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ENI / CDP EQUITY / GREENIT

M.9709

ENI / CDP EQUITY / GREENIT
February 12, 2020
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COMMISSIONE EUROPEA DG Concorrenza

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 13/02/2020

In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32020M9709

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2020 C(2020) 892 final

VERSIONE PUBBLICATA

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Alle parti notificanti

Oggetto: Caso M.9709 ENI/CDP EQUITY/ GREENIT Decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera 1 b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglioe dell’articolo 57 2dell’accordo sullo Spazio economico europeo

Egregio signore / Gentile signora,

1.(1) Il 22 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del Regolamento sulle Concentrazioni, con cui Eni S.p.A. (“Eni”, Italia) e CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”, Italia), controllata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”, Italia), che è a sua volta controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”, Italia) (Eni e CDP Equity sono denominate collettivamente le “Parti”), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3(1)(b) e 3(4) del Regolamento sulle Concentrazioni, il controllo

1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "Regolamento sulle Concentrazioni"). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, come la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE. GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europea Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

esclusivo di GreenIT S.p.A. (“GreenIT”, Italia), un’ impresa comune di nuova 3 costituzionemediante l’acquisto di azioni (“l’Operazione”).

LE PARTI

2.(2) Eni è una società quotata presso la Borsa valori di Milano, operante a livello mondiale, direttamente e attraverso società controllate, lungo tutta la filiera dei settori petrolifero e del gas naturale nonché nella generazione e commercializzazione di energia elettrica, petrolchimica, ingegneria, finanza e servizi.

3.(3) CDP Equity è una holding di partecipazioni creata per legge che ha per oggetto l’assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni sul capitale di società di capitali che presentino significative prospettive di sviluppo e che operino in settori strategici o comunque svolgano un’attività rilevante in termini di indotto e di benefici per l’economia italiana. CDP Equity è soggetta alla direzione ed al coordinamento di CDP, che è a sua volta controllata dal MEF. CDP Equity opera principalmente in Italia.

4.(4) GreenIT è un’ impresa comune di nuova costituzione (greenfield joint venture) controllata congiuntamente dalle Parti. GreenIT è destinata stabilmente a sviluppare, realizzare e gestire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

L A CONCENTRAZIONE

5.(5) In data 5 agosto 2019, Eni e CDP Equity hanno sottoscritto un Accordo di Joint Venture con il quale hanno concordato di costituire un’impresa comune destinata ad operare nel settore delle energie rinnovabili, e in particolare nello sviluppo di impianti fotovoltaici e sistemi accessori.

6.(6) A seguito dell’Operazione, GreenIT sarà soggetta al controllo congiunto di Eni e CDP Equity nelle seguenti proporzioni: Eni deterrà il 51% del capitale sociale, mentre le restanti azioni pari al 49% saranno sottoscritte da CDP Equity. La società sarà dotata di un capitale iniziale di 50.000 euro che sarà sottoscritto dalle Parti in proporzione alle rispettive partecipazioni. [Importo della riserva in conto capitale] L’accordo tra le Parti inoltre prevede che il consiglio di amministrazione di GreenIT sia composto da tre amministratori, di cui due designati da Eni (uno dei quali sarà designato quale amministratore delegato) e uno (a cui le Parti intendono assegnare la carica di Presidente) da CDP Equity. Il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza, salvo che per alcune materie non delegabili per cui è richiesta l’unanimità dei consensi. [Elenco delle materie nelle quali il C.d.A. delibera all’unanimità]

7.(7) Superata la fase di start-up, GreenIT è destinata ad operare stabilmente e svolgerà tutte le attività di un’entità economica autonoma, risultando pertanto un’impresa a pieno titolo. A partire dal 2023, la joint venture sarà dotata delle risorse e del personale necessari a svolgere pienamente la propria attività di impresa, con un dimensionamento in linea con gli altri operatori similari sul mercato, nonché dotata di piena libertà nelle proprie politiche di assunzione e nelle scelte di

3Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C.31, 30/01/2020, p. 6.

dimensionamento. Le attività oggetto di contratti di servizi con le imprese madri saranno limitate a quelle di supporto che le imprese del settore tipicamente attribuiscono in outsourcing o che, ove appartengano a gruppi, tipicamente vengono svolte a livello centralizzato per ragioni di efficienza. Inoltre, l’impresa comune sarà libera di accedere a finanziamenti propri, attraverso i canali ritenuti più opportuni e secondo criteri di miglior convenienza finanziaria.

DIMENSIONE UE

8.(8) Le imprese interessate hanno realizzato un fatturato mondiale totale cumulato di oltre 5 miliardi di EUR. Ciascuna di esse ha realizzato individualmente nell’Unione Europea un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR. CDP Equity realizza più di due terzi del proprio fatturato totale nell’Unione Europea all’interno di un solo Stato membro, l’Italia. Eni non realizza più di due terzi del proprio fatturato totale nell’Unione Europea all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’Operazione notificata costituisce pertanto una concentrazione di dimensione europea.

