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Valentina R., lawyer
Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 19/07/2011
In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32011M6259
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea L-2985 Lussemburgo
Bruxelles, 19.07.2011 C(2011)5329
Alla parte notificante
Gentile signora/Gentili signore e/o Egregio signore/Egregi signori,
1.In data 17/06/2011 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Per effetto di tale concentrazione Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle - S.G.A.M. ("Covéa", Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e per il tramite di MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE Assurances Mutuelles, MAAF Assurances e Assurances Mutuelles de France (società tutte facenti parte del Gruppo Covéa), il controllo esclusivo dell’insieme di Bipiemme Vita S.p.A. ("Bipiemme", Italia) mediante acquisto di azioni.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
1GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell’espressione “mercato comune” con l’espressione “mercato interno”. Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.
2Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 190 del 30/06/2011, pag.9.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
-- Covéa: gestione dei legami di solidarietà finanziaria con mutue assicuratrici e altre istituzioni del settore mutualistico francese; gestione di partecipazioni in imprese assicuratrici o riassicuratrici;
-- Bipiemme: assicurazioni vita e danni nel territorio italiano.
3.A seguito dell’esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l’operazione notificata rientra nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del paragrafo 5, lettera c)i della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
4.Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
Per la Commissione europea
(firmato) Alexander ITALIANER Direttore generale
3GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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