condizioni e agli obblighi previsti nella presenta lettera díimpegni, in particolare quelli relativi al mantenimento del valore commerciale della Partecipazione ed alla non divulgazione di

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informazioni sensibili da parte di Edizione. Il Fiduciario avr‡ il potere díimporre tali misure nel caso in cui Edizione non si conformi alle proposte formulate dal Fiduciario nel termine da questíutimo stabilito.

(ii) Trasmettere alla Commissione [Ö] ñ entro il decimo giorno del [Ö] successivo a quello cui la relazione si riferisce ñ e contemporaneamente ad Edizione in versione non confidenziale, una relazione scritta riguardante il monitoraggio dellíattivit‡ svolta da Edizione al fine di verificarne la coerenza gli impegni previsti nella presente lettera. Il Fiduciario riferir‡ per iscritto prontamente alla Commissione qualora dovesse ritenere, sulla base di ragionevoli motivazioni, che Edizione non operi in conformit‡ con le condizioni ed obbligazioni previste nella presente lettera. Edizione dovr‡ ricevere una copia non confidenziale di tale eventuale comunicazione.

(iii) Valutare líidoneit‡ dellíAcquirente Idoneo proposto e dare la propria opinione alla Commissione al fine di determinare se la cessione sia conforme alle condizioni ed alle obbligazioni previste nella presente lettera.

(iv) Successivamente allíassolvimento di tutti gli impegni assunti, il Fiduciario dovr‡ ottenere dalla Commissione líautorizzazione a porre termine al proprio mandato. Tuttavia, la Commissione potr‡ richiedere in ogni momento una nuova nomina del Fiduciario qualora dovesse emergere che gli impegni assunti da Edizione non sono stati eseguiti pienamente e correttamente.

Edizione provveder‡ a fornire al Fiduciario assistenza ed informazioni, ivi inclusa copia di tutti i documenti rilevanti, per quanto possa essere ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto degli impegni assunti. Edizione sar‡ disponibile a partecipare a riunioni periodiche, secondo un programma stabilito di comune accordo con il Fiduciario, al fine di fornire, oralmente o in forma documentale, tutte le informazioni necessarie per líassolvimento del suo compito.

G. Il Fiduciario per la Cessione

[Ö] qualora Autostrade non concluda un accordo vincolante per il trasferimento della Partecipazione entro 21 mesi dalla Data della Decisione, Edizione far‡ in modo che essa conferisca al Fiduciario per la Cessione mandato irrevocabile per concludere [Ö..] un accordo vincolante per il trasferimento della Partecipazione ad un Acquirente Idoneo.

Il Fiduciario per la Cessione dovr‡ essere un soggetto indipendente da Edizione, possedere i requisiti necessari per portare a termine líincarico affidatogli e non dovr‡ essere, o divenire, esposto a conflitto di interessi. La proposta di Edizione per la nomina del Fiduciario per la Cessione dovr‡ esser fatta entro due settimane dal termine [Ö].

H. La clausola di revisione

Su richiesta motivata di Edizione, e dopo aver sentito il Fiduciario, la Commissione, ove rilevante, potr‡:

(i) concedere una proroga del Periodo di Cessione, oppure

(ii) rinunciare ad una o pi˘ delle condizioni od obblighi previsti dagli impegni.

Le richieste motivate di proroga dei termini o di rinuncia alle condizioni e/o agli obblighi derivanti dalla presente lettera díimpegni dovranno essere presentate da Edizione al pi˘ tardi entro un mese dalla scadenza del periodo in questione. Solo in casi eccezionali Edizione sar‡ autorizzata a presentare una richiesta di proroga nel corso dellíultimo mese del periodo interessato.

Dott. Gianni Mion Amministratore Delegato Edizione Holding S.p.A.

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Via fax: 00 32.2.296 4301 Commissione Europea - Merger Task Force DG Concorrenza Rue Joseph II 70 B-1000 BRUXELLES

Caso COMP/M. 2574 - Pirelli/Olivetti-Telecom Italia

MISURE CORRETTIVE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE n. 1

In applicazione dell'articolo 6(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) No. 4064/89, come successivamente modificato (di seguito "Regolamento Concentrazioni"), con la presente lettera Edizione Holding S.p.A. (di seguito "Edizione") assume gli impegni di seguito descritti allo scopo di consentire alla Commissione Europea, sulla base della valutazione effettuata, di dichiarare l'acquisizione del controllo di Olivetti S.p.A. da parte di Pirelli S.p.A e di Edizione (di seguito ìla Concentrazioneî) compatibile con il Mercato Comune e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

I presenti impegni avranno efficacia dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara la Concentrazione compatibile con il Mercato Comune e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

A. Definizioni

1. Ai fini della presente lettera, alle seguenti espressioni andr‡ attribuito il seguente significato:

Partecipazione

La partecipazione azionaria attualmente detenuta, direttamente o indirettamente, da Edizione nel capitale sociale di Blu.

