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Valentina R., lawyer
IT
Il testo in lingua italiana Ë il solo disponibile e facente fede.
Alle parti notificanti
1.In data 9/8/2002 Ë pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit‡ all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Con tale operazione WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito ìWINDî), controllata da France TÈlÈcom Sa (di seguito ìFTî) e da ENEL S.p.A. (di seguito ìENELî), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti di Blu S.p.A. (di seguito ìBLUî) mediante acquisto di elementi dellíattivo.
2.A seguito dellíesame della notifica, la Commissione ha concluso che líoperazione notificata ricade nellíambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 e non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilit‡ con il mercato comune e con lo Spazio Economico Europeo (SEE).
3.WIND Ë una societ‡ attiva nella progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni e del relativo software, nonchÈ nella predisposizione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza finalizzata alla prestazione di servizi di telecomunicazione, tra cui segnatamente servizi di telefonia mobile.
1GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telefono centralino(+32-2) 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.
WIND Ë controllata, in forza di specifiche disposizioni contrattuali, congiuntamente da ENEL e da FT.
BLU fornisce servizi di comunicazione mobile su standard numerico GSM, in quanto titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano dallíagosto 1999.
5.Líoperazione consiste nellíacquisizione da parte di WIND del controllo esclusivo del ramo di azienda attraverso cui BLU gestisce il servizio di telefonia mobile alla propria clientela in tecnica GSM ed i relativi rapporti contrattuali (in prosieguo il ìRamo díAziendaî). Líoperazione si qualifica pertanto come una concentrazione ai sensi dellíarticolo 3 paragrafo 1 lett. b del Regolamento n. 4064/89.
6.Il Ramo díAzienda oggetto della presente operazione comprende essenzialmente: i contratti conclusi da BLU con i propri clienti per líerogazione dei servizi di comunicazione radiomobile, nonchÈ líintero database relativo ai suddetti clienti; i contratti ed i rapporti giuridici relativi ad una parte [Ö] delle stazioni radio base di BLU (in prosieguo: i ìsiti BTSî); il marchio ìBluî; alcuni dipendenti BLU addetti al ramo di attivit‡ trasferito. Oltre a queste attivit‡, che rappresentano il nucleo essenziale dellíoperazione, essa prevede altresÏ il trasferimento di [Ö] call center [Ö] e di [Ö] punti vendita BLU [Ö].
7.Líoperazione prevede anche il trasferimento, a carattere meramente temporaneo, da BLU a WIND di una serie di strutture ed apparati tecnici per líerogazione del servizio di telefonia mobile e dellíinsieme degli apparati e dei sistemi di Information Technology. Detto trasferimento Ë limitato ad un periodo non eccedente [Ö] decorrenti dalla cessione a WIND dal Ramo di Azienda. La temporanea disponibilit‡ di questi beni risponde allíesigenza di consentire a WIND la gestione della base clienti e dei siti oggetto di trasferimento, per un breve periodo transitorio. Pertanto, una volta completato il processo di ìmigrazioneî dei clienti acquisiti, tali beni, non pi˘ funzionali allíoperativit‡ delle attivit‡ trasferite, saranno definitivamente retrocessi al cedente, il quale sar‡ tenuto a riacquistarli.
8.Líoperazione notificata si inquadra nellíambito di un pi˘ ampio e unitario contesto di relazioni contrattali che, in coerenza con il piano predisposto dai soci di BLU, prevede líintegrale dismissione delle attivit‡ in precedenza operate da BLU, con la cessione della maggioranza del capitale sociale del cedente a Telecom Italia previo trasferimento, nel quadro di distinte operazioni, di alcuni rami di azienda, oltre che a WIND, anche a Vodafone Omnitel S.p.A. e a H3G S.p.A.
9.Tale progetto di dismissione, che Ë stato esaminato dalla Commissione nellíambito della procedura di autorizzazione della modifica degli impegni assunti da Edizione Holding nel caso n. COMP/M.2574, Pirelli/Edizione /Olivetti/Telecom Italia, prevede in sintesi, oltre alla cessione del Ramo di Azienda a WIND che costituisce oggetto della presente operazione, anche la vendita da parte di BLU a VodafoneOmnitel di [Ö] siti BTS e di [Ö] apparati elettronici BTS, a H3G di [Ö] siti BTS, ed a TIM dellíintero pacchetto azionario di BLU con il residuo di attivi produttivi che gli altri operatori non hanno acquisito, consistente in [Ö] siti BTS e [Ö] apparati elettronici BTS. La realizzazione dei dette dismissioni Ë inoltre condizionata
Pi˘ specificamente, si precisa che le imprese madri, ENEL e FT, detengono rispettivamente il 73,4% ed il 26,6% del capitale sociale e che, in virt˘ degli accordi fra le stesse intercorse, esercitano una posizione di controllo congiunto su WIND. Cfr. segnatamente la decisione JV.2 ENEL/FT/DT, del 22 giugno 1998.
allíallocazione da parte del Ministero delle Comunicazioni a WIND, VodafoneOmnitel e TIM delle frequenze precedentemente utilizzate da BLU (in totale 15 Megahertz, ìMhzî) in relazione al servizio di telefonia mobile GSM (v. decisione della Commissione del 5/8/2002 nel caso n. COMP/M.2574, Pirelli/Edizione /Olivetti/Telecom Italia).
