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Valentina R., lawyer
IT
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 4 (4) data: 24/08/2006
Bruxelles, 24-VIII-2006
SG-Greffe(2006) D/204760
Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.
Alle parti notificanti A l’Autorità Garante della Concorrenca e del Mercato
Gentile Signore/ra,
Oggetto: Caso N. COMP/M.4312 - Generali /Toro Richiesta motivata in conformità con l’art. 4(4) del Regolamento del
Consiglio (CE) n. 139/20041 per il rinvio del caso all’Italia.
1.In data 19.07.2006, é pervenuta alla Commissione una richiesta motivata in conformità all’articolo 4(4) del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito “Regolamento sulle concentrazioni”) per la richiesta di un rinvio, nella sua interezza, del caso in oggetto all’ Italia. In data 20.07.2006, copia di tale richiesta é stata trasmessa a tutti gli Stati Membri.
2.Con lettera del 9.08.2004, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito “AGCM”) ha informato la Commissione in merito al suo accordo ad accogliere la richiesta di rinvio del caso all’Italia. Nella sua lettera, l’AGCM ha affermato che il Gruppo Generali rappresenta il più grande operatore in Italia sia nel settore dell’assicurazione vita che in quello dell’assicurazione danni. Toro, società attiva principalmente in Italia, riveste un ruolo importante nel settore dell’assicurazione danni nel quale ha sviluppato una forte rete di distribuzione. La nuova entità, a seguito dell’operazione, avrà un’importante posizione di mercato su diversi segmenti del settore dell’assicurazione danni in Italia.
1GU L 24, 29.1.2004 p. 1
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
3.Sulla base delle informazioni ricevute tramite la richiesta motivata, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione proposta fosse idonea ad incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato Membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto (l’Italia), e che pertanto dovrebbe essere esaminato dall’ AGCM.
4.Inoltre, l’AGCM ha giá trattato numerosi casi relativi ai mercati dell’assicurazione in Italia e, pertanto, ha sviluppato un’importante esperienza nel settore che potrebbe facilitare la valutazione del caso di specie.
5.Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”) é la principale società del gruppo Generali. Il Gruppo é attivo nei mercati dei prodotti assicurativi e finanziari, nei territori dell’Europa occidentale ed in Israele.
6.Toro Assicurazioni S.p.A. (“Toro”) appartiene al gruppo assicurativo Toro. Il Gruppo Toro é attivo, principalmente in Italia, sia nel settore dell’assicurazione vita che in quello dell’assicurazione danni. Nel 2005, il fatturato di Toro é stato realizzato per il 99% in Italia.
7.L’operazione notificata ha ad oggetto l’acquisto da parte di Generali del controllo esclusivo di Toro. Sulla base di quanto disposto dall’accordo preliminare, siglato in data 25 Giugno 2006, Generali acquisirà il 55,5% del capitale azionario di Toro.
8.L’operazione rappresenta una concentrazione ai sensi dell’art. 3(1)(b) del Regolamento sulle concentrazioni.
9.A livello mondiale, il fatturato congiunto delle imprese interessate, é superiore a 5000 milioni di Euro (Generali: 6, 3 miliardi di Euro, Toro: 287 milioni di Euro). Ognuna delle imprese interessate ha un fatturato che, a livello comunitario, é superiore a 250 milioni di Euro (Generali: 5,8 miliardi di Euro, Toro: 285 milioni di Euro). Solo Toro realizza più dei due terzi del suo fatturato comunitario all’interno del territorio italiano. L’operazione notificata ha, pertanto, dimensione comunitaria.
2A seguito della offerta pubblica d’acquisto obbligatoria, Generali acquisirà il 100% di Toro.
3Fatturato calcolato in conformità con l’art. 5(1) del Regolamento sulle concentrazioni e della Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato (GU CEE C66, 2.3.1998, p25). Per le cifre che riguardano i fatturati antecedenti al 1.1.1999, esse sono calcolate sulla media del tasso di cambio ECU e modificate in EURO.