Blu o Societ‡

Blu S.p.A.

Autostrade

Autostrade S.p.A.

Concentrazione

Líacquisizione del controllo congiunto di Olivetti S.p.A. da parte di Pirelli S.p.A. ed Edizione.

Acquirente Idoneo

Il soggetto terzo che acquister‡ la

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Partecipazione, il cui nominativo sia stato preventivamente approvato dalla Commissione

Data della Decisione

La data di adozione della decisione della Commissione che dichiara la Concentrazione compatibile con il Mercato Comune e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento Concentrazioni.

Data di Sottoscrizione

La Data di Sottoscrizione dell'accordo vincolante relativo alla cessione della Partecipazione.

Periodo di Cessione

[Ö] dalla Data della Decisione, entro i quali Edizione síimpegna a fare in modo che Autostrade trasferisca la Partecipazione.

[Ö]

[Ö]

[Ö]

[Ö]

[Ö.] dalla Data della Decisione, entro i quali dovr‡ essere concluso un accordo vincolante per la cessione della Partecipazione.

Prima Fase del Periodo di Cessione

[Ö] dalla Data della Decisione, entro i quali Edizione síimpegna a trasferire la Partecipazione ad un Acquirente Idoneo.

Seconda Fase del Periodo di Cessione [Ö] dal termine della Prima Fase del Periodo di Cessione, entro i quali il Fiduciario per la Cessione avr‡ il compito di concludere un accordo per il trasferimento della Partecipazione ad un Acquirente Idoneo.

Fiduciario

Un Fiduciario indipendente nominato da Edizione, ed approvato dalla Commissione, al quale viene affidato il compito di monitorare l'attivit‡ svolta da Edizione ed assicurare che essa sia conforme agli impegni assunti ai sensi della presente lettera.

Fiduciario per la Cessione

Un Fiduciario indipendente nominato da Edizione ed approvato dalla Commissione, al quale viene affidato il compito di vendere la Partecipazione ad un Acquirente Idoneo nei termini ed alle condizioni specificate nella presente lettera. Il Fiduciario per

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la Cessione potr‡ essere lo stesso Fiduciario.

B. Oggetto dellíimpegno

2. Edizione síimpegna a cedere la Partecipazione entro la Prima Fase del Periodo di Cessione ad un Acquirente Idoneo.

Qualora entro la Prima fase del Periodo di Cessione non sia stato sottoscritto alcun accordo vincolante per la cessione della Partecipazione, Edizione si impegna a conferire al Fiduciario per la Cessione un mandato irrevocabile a vendere la Partecipazione, [Ö].

[Ö]

La cessione ad un Acquirente Idoneo dovr‡ essere effettuata in modo da evitare che qualsiasi potenziale rischio per la concorrenza possa derivare dalla Concentrazione.

C. Impegni accessori

Impegni a garanzia del mantenimento dellíindipendenza, dellíefficienza economica, del valore commerciale e competitivo di Blu

3. [Ö]

4. Nel corso del Periodo di Cessione, Edizione si impegna a fare in modo che Autostrade collabori con il management di Blu nel miglior interesse della Societ‡ ed ad esercitare i propri diritti di azionista di minoranza della Societ‡ con lo stesso obiettivo, [Ö]. Edizione si impegna, anche per conto di Autostrade, a non compiere alcun atto che possa alterare la natura dellíattivit‡ di Blu o il suo oggetto, o la sua strategia industriale e commerciale, o la sua politica degli investimenti, [Ö].

Impegno a mantenere separate le attivit‡ di Edizione da quelle di Blu

5. Edizione síimpegna a mantenere le attivit‡ di Blu separate dalle altre attivit‡ da essa esercitate, ivi incluse quelle facenti capo ad Autostrade, e ad assicurare che il personale di Blu non abbia interessi in nessuníaltra attivit‡ gi‡ svolta da Edizione e vice-versa.

6. Durante il Periodo di Cessione e fino alla Data di Sottoscrizione [Ö], Edizione assister‡ il Fiduciario affinchË Blu sia gestita come uníentit‡ separata dalle attivit‡ di Edizione. Il Fiduciario in particolare dovr‡ verificare che Blu venga gestita in modo indipendente da Edizione ed in maniera da assicurarne líefficienza economica, il valore commerciale e competitivo.

Scambio di informazioni

7. Edizione porr‡ in essere tutte le misure necessarie ad assicurare che, successivamente alla Data della Decisione, non le venga comunicato dal management di Blu alcun segreto díaffari, know-how, informazione commerciale o ogni altra informazione di natura confidenziale relativa alla Societ‡, con líeccezione delle informazioni ragionevolmente necessarie per la cessione della Partecipazione.