10.Líoperazione di concentrazione notificata ha dimensione comunitaria in quanto il fatturato totale dellíinsieme delle imprese interessate a livello mondiale nel 2001 supera i 5 miliardi di Euro (WIND: [Ö] milioni di Euro; ENEL: [Ö] milioni di Euro; FT: 43.026 milioni di Euro; Ramo di Azienda di BLU: [Ö] milioni di Euro), il fatturato realizzato individualmente dalle imprese interessate nella Comunit‡ supera i 250 milioni di Euro (WIND: [Ö] milioni di Euro; ENEL: [Ö] milioni di Euro; FT: [Ö] milioni di Euro; Ramo di Azienda di BLU: [Ö] milioni di Euro) e le imprese interessate non realizzano oltre due terzi del loro fatturato nella Comunit‡ allíinterno di un solo e medesimo Stato membro.
11.Líoperazione di concentrazione notificata produrr‡ effetti nel mercato italiano della telefonia mobile.
12.La telefonia mobile va distinta dalla telefonia fissa giacchÈ il servizio di comunicazione mobile cellulare consente allíutente, attraverso líutilizzo di tecnologie wireless, di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in movimento, prescindendo dallíutilizzo di uníapparecchiatura díutente situata in un punto terminale della rete telefonica fissa.
13.Da precedenti decisioni della Commissione risulta che i servizi radiomobili non possano distinguersi in diversi mercati del prodotto secondo la tecnologia impiegata, in quanto essi rispondono alle medesime esigenze dei consumatori. Anche per quanto riguarda líofferta, il mercato dei servizi di telefonia mobile comprende i servizi di comunicazione forniti sia su standard analogico, sia su standard digitale. Le medesime valutazioni valgono anche nel caso di specie. Detti precedenti non pregiudicano tuttavia líeventuale diversa valutazione in termini di definizione del mercato rilevante che dovesse emergere in futuro con riguardo ai servizi radiomobili di terza generazione UMTS. Attualmente, detti servizi non sono ancora attivi in Italia.
14.Il mercato dei servizi di telefonia mobile ha dimensione nazionale in considerazione dellíestensione nazionale delle reti di telecomunicazioni, della rilevanza nazionale della regolamentazione in materia, nonchÈ della minore convenienza per gli utenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telefonia mobile offerti da operatori stranieri.
3Vedi Caso COMP/M.2574 del 20 settembre 2001 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia; Caso IV/M.1430 del 21 maggio 1999 Vodafone/AirTouch; Caso COMP/M.1795 del 12 aprile 2000 Vodafone AirTouch/Mannesmann; Caso JV.4, Orange/Viag, del 11 agosto 1998; Caso JV.2, FT/DT/Enel/Wind, del 4 giugno 1998.
4Vedi Caso COMP/M.2574 del 20 settembre 2001 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia.
15.Il mercato della telefonia mobile in Italia Ë attualmente caratterizzato dalla presenza di quattro operatori di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (TIM, VodafoneOmnitel, WIND e BLU), e di cinque licenziatari di servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS (TIM, VodafoneOmnitel, WIND, H3G e Ipse).
16.I servizi di terza generazione non sono ancora attivi in Italia. Per quanto riguarda i servizi di seconda generazione, invece, secondo stime fornite dalle parti, la quota di mercato detenuta da WIND Ë di circa il [8-14%] mentre quella di BLU Ë di circa il [0-5%]. Le quote di mercato di TIM e VodafoneOmintel sono, rispettivamente, di circa il [45-55%] ed il [35-45%]. Dette stime non differiscono in maniera significativa da quelle risultanti dalle indagini nel caso n. COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, secondo cui TIM, VodafoneOmnitel, WIND e BLU detengono, rispettivamente, una quota di mercato di circa il [45-55%], il [35-45%], il [8-14%], ed il [0-10%].
17.La presente operazione non suscita seri dubbi di una possibile creazione o rafforzamento di posizione dominante in favore di WIND nel mercato della telefonia mobile in Italia. Al contrario, sebbene essa comporti líuscita dal mercato del quarto operatore, essa permetter‡ a WIND di aumentare la propria clientela e di consolidare la propria posizione nei confronti di TIM e di OmnitelVodafone. Inoltre, grazie alla futura acquisizione da parte di H3G di una gran parte dei siti BTS di BLU, H3G sar‡ presto in grado di lanciare in Italia i propri servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS.
18.La concentrazione va inoltre valutata alla luce dei seguenti impegni, recentemente assunti nellíambito del procedimento n. COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (v. decisione della Commissione del 5/8/2002): líimpegno di WIND, VodafoneOmnitel e TIM ad utilizzare esclusivamente per il servizio di telefonia mobile di seconda generazione le frequenze di BLU che venissero loro eventualmente assegnate, almeno fino a quando le autorit‡ competenti, considerando unitariamente sia le frequenze gi‡ assegnate a BLU sia quelle resesi successivamente disponibili, non avranno proceduto allíassegnazione dello spettro delle frequenze utilizzabili per il servizio UMTS a seguito del cosiddetto refarming; líimpegno delle autorit‡ competenti ad assegnare in modo non discriminatorio e pro-competitivo ai futuri operatori UMTS le frequenze resesi disponibili nellíambito dellíoperazione di refarming in maniera tale da garantire la disponibilit‡ di frequenze sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei futuri operatori UMTS; e líimpegno di TIM di consentire líaccesso ai propri siti (cosiddetto co-siting) a favore degli operatori del servizio di telefonia mobile di terza generazione UMTS a condizioni commerciali. Detti impegni appaiono suscettibili di rimuovere eventuali barriere allíentrata o allíespansione in relazione al futuro servizio di telefonia mobile UMTS.
5Vedi anche líarticolo 9(1) della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, in GU 2002 L 108/33.
VI. CONCLUSIONI
19.Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha deciso di non opporsi allíoperazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e líaccordo SEE. La presente decisione Ë adottata ai sensi dellíarticolo 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89.
Per la Commissione, Firmato Mario MONTI (Membro della Commissione)
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