9.(9) Le Parti operano a diversi livelli della filiera di energia elettrica in Italia, mentre GreenIT sarà attiva esclusivamente sul mercato italiano della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica e, più in particolare, nel segmento della generazione di elettricità da fonti rinnovabili. Le posizioni delle Parti su tutti i mercati plausibili in cui le loro attività si sovrappongono o sono verticalmente correlate è limitata, con una eccezione, e l’Operazione dà luogo soltanto al seguente mercato interessato, verticalmente correlato all’unico mercato nel quale la joint venture sarà attiva (il mercato italiano della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica):

a. Mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica in Italia

4.2Definizione di mercato

4.2.1. Mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica in Italia

(10) Il mercato della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica comprende, alla luce della prassi decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la trasformazione ed il trasporto dell’energia elettrica dagli impianti di produzione o dai punti di interconnessione con le reti estere sino ai punti di interconnessione con le reti di distribuzione e/o ai punti di prelievo dei clienti finali direttamente connessi con la rete di trasmissione nazionale (“RTN”) .

4Fatturato calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni. Questi mercati comprendono i) mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica in Italia; ii) mercato del trading elettrico; iii) mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in media ed alta tensione in Italia; iv) mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione in Italia; v) mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione in Italia; vi) mercato dei trasformatori elettrici; vii) mercato dei reattori (o induttori). AGCM, C12025 - TERNA/Società Elettrica Ferroviaria, Decisione del 22 dicembre 2015, Sez. IV.

(11) Il dispacciamento di energia elettrica è funzionale al trasporto dell’energia sulla rete e consiste nell’impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione e della rete di trasmissione e nella definizione dell’ordine di accesso alla rete .

(12) In tale mercato, la domanda è rappresentata dai soggetti che intendono immettere energia elettrica sulla rete; l’offerta è invece assicurata da TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“Terna”), che si occupa di gestire la rete di trasmissione nazionale come infrastruttura condivisa tra più operatori e assegna i diritti di utilizzo della capacità di trasporto al fine di connettere coloro che intendono immettere energia elettrica sulla rete. Terna, controllata da CDP, è l’unico operatore attivo a livello nazionale, operando in condizioni di monopolio naturale e legale.

(13) Per quanto attiene alla dimensione geografica del mercato, nella sua prassi decisionale, l’AGCM ha ritenuto che il mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica in Italia avesse dimensione nazionale.

4.3Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4.3.1Mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica in Italia

(14) Terna opera nel mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica in Italia in condizioni di monopolio naturale e legale in quanto gestore unico della rete di trasmissione nazionale.

(15) Per quanto concerne la presenza delle Parti nel mercato a monte – il mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica in Italia, verticalmente correlato al mercato interessato – questa è piuttosto limitata, in quanto (i) il Gruppo ENI è attivo nella generazione di energia elettrica in Italia attraverso la società Enipower S.p.A., che detiene una quota di mercato pari al [5-10]%; (ii) CDP è attiva nella generazione di energia elettrica in Italia attraverso Toscana Energia Green S.p.A., che ha una quota di mercato infinitesimale pari a [0-5]%; e (iii) GreenIT realizzerà e gestirà degli impianti che dovrebbero disporre, nel breve periodo, di una capacità produttiva di […] annui; anche facendo operare i propri impianti a piena capacità, nel lungo periodo, la joint venture sarebbe in grado di produrre annualmente una quantità di energia elettrica pari allo [0-5]% del totale di energia elettrica venduta in Italia nel 2018.

Le argomentazioni delle Parti

(16) Le Parti osservano in primo luogo che la neutralità di Terna dal punto di vista concorrenziale è garantita dalle norme che disciplinano l’unbundling . Tali norme prevedono un sistema di certificazione preventiva e ripetuta per i gestori/operatori della rete di trasporto (“TSO”) volto a garantire stabilmente l’imparzialità nella gestione dell’infrastruttura di rete, impedendo ad uno stesso soggetto di esercitare al tempo stesso il controllo sul TSO e il controllo su un’impresa che svolge funzioni di produzione e fornitura elettrica.

7Ibid.

8AGCM, C9499 - TERNA – Rete elettrica nazionale/Ramo d’azienda di Enipower trasmissione, Decisione del 24 luglio 2008, Sez. IV.

9Direttiva 2009/72/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 93/11.

(17) Le Parti supportando le loro argomentazioni con la normativa europea e nazionale vigente, affermano che le attuali misure amministrative di regolamentazione ex ante e di controllo ex post, contenenti regole tecniche di carattere obiettivo e trasparente riguardanti l’accesso e l’uso della rete elettrica nazionale, l’erogazione dei servizi di dispacciamento e gli interventi di manutenzione non lasciano residuare in capo a Terna alcun margine di discrezionalità tale da consentire l’attuazione di misure discriminatorie .