Clausola di non concorrenza

8. Edizione síimpegna ad astenersi, e far‡ in modo che Autostrade si astenga, durante il Periodo di Cessione e per un periodo di due anni dalla Data della Sottoscrizione [Ö], dal porre in essere attivit‡ in concorrenza con quelle attualmente svolte da Blu, fatta eccezione, naturalmente, per quelle inerenti alla sua partecipazione nelle societ‡ del gruppo Telecom Italia.

Accordi transitori

9. Nulla negli impegni assunti nei confronti della Commissione impedir‡ a Blu di mantenere e dare esecuzione a tutti gli accordi tecnologici e commerciali gi‡ in corso tra Blu e Telecom Italia o una delle sue controllate, finalizzati a preservare e sviluppare líattivit‡ di Blu.

D. La procedura di Cessione

La Prima Fase del Periodo di Cessione

10. Entro [Ö] dalla Data della Decisione, Edizione stipuler‡ un accordo vincolante di cessione della Partecipazione con un Acquirente Idoneo.

La Seconda Fase del Periodo di Cessione

11. Qualora Edizione non concluda, entro la fine della Prima Fase del Periodo di Cessione, un accordo vincolante per la cessione della Partecipazione, Edizione nominer‡ un Fiduciario per la Cessione, cui conferir‡ un mandato irrevocabile per la vendita della Partecipazione, entro [Ö] dalla fine della Prima Fase del Periodo di Cessione.

12. [Ö]

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E. LíAcquirente Idoneo

13. Edizione síimpegna a fare in modo che líAcquirente Idoneo (o gli Acquirenti Idonei) sia un soggetto indipendente e non legato al gruppo Edizione, che possieda risorse finanziarie e provata esperienza ed abbia interesse a mantenere e sviluppare líattivit‡ di Blu. LíAcquirente Idoneo deve ragionevolmente essere in grado di ottenere, relativamente allíacquisizione in parola, tutte le necessarie approvazioni da parte della competente autorit‡ di tutela della concorrenza e delle altre autorit‡ di regolazione.

14. Al fine di preservare líeffetto strutturale di questi impegni, successivamente alla cessione della Partecipazione, Edizione non acquisir‡ alcuna ulteriore partecipazione nel capitale sociale di Blu, a meno che la Commissione non abbia previamente ritenuto che la struttura del mercato rilevante Ë cambiata in misura tale che il presente impegno non sia pi˘ necessario per rendere la Concentrazione compatibile con il mercato comune.

15. Nel momento in cui Edizione e Autostrade avranno raggiunto o staranno per raggiungere un accordo con líAcquirente Idoneo, Edizione fornir‡ alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei criteri sopra descritti con riguardo allíidentit‡ dellíAcquirente ed alla coerenza della cessione con gli impegni assunti. Per eliminare ogni dubbio, sar‡ richiesta líapprovazione della Commissione in ordine allíidentit‡ dellíAcquirente nonchÈ ai termini dellíaccordo finale di compravendita. Edizione invier‡ contemporaneamente al Fiduciario una copia del contratto di compravendita al fine di permettere a questíultimo líadempimento degli obblighi previsti alla sezione F.

F. Il Fiduciario

16. Entro due settimane dalla data della Decisione, Edizione sottoporr‡ allíapprovazione della Commissione il nome di un Fiduciario (o un elenco di Fiduciari) fornendo altresÌ adeguata informazione per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per líespletamento dei compiti che gli verranno attribuiti. Il Fiduciario potr‡ essere una banca di investimenti, un consulente o un auditor, dovr‡ essere indipendente da Edizione, possedere le necessarie caratteristiche per porre in essere il compito che gli verr‡ affidato e non dovr‡ essere esposto ad alcuna forma di conflitto di interessi. Edizione sottoporr‡ inoltre allíapprovazione della Commissione copia della lettera di incarico che intende conferire al Fiduciario. Il Fiduciario sar‡ remunerato in modo che non vengano meno la sua indipendenza e líefficienza nello svolgimento del mandato. Líincarico che Edizione si impegna a conferire al Fiduciario deve comprendere tutte le previsioni necessarie per consentirgli di adempiere alle obbligazioni previste dalla presente lettera di impegni.

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17. Il Fiduciario assumer‡ i suoi specifici obblighi, per conto della Commissione, al fine di assicurare il rispetto degli impegni, avuto riguardo al legittimo interesse di Edizione.