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10.Sulla base delle informazioni trasmesse con la richiesta motivata, l’operazione coinvolge diversi mercati all’interno del settore assicurativo: assicurazione vita, assicurazione danni e riassicurazione. Le parti ritengono che i mercati dell’assicurazione vita e danni devono essere ulteriormente divisi in vari segmenti rappresentanti rispettivamente tanti mercati quanti sono i rischi coperti. Tale posizione é conforme alle precedenti decisioni della Commissione nel settore.
11.In conformità con quanto stabilito in precedenti decisioni della Commissione, le parti ritengono che la dimensione geografica dei mercati dell’assicurazione vita e dell’assicurazione danni sia nazionale, mentre i mercati della riassicurazione e dell’assicurazione di grandi rischi abbiano dimensione mondiale o almeno circoscritta al territorio SEE.
12.Sulla base delle informazioni trasmesse con la richiesta motivata, il centro geografico d’interesse dell’operazione notificata é rappresentato dal territorio italiano. Le attivitá delle parti si sovrappongono in alcuni segmenti all’interno del mercato italiano dell’assicurazione. In conformità con le informazioni presentate nella richiesta motivata, la presente operazione da vita a numerosi mercati orizzontalmente interessati all’interno dei segmenti dell’assicurazione vita e danni in Italia.
13.Con riguardo ai premi lordi, la quota di mercato congiunta delle parti, in alcuni sub-segmenti del mercato italiano dell’assicurazione vita supererebbe il 25%. In particolare, ad una preliminare valutazione, la quota congiunta delle parti nei segmenti della Classe I e della Class V risulterebbe compresa tra il 25% ed il 35%. Con riferimento ad alcuni segmenti del mercato italiano dell’assicurazione danni, la quota di mercato congiunta supererebbe il 25% in numerosi sub-segmenti che appaiono prima facie interessati dalla presente concentrazione, quali, ad esempio,i rami: incidenti ([20-30]%), salute ([30-40]%), ferrovia ([90-100]%), trasporto di beni ([40-50]%), incendio ([20-30%]), altri beni e proprietà ([20-30]%); responsabilità generale di terzi ([20-30%]). L’operazione non determina alcun mercato interessato al di fuori del territorio italiano.
4Cfr. Caso No COMP/M.4047 Aviva/ARK Life e Caso No COMP/M.862Axa/UAP.
5Cfr. Caso No COMP/M.2225 Fortis/ASR.
6Cfr. Caso No COMP/M. 2676 Sampo/Varma Sampo/HF Holding JV.
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14.Sulla base delle informazioni fornite con la richiesta motivata, il caso rispetta i requisiti giuridici richiesti dall’art. 4(4) del Regolamento sulle concentrazioni, con riferimento al fatto che la concentrazione può incidere in maniera significativa sulla concorrenza all’interno di un mercato di uno Stato Membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. La Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni precisa che nella richiesta di un rinvio ai sensi dell’art. 4(4), “le parti richiedenti devono fondamentalmente dimostrare che l’operazione potrebbe avere un’incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all’interno di uno Stato Membro, e che questa incidenza potrebbe rilevarsi significativa giustificando, quindi, un attento scrutino”, e che “le indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare …”. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite con richiesta motivata, ritiene che il principale impatto della concentrazione sulla concorrenza, laddove vi fosse, si determirebbe in mercati distinti in Italia, e che, pertanto, la richiesta di rinvio sarebbe conforme a quanto stabilito dal paragrafo 20 della Comunicazione della Commissione.
15.Alla luce di quanto sopra descritto e dato il consenso espresso dall’AGCM, la Commissione ha deciso di rinviare l’operazione nella sua interezza all’Italia. Tale decisione é stata adottata in applicazione dell’art. 4(4) del Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004. Per la Commissione
Per la Commissione Firmato Philip LOWE Direttore generale
GUCE C 56 , 5.3.2005 p 2.
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