(18) In aggiunta a quanto sopra, le Parti sostengono che ogni profilo di strategia di preclusione dell’accesso alla rete sarebbe ulteriormente da escludersi poiché Terna opererebbe in condizioni di totale autonomia da CDP, in quanto difetterebbero in capo a quest’ultima le ipotetiche leve per orientare le scelte di Terna al fine di indurla, ove possibile, a discriminare in favore di GreenIT. Le Parti aggiungono che CDP eserciterebbe su Terna diritti che si limitano a quelli concessi dai pertinenti articoli del codice civile italiano, quali il diritto di nominare membri del consiglio di amministrazione, ricevere dividendi, approvare il bilancio finanziario, votare nell’assemblea degli azionisti, approvare le modifiche dello statuto, esercitando un c.d. “controllo puro” e non invece un controllo che includerebbe il potere di direzione e amministrazione.

(19) Per quanto attiene agli incentivi economici a porre in essere una condotta discriminatoria, le Parti affermano che GreenIT produrrà volumi di energia trascurabili rispetto alla dimensione complessiva del mercato di riferimento. Le Parti, dunque, osservano che sarebbe economicamente non razionale porre in essere condotte discriminatorie in contrasto con la normativa vigente al fine di tenere conto di un investimento particolarmente limitato in termini economici e di produzione di energia elettrica.

L’analisi della Commissione

(20) La Commissione ha considerato se, successivamente all’Operazione, Terna possa disporre della capacità e dell’incentivo economico per porre in essere eventuali condotte discriminatorie a danno dei concorrenti di GreenIT.

(21) In via di principio, ci sono una serie di strategie che un’impresa verticalmente integrata potrebbe porre in essere al fine di realizzare delle condotte discriminatorie nei confronti dei concorrenti attivi nel mercato a monte. Ad esempio, l’impresa verticalmente integrata potrebbe offrire condizioni di accesso alla rete maggiormente favorevoli all’operatore collegato attivo nel mercato a monte svantaggiando i suoi concorrenti.

(22) La Commissione, tuttavia, concorda con le Parti nel ritenere che l’attività di Terna debba conformarsi a stringenti misure amministrative che impongono alla stessa di assicurare la non discriminazione tra gli utenti della rete, scongiurando condotte finalizzate a favorire le imprese ad essa collegate.

(23) Per quanto attiene alla tesi sostenuta dalle Parti relativamente all’assenza di un legame verticale tra CDP e Terna a causa di una presunta assenza di controllo da parte della prima sulla seconda, la Commissione osserva che CDP detiene una partecipazione di controllo di fatto in Terna pari al 29,85% del suo capitale sociale e che, benché disponga dei soli diritti amministrativi e patrimoniali del socio, senza esercitare direzione e coordinamento sulla stessa, tale partecipazione permette a CDP di adottare alcune decisioni ritenute strategiche ai fini della normativa europea in materia di concentrazioni, quali l’approvazione del bilancio. La Commissione ritiene pertanto che non si possa escludere che Terna sia controllata da CDP, conformemente, tra l’altro, a quanto affermato dai precedenti dell’AGCM.

(24) Con riferimento agli incentivi economici a porre in essere una condotta di preclusione di accesso alla rete nel mercato a valle, la Commissione, conformemente a quanto sostenuto dalle Parti, ritiene che la presenza delle stesse nel mercato a monte sia estremamente limitata e, pertanto, Terna non avrebbe alcun incentivo economico a porre in essere una siffatta strategia, che, in virtù della quantità infinitesimale dell’energia che GreenIT potrebbe produrre, risulterebbe una strategia economicamente svantaggiosa.

Conclusione

(25) In considerazione di quanto precede, nonostante la sussistenza di un legame verticale tra CDP e Terna, la Commissione ritiene che tale legame non sollevi problemi sotto il profilo concorrenziale poiché, da un lato, alla luce della normativa in vigore, Terna non ha la capacità di porre in essere condotte discriminatorie a svantaggio dei concorrenti di GreenIT attivi nel mercato a monte, e dall’altro lato, non sussistono in capo a Terna incentivi di natura economica a porre in essere una siffatta strategia discriminatoria a danno dei concorrenti di GreenIT, date le infinitesimali quantità di energia elettrica che la stessa è destinata a produrre nel mercato di riferimento.

CONCLUSIONI

(26) Per i motivi suddetti, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all’Operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

Per la Commissione

(Firma) Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutivo

11Caso C7065 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE- GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (2005), para. 18; C9499 - TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE/RAMO D’AZIENDA DI ENIPOWER TRASMISSIONEI (2008), sezione I; C11944 - TERNA PLUS/TAMINI TRASFORMATORI (2014), sezione I.

6

EUC

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