Il Fiduciario dovr‡, in forza del suo incarico:

(i) vigilare sulla vendita della Partecipazione con la prospettiva di assicurare il mantenimento da parte di Blu della sua indipendenza, efficienza economica, valore commerciale e competitivo, e monitorare la conformit‡ dei comportamenti di Edizione alle condizioni e agli obblighi previsti dalla presente lettera díimpegni.

Pertanto, il Fiduciario dovr‡:

(a) in consultazione con Edizione, determinare la migliore struttura di gestione per assicurare che sia osservata líobbligazione di non divulgare informazioni sensibili;

(b) monitorare che Edizione faccia tutto quanto nelle proprie possibilit‡ per mantenere il valore commerciale della Partecipazione, ed assicuri la gestione e la normale operativit‡ di Blu fino alla cessione della Partecipazione;

(c) monitorare che nessuna informazione sensibile riguardante Blu sia comunicata ad Edizione (eccetto quanto previsto al par.7);

(d) proporre ad Edizione eventuali misure necessarie per assicurare la conformit‡ alle condizioni e agli obblighi previsti nella presenta lettera díimpegni, in particolare quelli relativi al mantenimento del valore commerciale della Partecipazione ed alla non divulgazione di informazioni sensibili da parte di Edizione. Il Fiduciario avr‡ il potere díimporre tali misure nel caso in cui Edizione non si conformi alle proposte formulate dal Fiduciario nel termine da questíutimo stabilito.

(ii) Trasmettere alla Commissione ogni [Ö] ñ entro il decimo giorno del trimestre successivo a quello cui la relazione si riferisce ñ e contemporaneamente ad Edizione in versione non confidenziale, una relazione scritta riguardante il monitoraggio dellíattivit‡ svolta da Edizione al fine di verificare che essa sia coerente con gli impegni previsti nella presente lettera. Il Fiduciario riferir‡ per iscritto prontamente alla Commissione qualora dovesse ritenere, sulla base di ragionevoli motivazioni, che Edizione non operi in conformit‡ con le condizioni ed obbligazioni previste nella presente lettera. Edizione dovr‡ ricevere una copia non confidenziale di tale eventuale comunicazione.

(iii) Valutare líidoneit‡ dellíAcquirente Idoneo proposto e dare la propria opinione alla Commissione al fine di determinare se la cessione sia in linea con le condizioni e le obbligazioni previste nella presente lettera.

(iv) Successivamente allíassolvimento di tutti gli impegni assunti, il Fiduciario dovr‡ ottenere dalla Commissione líautorizzazione a porre termine al proprio mandato. Tuttavia, la Commissione potr‡ richiedere in ogni momento una nuova nomina del Fiduciario qualora dovesse emergere che gli impegni assunti da Edizione non sono stati eseguiti pienamente e correttamente.

18. Edizione provveder‡ a fornire al Fiduciario assistenza ed informazioni, ivi inclusa copia di tutti i documenti rilevanti, per quanto possa essere ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto degli impegni assunti. Edizione sar‡ disponibile a partecipare a riunioni periodiche, secondo un programma stabilito di comune accordo con il Fiduciario, al fine di fornire, oralmente o in forma documentale, tutte le informazioni necessarie per líassolvimento del suo compito.

G. Il Fiduciario per la Cessione

19. Come previsto al paragrafo 17, qualora Edizione non sia in grado di concludere un accordo vincolante per il trasferimento della Partecipazione entro la Prima Fase del Periodo di Cessione, Edizione conferir‡ al Fiduciario per la Cessione mandato irrevocabile per stipulare con un Acquirente Idoneo, entro la scadenza della Seconda Fase del Periodo di Cessione, un accordo vincolante per la vendita della Partecipazione.

Il Fiduciario per la Cessione dovr‡ essere un soggetto indipendente da Edizione, possedere i requisiti necessari per porre in essere il compito e non dovr‡ essere, o divenire, esposto a conflitto di interessi. La proposta di Edizione per la nomina del Fiduciario per la Cessione dovr‡ esser fatta entro due settimane dal termine della Prima Fase del Periodo di Cessione.

H. La clausola di revisione

20. Su richiesta motivata di Edizione, e dopo aver sentito il Fiduciario, la Commissione, ove rilevante, potr‡:

(iii) concedere una proroga del Periodo di Cessione, oppure

(iv) rinunciare ad una o pi˘ delle condizioni od obblighi previsti dagli impegni.

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Le richieste motivate di proroga dei termini o di rinuncia alle condizioni e/o agli obblighi derivanti dalla presente lettera díimpegni dovranno essere presentate da Edizione al pi˘ tardi entro un mese dalla scadenza del periodo in questione. Solo in casi eccezionali Edizione sar‡ autorizzata a presentare una richiesta di proroga nel corso dellíultimo mese del periodo interessato.

Dott. Gianni Mion Amministratore Delegato Edizione Holding S.p.A.

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EUC

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